Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31691 del 16/02/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31691 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BRINDISI
nei confronti di:
CONSALES COSIMO N. IL 13/05/1959
ROMA ANGELO N. IL 08/12/1957
GAGLIANI TOMMASO PRIMO N. IL 01/06/1952
avverso la sentenza n. 3709/2014 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del
10/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 16/02/2015

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Mario Pinelli, conclude chiedendo il
rigetto del ricorso
Per Consales Cosimo è presente l’Avvocato Massimo Manfreda, il quale chiede il rigetto del
ricorso.
Per Roma Angelo è presente l’Avvocato Cristina Mancini, in sostituzione dell’Avvocato Angelo
Roma, nonché in sostituzione dell’avv. Camassa, la quale chiede il rigetto del ricorso.

/. Il Procuratore della Repubblica ed i Sostituti Procuratori presso il Tribunale di Brindisi
propongono ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dal GUP presso il
medesimo Tribunale, in data 10 giugno 2014, che dichiarava non luogo a procedere nei
confronti di Roma Angelo, in relazione all’imputazione di cui alla lettera A (articoli 640
e 323 del codice penale) e, non luogo a procedere, nei confronti degli altri imputati ai
quali era ascritto il capo B (articoli 323 e 479 del codice penale). All’esito dell’udienza
preliminare del 10 giugno 2014 si disponeva il rinvio a giudizio richiesto dal Pubblico
Ministero, con riferimento alla posizione di Consales Cosimo, Porro Sabino, Puzzovio
Giuseppe e Vincitorio Alessio, in ordine ai capi di imputazione di cui alla lettera A,
riguardo alla posizione di tutti gli imputati diversi da Roma Angelo e di Cui alle lettere’
C) e D) (rispettivamente per i reati di cui agli articoli 317, 56 e 317 del codice penale;
nonché dell’articolo 323 del codice penale).
2. Con riferimento al solo Roma Angelo, il giudice dichiarava, ai sensi dell’articolo 425 del
codice di rito, non luogo a procedere, in ordine al reato di cui al capo A della rubrica,
per non avere commesso il fatto. A Roma, unitamente a Consales, Porro e- Vincitorio,
era stato contestato, nella qualità di dirigente amministrativo del Comune di Brindisi, di
avere sottaciuto agli organi politici e amministrativi del predetto Comune, la situazione
di conflitto di interessi in cui versava il Sindaco, Consales Cosimo, determinandoli
all’adozione di delibere di Giunta con le quali si procedeva ad un nuovo affidamento di
servizi, senza alcun confronto concorrenziale, in favore della società News di Vincitorio,
della quale il Sindaco era stato proprietario e rappresentante legale sino al 30 maggio
2012.
3. La pronunzia di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, con riferimento al
capo B), riguardava i predetti Roma e Consales, nonché Gagliani Tommaso Primo ai
quali, ai sensi degli articoli 110, 81, 323, 48 e 479 del codice penale, era stato
contestato, rispettivamente, al Gagliani, quale dirigente dei servizi finanziari del
Comune di Brindisi, al Roma, quale dirigente dell’ufficio di Gabinetto del Comune ed a
Consales, nella qualità di Sindaco, tutti pubblici ufficiali, di avere procurato
all’associazione Motumus, destinataria di una delibera e beneficiaria di un contributo

RITENUTO IN FATTO

erogato dal Comune di Brindisi, un ingiusto vantaggio patrimoniale, traendo in inganno
la Giunta, che adottava una di delibera falsa, nella parte in cui si dava atto che il
contributo versato era stato finanziato facendo ricorso ad economie di bilancio, in
realtà inesistenti.
4. Il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi avverso
tale provvedimento è articolato in due motivi:
erronea applicazione della legge, con riferimento al capo B) della rubrica, sia riguardo al
reato di abuso in atti d’ufficio, per essere la delibera in oggetto emessa in violazione di
legge, sia in relazione al _reato di falso ideologico, attesa l’esistenza di economie di
bilancio, anziché residui passivi dell’anno 2011;

mancanza di motivazione, per avere il giudice dell’udienza preliminare valutato le fonti
di prova svolgendo funzioni di giudice di merito, non sulla base di un giudizio di
prognosi, ma valutando, nel merito, le dichiarazioni rese dall’imputato Roma Angelo,
con riferimento al capo A) e esprimendo un giudizio sulla responsabilità, riguardo al
materiale probatorio contabile riguardante il capo B).
5. Con memoria difensiva depositata il 6 febbraio 2015 il difensore di Roma Angelo rileva
l’inammissibilità dei due motivi posti a sostegno del ricorso attenendo, ‘la prima
doglianza, a censure di fatto che prospettano un apprezzamento alternativo rispetto
alla valutazione operata dal giudice di merito e, il secondo motivo, poiché non contiene
la prospettazione di ulteriori mezzi di prova, non valutati dal primo giudice, limitandosi
all’individuazione di un’inammissibile diversa lettura del materiale probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.
1. Con riferimento al capo A), con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano,
preliminarmente, vizio di motivazione poiché nella decisione impugnata il Giudice
dell’udienza preliminare esamina la fondatezza della pretesa, ritenendo credibili le
dichiarazioni rese, al Pubblico Ministero, da Roma Angelo, in ordine alla mancanza di
conoscenza della situazione di conflitto di interessi, senza accennare, come richiesto. _
dalla norma, alle ragioni in base alle quali il materiale probatorio non avrebbe potuto
consentire al giudice del dibattimento di ritenere non veritiere quelle dichiarazioni.
2. Riguardo al capo B), con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti ritengono errata la
decisione impugnata, ribadendo la violazione, da parte dell’indagato, di una pluralità di
disposizioni del TUEL riguardanti, soprattutto, la destinazione di singoli capitoli di spesa
destinati ad altre attività e, invece, utilizzati per dare copertura al contributo concesso
in favore dell’associazione in oggetto. Conseguentemente, ricorrerebbe, sia il reato di

l’abuso in atti d’ufficio, per l’assenza di adeguata copertura finanziaria, che il falso
ideologico, con riferimento alla dizione “economie di bilancio” in luogo di altra
espressione (residui passivi).
3. L’art. 425 c.p.p., terzo comma, definendo la funzione della sentenza di non luogo a
procedere, afferma che il giudice pronuncia tale provvedimento non solo in presenza di
–una causa di non punibilità (primo comma), ma “anche quando_gli_elementi acquisiti.
risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in

sentenza contiene: … d) l’esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la
decisione è -fondata”, l’art. 434 c.p.p. prevede che la sentenza può essere oggetto di
“revoca”, “se sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova”. Pertanto, la sentenza
di non luogo a procedere non afferma l’assenza di responsabilità, bensì l’impossibilità di
giungere a certezza di segno contrario, secondo un criterio prognostico negativo, frutto
di valutazione riassuntiva degli elementi acquisiti.
4. Fatta questa premessa, a fronte del ricorso, va tenuto in conto che il controllo di questa
Corte sulla sentenza non può, comunque, avere ad oggetto gli elementi acquisiti dal
Pubblico Ministero, bensì solo la giustificazione resa dal giudice nel valutarli.
5. Pertanto, l’unico controllo, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., primo comma, lett. d) ed e),
consentito in sede di legittimità sulla motivazione della decisione negativa del processo,
qual è la “sentenza di non luogo a procedere”, concerne la riconoscibilità del criterio
prognostico adottato nella valutazione d’insieme degli elementi acquisiti dal Pubblico
Ministero. Diversamente, si giungerebbe ad attribuire al giudice di. legittimità. un
-compito, in ,effetti, di merito, in quanto anticipatorio delle valutazioni sulla prova da
assumere.
6. Nella specie il primo giudice ha chiaramente espresso tale criterio, poiché, come rilevato
anche dal Procuratore generale in udienza, la piattaforma fattuale esaminata dal GUP è
cristallizzata e non suscettibile di evoluzione probatoria.
7. Infatti, con riferimento al capo A) il primo giudice, con motivazione immune da vizi
logici e giuridici, osserva che dall’esame del procedimento amministrativo emerge che
non vi era alcun ostacolo giuridico all’ennesimo rinnovo dell’affidamento che risaliva già
al lontano 2001, con una modalità operativa della Pubblica Amministrazione sempre
identica. Sottolinea il riscontro documentale della cessione, da parte di Consales in
favore di Vincitorio, delle quote sociali della società News, pertanto, il giudice a quo,
con argomentazione ragionevole, desume che il profilo di rilevanza penale, costituito
dalla conoscenza del conflitto di interesse del Sindaco, che si assume essere noto agli
altri imputati, con riferimento a Roma, doveva ritenersi superato dalla documentazione
//«.(

giudizio”. Mentre l’art. 426 c.p.p., primo comma, sul piano strutturale specifica: “la

relativa alla cessione di quote. Sotto tale profilo, va rilevato che, contrariamente a
quanto dedotto nel ricorso, la motivazione del GUP non si fonda sull’attendibilità delle
dichiarazioni dell’imputato, ma sul dato oggettivo dell’esistenza della documentazione
attestante il trasferimento delle quote. Quanto alla ventilata possibilità, per la pubblica
accusa, di dimostrare che l’imputato era a conoscenza che, per le modalità di tempo in
cui è stata realizzata la cessione, si trattava di un trasferimento fittizio, nel quale
l’imputato Vincitorio era solo un prestanome, va rilevato che tale profilo non è neppure

8. Quanto al capo B) le doglianze presentano evidenti profili di inammissibilità, attenendo
esclusivamente al merito, con uri2elencazione tecnica di disposizioni interne
all’amministrazione e le censure non si confrontano con la motivazione. del primo
giudice. Il ricorso si risolve, infatti, in rilievi di fatto, contrapponendo un alternativo
apprezzamento alla valutazione operata dal GUP e finendo con richiedere alla Corte di
prendere posizione tra diverse letture delle circostanze fattuali. A riguardo il Giudice
dell’udienza preliminare, con motivazione immune da vizi logici e giuridici e fondata
sulla corretta lettura delle emergenze processuali, ha rilevato che le somme utilizzate
nella delibera in oggetto residuavano da risorse dell’amministrazione, originariamente
stanziate e non più vincolate. La decisione impugnata si fonda su una situazione
sostanzialmente non modificabile e ben definita, relativa alla differente valenza del
concetto di residuo passivo, rispetto a quello di economie di bilancio, che appare
congruamente evidenziata attraverso il rinvio all’ampia premessa contenuta nella
sentenza, in tema di elemento soggettivo del reato di abuso ex art. 323 c.p. Sotto tale
profilo, come sottolineato in3Jdienza dol Procuratore generale,,le censure dei ricorrenti
non,esaminano la questi sorigAglja ,prpv,p della intenzionalità, che è alla base del ,dolo
richiesto dalla norma incriminatrice.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 16/02/2015

indicato nel capo di imputazione.

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