Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31695 del 09/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31695 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALL LAMINE N. IL 30/09/1980
avverso la sentenza n. 3396/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 09/05/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

FALL Lamine ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la condanna per i reati previsti dagli artt. 73 d.P.R. n.
309/1990 e 337 cod.pen., e denuncia:
1. erronea applicazione della legge penale in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 337 cod.pen.;
erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine al
diniego dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990;
mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicare la massima ridu-

3.

zione consentita per le già concesse attenuanti generiche.

§2.

I motivi di ricorso sono inammissibili.

Il primo per difetto di specificità, posto che si limita a citare massime giurisprudenziali senza illustrarne la concreta incidenza sul fatto sottoposto alla cognizione
del giudice.
Il secondo per manifesta infondatezza, perché la sentenza impugnata, con
motivazione immune da vizi logici o errori giuridici, ha logicamente desunto dalla
quantità elevata della sostanza detenuta (g. 120 di cocaina idonei al confezionamento
di 133 dosi medie singole) e dalle circostanze e modalità dell’azione (disponibilità di un
apposito alloggio per la preparazione delle dosi e mancanza di fonti lecite di reddito) la
professionalità dello spaccio, incompatibile con un giudizio di lieve entità del fatto.
Il terzo per manifesta infondatezza, perché il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena, ha rappresentato che le plurime precedenti condanne impedivano di applicare le attenuanti generiche nella massima
estensione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 maggio 2013.

2.

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