Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31693 del 19/02/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31693 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CLEMENTE FABIO N. IL 03/04/1970 parte offesa nel procedimento
c/
VENEZIANO MAURIZIO N. IL 10/08/1963
avverso il decreto n. 9590/2013 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del
01/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/02/2015

RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto in data 1 luglio 2014 il G.I.P. del Tribunale di Palermo, disponeva
l’archiviazione de plano del procedimento nei confronti di Veneziano Maurizio, per il
delitto di cui all’art. 490 c.p., rilevando che l’opposizione alla richiesta di
archiviazione, nella specie proposta da Clemente Fabio Tindaro era inammissibile, in
quanto compete unicamente alla persona offesa, che deve essere identificata nel
titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato, e poiché l’elemento del

consiste nella tutela della genuinità materiale e nella veridicità ideologica di
determinati documenti), il privato, anche qualora risulti ingiustamente danneggiato
dalla condotta de qua, non è legittimato alla proposizione dell’opposizione alla
richiesta di archiviazione.
2. Avverso tale decreto Clemente Fabio Tindaro ha proposto ricorso, a mezzo del
suo difensore di fiducia, lamentando l’inosservanza di norma processuale stabilita a
pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, ex art. 606
c.p.p., in relazione agli artt. 409, 410 e 127 c.p.p., risultante dal testo del
provvedimento impugnato, in quanto, la valutazione operata dal Gip nel decreto
impugnato circa la carenza di legittimazione a proporre opposizione, risulta errata in
quanto nei delitti contro la fede pubblica, ed in particolare in quelli a querela della
persona offesa, il reato di falso, oltre l’interesse pubblico, lede anche i diritti della
parte lesa, cui di conseguenza spettano le facoltà riconosciute in tema di archiviazione
del procedimento alla persona offesa; pertanto, risulta evidente l’illegittimità del
provvedimento impugnato, nella parte in cui è stata ritenuta inammissibile
l’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal ricorrente Clemente Fabio
Tindaro (perché presentata da privato e, quindi, da persona diversa dalla persona
offesa dal reato) e la conseguente erroneità ed illegittimità dello stesso
provvedimento, nella parte in cui è stato ritenuto che doveva provvedersi de plano,
sulla richiesta del Pubblico Ministero; inoltre, ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione
della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutarne la
pertinenza, ossia l’inerenza alla notizia di reato, e la rilevanza, cioè l’incidenza
concreta degli elementi dì prova sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle
indagini preliminari, senza, tuttavia, apprezzarne la capacità probatoria, non potendo
il giudice anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla
fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate; il giudice per le indagini
preliminari, dunque ,non avrebbe potuto provvedere de plano alla richiesta di
archiviazione, omettendo di fissare la camera di consiglio.
3. Il procuratore generale in sede, dr. Aldo Policastro, ha depositato requisitoria
scritta, concludendo per l’annullamento del decreto di archiviazione senza rinvio, con

danno è del tutto estraneo alla struttura dei reati di falso (la cui obbiettività giuridica

trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari di Palermo per l’ulteriore

Corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.Va premesso che il provvedimento di archiviazione può essere impugnato per
cassazione nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia
del contraddittorio (Sez. 6, n. 52119 del 14/11/2014) e nella specie il ricorrente si

opposizione, avendo il Gip provveduto all’archiviazione de plano del procedimento,
senza fissare l’udienza camerale.
2.Va in primo luogo evidenziato che la valutazione del G.i.p., secondo la quale nel
delitto di falso l’elemento del danno è del tutto estraneo alla struttura dei reati dì
falso, non si presenta in linea con la più recente giurisprudenza di questa Corte, alla
quale il Collegio intende aderire, circa la natura plurioffensiva del reato. In particolare,
i delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l’interesse pubblico alla
genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del
soggetto privato sulla cui sfera giuridica l’atto sia destinato a incidere concretamente,
con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato
e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta d’archiviazione
(Sez. U, n. 46982 del 25/10/2007; Sez. 5, n. 7187 del 09/12/2008, Rv. 243154;
Sez. 5, n. 39839 del 14/10/2008; Sez. 5, n. 2076 del 05/12/2008; Sez. 5, n. 21574
del 27/03/2009).
3. Alla stregua dei suddetti principi, dunque, il decreto impugnato, che ha escluso la
legittimazione all’opposizione del soggetto in ipotesi danneggiato dal reato di falso,
va annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al G.I.P. di Palermo per
l’ulteriore corso.

p.q.m.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone restituirsi gli atti al
Tribunale di Palermo di Palermo per il corso ulteriore.
Così deciso il 19.2.2015

/

Il Consiglier

tensore

01
• • .a • Pez Ho

Il Presidente
Maurizio Fumo

duole appunto della mancata instaurazione del contraddittorio all’esito della proposta

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