Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3169 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3169 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PORFIDO FRANCO N. IL 23/02/1975
avverso la sentenza n. 1853/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
16/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la partyi ile, l’Avv
Udit i difen Avv.

Data Udienza: 27/11/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Gialanella Antonio che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
RITENUTO IN FATTO

1.1)-ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del
16.10.2012 di conferma della decisione del Gup della stessa città, che lo aveva
condannato per il reato di cui agli arti.: 628, co.1,2,3 CP , 61 n.5 CP per concorso
in rapina aggravata ai danni di Sharif Nabil cui , mediante minaccia e violenza,
sottraeva la somma di 350 euro, un telefono cellulare ed una fotocamera digitale;

2.0)-MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) c) e) c.p.p
2.1)-Nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, essendosi la Corte di
appello limitata a ripetere la motivazione del primo giudice senza rispondere alle
censure sollevate nei motivi di impugnazione relativamente ad alcune fondamentali
circostanze di fatto, quali: -il mancato riconoscimento dell’imputato in sede di
ricognizione di persona, -l’inattendibilità del riconoscimento informale avvenuto
subito dopo il fatto negli uffici della Questura, -la differenza tra i reali tratti somatici
dell’imputato e quelli indicati dalla persona offesa in sede di denuncia;
2.2)-Nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla penale responsabilità
dell’imputato che andava assolto a seguito dell’esito negativo della ricognizione di
formale di persona in sede di incidente probatorio.
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato .

3.1)-11 ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove, richiamando una
diversa valutazione dei fatti che risultano vagliati dalla Corte di appello con una
sequenza motivazionale congrua e coerente con i principi della logica, sicchè non
risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori
senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.
3.2)-Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la Corte territoriale ha
congruamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la penale
responsabilità del Porfido in ordine al reato ascritto , richiamando le argomentazioni
del Tribunale e sottolineando :
a)-che la persona offesa Sharif,, sedici ore d-opo il fattò eriminósò, convocato in
caserma ha riconosciuto senza alcun dubbio il Porfido come il soggetto che aveva
consumato la rapina, avendolo incrociato negli uffici;
b)-che, nel successivo incidente probatorio lo Sharif non aveva riconosciuto
l’imputato perché il soggetto mostrato aveva i baffi mentre il rapinatore ne era privo;
c)-che, tuttavia, il Porfido doveva ritenersi individuato a causa del particolare
individualizzante della mancanza dei denti anteriori, circostanza ben descritta dalla
persona offesa e tutt’ora caratteristica del Porfido;

1

PORFIDO FRANCO

3.3)-11 ricorrente censura la sentenza per non avere risposto a ciascuno dei motivi di
impugnazione sulle circostanze di fatto sopra riportate al § 2.1)- ma il motivo non
coglie nel segno perché, se è vero che il giudice d’appello deve valutare tutti i motivi di
gravame e tenere conto di tutti gli argomenti proposti dall’appellante a sostegno degli
stessi, tuttavia in sede di redazione della motivazione deve limitarsi ad illustrare le
ragioni che legittimano la decisione assunta. Cassazione penale, sez. IV, 13/07/2011, n.
34376
Ciò significa che il giudice dell’appello, pur dovendo avere presenti tutti i motivi di
gravame , non è tuttavia necessario che risponda analiticamente a tutti gli argomenti
posti a sostegno dei motivi di impugnazione, allorchè gli stessi risultano implicitamente
superati dalle ragioni di segno contrario che legittimano la decisione – come avvenuto
nel caso di specie -.
3.3)-1 motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. in
quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della
motivazione del provvedimento impugnato ,
proponendo valutazioni giuridiche
totalmente contrarie alla Giurisprudenza di legittimità, sicché sono da ritenersi
inammissibili.

2

3.2)-Si tratta di una motivazione in fatto del tutto congrua perché aderente ai fatti di
causa ed esente da illogicità manifesta , avendo in sostanza la Corte territoriale ritenuto
che il Porfido, riconosciuto con sicurezza nelle immediatezze del fatto e ben descritto
dalla persona offesa anche con il richiamo al dettaglio individualiz7Ante dei denti, aveva
cercato di cambiare le sue sembianze facendosi crescere i baffi;
-deve ritenersi priva di illogicità tale motivazione perché corrispondente alle massime
di comune esperienza, secondo le quali il primo riconoscimento, unito all’indicazione
del dato individualizzante della mancanza di alcuni denti, costituiva elemento di sicura
identificazione dell’imputato;
-resta in tal modo superato il dato negativo del mancato successivo riconoscimento
formale in sede di incidente probatorio, attesa la congrua motivazione sul punto della
Corte territoriale che ha evidenziato come il mancato successivo riconoscimento era
dipeso dal comportamento dell’imputato che aveva ostacolato il riconoscimento
facendosi crescere i baffi.
-a fronte di tale motivazione, di per sé non censurabile, le deduzioni difensive
risultano inammissibili in quanto fondate su interpretazioni alternative delle medesime
prove già analizzate dai giudici del merito, interpretazioni che, ove ben motivate come
nella specie risultano non censurabili in questa sede, ove il giudice di legittimità
non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di
merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito
stabilire — nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del
provvedimento impugnato — se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro
disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e
convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano analizzato il materiale
istruttorio facendo corretta applicazione delle regole della logica, delle massime di
comune esperienza e dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo
da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a
preferenza di altre. Cassazione penale, sez. 1V, 29 gennaio 2007, n. 12255

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso , l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità— al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
della somma di €.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM

Così deliberato in Roma il 27 novembre 2013
Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico Gentile

Il Presidente
Dott.
Ciro Petti

‘)

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di £ 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

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