Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31696 del 15/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 31696 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

N. 52817/2013

sul ricorso proposto da:

CHIANESE NICOLA n. 20/11/1954
CHIANESE RUBEN MICHELE n. 21/2/1989
avverso la sentenza 4950/2010 del 26/2/2013 della CORTE DI APPELLO DI
MILANO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIOVANNI D’ANGELO che ha
concluso chiedendo dichiarsi l’inammissibilità dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Milano con sentenza del 26/2/2013 confermava la
sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 26/2/2010 che condannava Chianese
Nicola per il reato di minacce aggravate e Chianese Ruben per il reato di resistenza
a p.u. Il primo giudice accertava che il Chianese Ruben aveva aggredito i
carabinieri che si apprestavano a procedere al fermo ammistrativo del motociclo
condotto dal figlio Nicola per non avere calzato il casco protettivo e che anche
quest’ultimo aveva rivolto gravi minacce agli operanti. La Corte, in risposta ai
motivi di appello, confermava la ricostruzione dei giudici di primo grado, valutando
in particolare la irrilevanza dell’avere il Chianese Ruben riportato delle lesioni
attestate del referto ospedaliero non risultando che le stesse fossero state
provocate da uno scontro in caserma come riferito dall’imputato bensì risultando
la conseguenza dello scontro con la pg che procedeva a bloccare in strada Chianese
Nicola che cercava di sfuggire al controllo in quanto privo di casco.

Data Udienza: 15/05/2014

Gli imputati propongono ricorso congiunto con atto a firma dei propri difensori.
Con unico motivo deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione
ritenendo che la lacunosa valutazione delle prove raccolte da parte dei giudici di
appello abbia condotto ad una erronea conclusione. Chianese Ruben non aveva
tenuto alcuna condotta finalizzata ad impedire il compimento di atti di ufficio ma
si era limitato a manifestare il proprio disappunto per l’eccessiva attenzione nei
suoi confronti da parte dei carabinieri della locale stazione. Le frasi offensive nei
confronti dei militari erano, difatti, state da lui rivolte nella immediatezza prima

Interpretazione delle possibili ragioni delle lesioni riportate da Chianese Ruben.
Anche la condotta del Chianese Nicola trovava ragione in un occasionale sfogo per
quanto subito dal figlio.
I ricorsi sono inammissibili.
Gli stessi, difatti, hanno innanzitutto un contenuto generico laddove non si
confrontano con gli argomenti dei giudici di merito, come necessario per rispettare
la regola di specificità di cui all’articolo 581 cod. proc. pen., in quanto si limitano
ad insistere sulla fondatezza della propria tesi; poi, deducono vizi non rilevabili in
sede di legittimità in quanto attengono alla valutazione in merito e non segnalano
carenze o vizi logici della motivazione ma invocano la diversa lettura del medesimo
materiale probatorio, attività non consentita in sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata
nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

che gli operanti procedessero al sequestro. Inoltre non è stata data adeguata

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