Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31695 del 02/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31695 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

DE ROSA Haramis, nato a Cassano Jonio il 13/01/1991

averso la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 16 settembre 2013.

Sentita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO.
Lette le conclusioni del P.G, in persona del Sostituto dr. Mario Fraticelli, che ha
chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla condanna
dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile.

CONSIDERATO IN FATTO

1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Castrovillari

pronunciando ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava ad Haramis De Rosa,
imputato del reato di furto aggravato di carburante l la pena concordata dalle parti; e

Data Udienza: 02/03/2015

condannava lo stesso imputato al pagamento delle spese processuali sostenute
dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori di legge.

2.

Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore I avv. Liborio Bellusci, ha

proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e difetto di
motivazione in ordine alla condanna dell’imputato alle spese sostenute dalla parte
civile ed alla mancata compensazione delle stesse.

1. Non è revocabile in dubbio, alla luce di indiscusso insegnamento di questa
Corte regolatrice, nella più autorevole espressione a Sezioni Unite, che sia
ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiannento nella parte relativa alla
condanna alla rifusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene
alla legalità della somma liquidata ed all’esistenza di una corretta motivazione sul
punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta all’udienza di discussione,
nulla sia stato eccepito (Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011. Rv. 250680). Tale
indiscutibile enunciazione deve, a giudizio della Corte, raccordarsi con altro
fondamentale arresto giurisprudenziale che richiede, in ossequio al principio
dell’autosufficienza del ricorso, che siano indicate, seppur in modo sommario, le
ragioni di illegittimità della liquidazione e le violazioni dei limiti tariffari relativi alle
attività difensive svolte dal patrono di parte civile (Sez. 5, n. 9744 del 12/12/2014,
Rv. 263099). Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a siffatto
onere di specificazione e di tale mancanza non può che prendersi atto.
E quanto, poi, al difetto motivazionale, la modesta entità delle spese
liquidate esimeva il giudicante da un obbligo di specifica motivazione al riguardo.
Per quanto concerne, infine, la mancata compensazione delle stesse spese,
nessun obbligo incombeva, invece, al giudice di merito, di motivare il mancato
esercizio del potere discrezionale di compensazione delle spese tra le parti, in
mancanza di espressa sollecitazione in tal senso, da parte dell’imputato (Sez. 6, n.
7519 del 24/01/2013, Rv. 255124) né una siffatta doglianza – in riferimento ad
i
eventuale richiesta rimasta inevasa – risulta dedotta in ricorso.

2. Per quanto precede, il ricorso è inammissibile ed alla relativa declaratoria
conseguono le statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1500,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 02/03/2015

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