Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3169 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3169 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SGURA GIOVANNI N. IL 23/01/1972
avverso l’ordinanza n. 172/2014 TRIBUNALE di ASTI, del 22/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 18/11/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa in data 22 dicembre 2014 il Tribunale di Asti,
deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava per carenza dei
presupposti applicativi l’istanza proposta da Giovanni Sgura, volta ad ottenere
l’unificazione per continuazione dei reati giudicati con le sentenze di condanna
indicate nell’istanza.

l’interessato a mezzo del difensore, chiedendone l’annullamento per mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’art. 4vicies d.l. 272/2005 conv. in I. 49/2006. Secondo il ricorrente, pur avendo l’istanza
fatto riferimento allo stato di tossicodipendenza del condannato e prodotto
certificato del Ser.T. attestante tale condizione, il giudice che ha pronunciato sulla
domanda non ne ha tenuto conto; inoltre, ha richiamato principio di diritto sui
criteri sintomatici dell’unicità del disegno criminoso, ma lo ha disatteso, ritenendo
tali dati non decisivi nel caso specifico in modo del tutto contraddittorio.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente
infondati.
1.In primo luogo va rilevato che l’istanza formulata dal ricorrente non
conteneva alcun riferimento concreto alla sua condizione di tossicodipendenza,
quale elemento unificante le condotte separatamente giudicate, mentre all’udienza
celebrata davanti al Tribunale, il difensore si era limitato a produrre un certificato
del Ser.T..
1.1 Ciò posto, l’ordinanza impugnata ha rilevato e giustificato con
compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo
disegno criminoso, accomunante i reati indicati nell’istanza del ricorrente; ha
rilevato che l’unico profilo accomunante le singole violazione era costituito
dall’identità di natura giuridica di reati contro il patrimonio, sicchè gli atti acquisiti
consentono di ravvisare soltanto un’inclinazione a delinquere nell’area specifica
delle attività illecite riguardanti tali reati.
1.1Deve quindi riscontrarsi la presenza di motivazione adeguata, logica,
rispettosa del parametro normativo di riferimento, tale da resistere alle censure
formulate col ricorso, ove si consideri che il giudice dell’esecuzione, nell’escludere la
configurabilità della continuazione, ha valorizzato con plausibili argomentazioni
elementi oggettivi e non ha affatto ignorato le deduzioni dell’istante anche
riguardanti i profili asseritamente accomunanti gli episodi giudicati.
1

2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione

1.2 In tal modo il giudice di merito ha offerto puntuale applicazione in punto
di diritto all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale
anche l’identità del bene giuridico violato ed il lasso temporale intercorso fra le
varie condotte -in questo caso non proprio contiguo, ma distanziato, anche alla
luce delle deduzioni difensive, di nove mesi- costituiscono aspetti da soli
insufficienti ad offrire dimostrazione dell’esistenza di quell’unico iniziale programma
in vista di uno scopo determinato, ricomprendente le singole violazioni, che

1.3 Per contro, il ricorso denuncia la mancata considerazione del profilo della
tossicodipendenza del condannato, che però non risulta compiutamente dedotto e
rappresentato al giudice di merito e che in ricorso non viene illustrato nella sua
capacità di dimostrare la sua incidenza sulla risoluzione ed ideazione unitaria di tutti
i reati indicati nella domanda; invero, non si precisa a quando risalga tale
condizione e quale finalità comune avrebbe sostenuto il proposito criminoso.
Inoltre, si denuncia un’incongruenza motivazionale che non sussiste: l’ordinanza ha
sì richiamato un principio consolidato di diritto, ma ha anche illustrato le ragioni per
le quali lo stesso non era applicabile al caso di specie.
2. Inoltre il ricorrente trascura che la mera circostanza dell’essere l’autore dei
reati tossicodipendente non comporta l’automatico riconoscimento della
continuazione.
2.1 Invero, l’art. 671 cod. proc. pen. menziona tra gli elementi che incidono
sull’applicazione dell’istituto della continuazione “la consumazione di più reati in
relazione allo stato di tossicodipendenza”. Secondo l’ormai consolidato
orientamento giurisprudenziale tale elemento deve essere considerato fra quelli
“che incidono sulla applicazione della disciplina del reato continuato”, sia nel
giudizio di cognizione, che nella fase dell’esecuzione e comporta che la condizione
personale del responsabile non sia vincolante per il giudice, ma valga quale indizio,
indicativo della risoluzione e determinazione unitaria a monte di una pluralità di
reati diversi, che deve essere oggetto di considerazione unitamente agli altri dati
fattuali disponibili. Ciò significa che, anche alla luce del testo vigente dell’art. 671
citato, la tossicodipendenza in sè non è sufficiente per applicare in via automatica la
continuazione, ma la sua allegazione e dimostrazione impone che se ne tenga conto
in una valutazione complessiva con tutte le altre condizioni già individuate dalla
giurisprudenza per dare attuazione concreta all’istituto (Cass., sez. 2, n. 49844 del
03/10/2012, Gallo, rv. 253846; sez. 1, nr. 7190 del 14/02/2007, P.G. in proc.
Bernardis, rv. 235686; sez. 1, nr. 20144 del 27/04/2011, Casà, rv. 250297; sez. 5,
nr. 10797 del 23/02/2010, Riolfo, rv. 246373; sez. 1, nr. 33518 del 7/07/2010,
Trapasso, rv. 248124; sez. 1, nr. 39287 del 13/10/2010, Presta, rv. 248841).
2.2 Per quanto esposto, l’ordinanza impugnata supera dunque indenne il

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costituisce l’indefettibile presupposto per il riconoscimento della continuazione.

controllo operabile nel giudizio di legittimità ed il ricorso va dichiarato inammissibile
con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore,
della somma che si stima equa di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015.

P. Q. M.

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