Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31696 del 02/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31696 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IANNINO GIULIA N. IL 24/07/1966
avverso il decreto n. 68/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 07/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
lettOsentitelle conclusioni del PG Dott.

G,(1. W210

‘a/n fnkkeLG_Liu,..Q1-(10

Uditi d,isergor Avv.;

ry (.1-$’

Data Udienza: 02/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Reggio Calabria con provvedimento 7-3-2014 confermava il
decreto del Tribunale della stessa sede in data 21-12-2012 che aveva applicato a
Giulia IANNINO la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS per anni
tre con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.
2. La corte territoriale argomentava la pericolosità attuale della predetta
dall’appartenenza ad un’associazione di tipo mafioso e dalla presunzione di mancato

3. Il ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al
presupposto della pericolosità, nella specie ancorato soltanto alla sentenza di
condanna della Iannino alla pena di anni sei e mesi due dì reclusione per la
partecipazione ad associazione di tipo mafioso basata esclusivamente su alcuni
colloqui in carcere con il marito Rocco Gallico, mentre la proposta della misura era
stata esclusivamente determinata dall’ordinanza cautelare emessa nei confronti
della Iannino nel 2010 in relazione ai fatti oggetto della successiva condanna.
4.

La ricorrente deduce inoltre l’assenza di considerazione in ordine all’attualità della
condotta, risalente al 2008, e richiama arresti giurisprudenziali in tema, dei quali
non sarebbe stato fatto buon governo.

5. Il PG presso questa corte, dr. A. Gialanella, con requisitoria scritta, ha chiesto
l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato ritenendo che la
motivazione sia apparente sul punto dell’attualità della pericolosità il cui
accertamento non può far leva esclusivamente sull’appartenenza ad un’associazione
di tipo mafioso laddove i relativi fatti siano lontani del tempo e il proposto sia
detenuto, dovendo invece essere effettuato al momento dell’applicazione della
misura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va disatteso.
2. Superfluo in primo luogo ricordare che avverso la misura di prevenzione è deducibile in
questa sede soltanto la violazione di legge e non anche il vizio di motivazione, a meno
che questa non sia totalmente mancante così da integrare a sua volta un’ipotesi di
violazione di legge.
3. Nella specie il giudizio di pericolosità è stato fondato su elementi certi con ragionamento
immune da vizi che, dunque, si sottrae alla censura di violazione di legge.
4. Sono stati infatti richiamati gli elementi sintomatici della partecipazione della Iannino
all’associazione della quale il marito Rocco Gallico è un esponente apicale, elementi che,
lungi dall’essere rappresentati soltanto dai colloqui in carcere con il predetto (arrestato

2

recesso dalla stessa in assenza di prova contraria.

il 24-3-2008), peraltro significativi del ruolo della donna di collegamento del Gallico con
l’esterno (e in particolare con Antonino Ciappina e con Carmelo Gallico, fratello di
Rocco, sottoposto a libertà vigilata nella città di Brescia, al quale la Tannino comunicava
via e-mail i messaggi del marito, cui poi recapitava in carcere, dopo averle stampate, le
risposte ricevute dal cognato con lo stesso mezzo), indicano il risalente radicamento
della donna nel sodalizio con il ruolo di contabile e di distributore dei proventi delle
estorsioni agli altri affiliati, in massima parte parenti del marito (Antonino Gallico, Lucia
Gallico, Italia Antonella Gallico, Maria Carmela Surace), che ne ha determinato la

5. A fronte di ciò la valutazione da parte della corte territoriale dell’infondatezza del motivo
di appello inerente all’assenza di motivazione sull’attualità della pericolosità sociale,
risulta adeguatamente supportata dall’accertata appartenenza della Tannino
all’associazione, a base squisitamente familiare, nel doppio grado del giudizio di merito,
in assenza di palesi elementi dimostrativi del venir meno dell’associazione o del distacco
da essa della ricorrente, tanto più implausibile in considerazione degli stretti legami
anche personali e familiari della medesima con i suoi appartenenti.
6. Sul punto il ricorso sfiora addirittura l’inammissibilità in quanto la censura di mancata
valutazione dell’attualità della pericolosità si basa sul mero rilievo che le condotte
illecite daterebbero al 2008 e sul richiamo a risalenti pronunce di questa corte che, per
come citate dalla stessa ricorrente, affermano proprio il principio applicato nel
provvedimento impugnato e cioè che in caso di indiziati di appartenenza ad associazioni
di tipo mafioso il requisito dell’attualità della pericolosità è implicito nell’appartenenza al
sodalizio, in assenza di elementi -a parte il decorso del tempo, di per sé non decisivodai quali possa ragionevolmente desumersi che l’appartenenza sia venuta meno, non
occorrendo ulteriore specifica motivazione delle ragioni per le quali tali soggetti siano
anche attualmente pericolosi (Cass. 2348/1997, 3098/1995).
7. Il PG requirente ha motivato la propria richiesta di annullamento richiamando
giurisprudenza di questa corte, peraltro non univoca, che impone un particolare
accertamento della pericolosità al momento dell’applicazione della misura in caso di
soggetti detenuti, soprattutto quando l’accertamento penale sia particolarmente
distante nel tempo, il che tra l’altro nella specie non è, ma comunque pur sempre in
presenza di elementi sintomatici di una presa di distanza dall’associazione, nella specie
non allegati neppure dalla ricorrente, né è ragionevolmente attribuibile alla
sottoposizione della Tannino a custodia cautelare, la cui funzione tipica è di tutela della
collettività, il già raggiunto fine di rieducazione, cui è invece preordinata l’espiazione
della pena.
8. La sentenza 23641/2014 (Mondini) che prende le distanze da ogni ‘automatismo
correlato alla carica lesiva della fattispecie penale evocata’, oggetto di lunga citazione
nella requisitoria del PG, si riferisce peraltro ad un caso, totalmente diverso dal

3

condanna anche per il reato di ricettazione, oltre che per quello associativo.

presente, di appartenenza ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (che di
per sé esercita sui suoi aderenti una vis attractiva minore), sia pure collegata ad un
sodalizio di tipo mafioso, in cui il proposto aveva parzialmente ammesso i fatti ed aveva
espiato l’intera pena, dati, questi ultimi, entrambi assenti nella specie.
9. I tre indicatori fondamentali che, secondo tale decisione, devono presiedere, sempre in
presenza di un apprezzabile intervallo temporale tra condotta accertata in sede penale e
giudizio di pericolosità, all’accertamento della pericolosità attuale e quindi ad una
prognosi immune da vizi, risultano comunque nel caso in esame concretamente

10. Infatti, quanto al ‘livello di coinvolgimento dell’attuale proposto nelle pregresse attività
del gruppo criminoso’, risulta valorizzato dai giudici di merito lo stabile e prolungato
ruolo nell’associazione, sopra evidenziato, della Iannino, moglie dell’esponente di spicco
della cosca Gallico; quanto alla ‘tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta
la sua capacità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate ad
azioni repressive da parte dell’autorità giudiziaria’, risulta, proprio dall’attività di
intermediazione della donna con il mondo esterno durante la carcerazione del marito, la
persistenza dell’operatività del gruppo nonostante la detenzione di suoi componenti,
anche apicali; quanto all’eventuale manifestazione da parte della predetta di
comportamenti denotanti l’abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise,
all’affermazione negativa della corte territoriale nulla la ricorrente ha opposto.
11. Né la decisione in scrutinio contrasta in alcun modo con la giurisprudenza costituzionale
(Corte Cost. 291/2013), pure evocata nella requisitoria del PG, la quale ha ritenuto
costituzionalmente

illegittimo,

per

violazione

dell’art.

3

Cost.,

l’art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 nella parte in cui non
prevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione
personale

resti

sospesa

a

causa

dello

stato

di

detenzione

per

espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha
adottato

il

provvedimento

di

applicazione

debba

valutare,

anche

d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato
nel momento dell’esecuzione della misura, giurisprudenza richiamata nel decreto
impugnato proprio per sottolineare che la permanenza della pericolosità dovrà
comunque essere rivalutata nel momento di concreta esecuzione della misura.
12. Inoltre pronunce di questa corte non considerate nella requisitoria del PG confermano
che il giudizio dell’attualità della pericolosità deve essere particolarmente penetrante in
casi dai quali esula quello in esame.
13. Così, in costanza di espiazione di pena conseguente a condanna definitiva, la misura di
prevenzione non può essere disposta se non sia acquisita la prova certa che la
formazione di risocializzazione propria del trattamento penitenziario non ha esercitato
alcun effetto sul condannato, né ha eliminato la sua pericolosità sociale (Sez. 6, n.
4

applicati.

46292 del 09/10/2014 – dep. 10/11/2014, Cursaro, Rv. 261012), e ancora, sempre ai
fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad
associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di
attualità della pericolosità, una volta che l’appartenenza risulti adeguatamente
dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia
venuta meno per effetto del recesso personale, anche se la presunzione non è assoluta
ed è destinata ad attenuarsi, necessitando, quando gli elementi rivelatori

motivazione sull’attualità della pericolosità, che tenga conto della situazione concreta
(Fattispecie nella quale è stato annullato per carenza di motivazione il provvedimento
impugnato che aveva ritenuto, sulla base di criteri meramente presuntivi, la sussistenza
della pericolosità sociale del condannato rimasto in stato di detenzione per quindici
anni) (Sez. 2, n. 39057 del 03/06/2014 – dep. 24/09/2014, Gambino, Rv. 260781).

14.Tanto premesso, il decreto oggetto di ricorso appare conforme ai più condivisibili
principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. La corte territoriale, infatti,
partendo dal dato oggettivo rappresentato dalla sentenza di condanna della Iannino per
partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso ed altro confermata di
recente in grado di appello (con rideterminazione della pena in anni sei e mesi due di
reclusione), ha evidenziato come l’appartenenza al sodalizio criminoso della predetta,
sottoposta a misura cautelare per tali fatti commessi fino al 2008, e la natura del ruolo
nella stessa esplicato, autorizzassero, in assenza di prove del venir meno
dell’associazione o del distacco da essa della Iannino, la formulazione di un giudizio di
attuale pericolosità sociale della stessa.
15.A1 rigetto del ricorso segue il carico delle spese.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 2-3-2015

dell’inserimento nell’organizzazione criminale siano lontani nel tempo, di una puntuale

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA