Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31689 del 09/02/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31689 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA PIETRA MANUEL DOMENICO N. IL 14/10/1988
avverso l’ordinanza n. 1106/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 23/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/02/2015

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 19.9.2013 la Prima Sezione Penale di questa Corte
annullava con rinvio per nuovo esame l’ordinanza del 15.4.2013 del Tribunale
di Reggio Calabria, con la quale era stata confermata l’ordinanza di custodia
cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del medesimo Tribunale nei confronti di La
Pietra Emanuele Domenico, per i reati di detenzione di arma comune da sparo,

d.P.R. 309/90.
1.1. Questa Corte – dopo aver richiamato i passaggi dell’ordinanza annullata,
integranti secondo il Tribunale la gravità indiziaria a carico del La Pietra- e, tra
gli altri, l’esito di operazioni di controllo telefonico, da cui emergeva che il La
Pietra operava lo spaccio di sostanza stupefacente che acquisiva con continuità
presso Leone Francesco, si attivava su un fronte ampio di clienti e fornitori con
il ricorso a collaudate forme di comunicazione con linguaggio criptico e deteneva
una pistola cal. 7,65- riteneva corretto lo sviluppo argomentativo della
motivazione del provvedimento impugnato in ordine ai reati di cui all’art. 73
d.P.R. 309/90 ed agli addebiti in materia di armi, laddove riteneva ricorrere
serie perplessità in merito al reato associativo, non solo in considerazione
dell’esiguo numero di episodi di acquisto di sostanza stupefacente, non
dimostrativi dell’adesione ad un programma associativo, né tantomeno della
stabilità del rapporto clientelare, ma soprattutto in ragione: a) delle plurime
indicazioni su una conflittualità anche di natura economica tra i presunti
associati, che mal si concilia con una ritenuta affectio societatís; b) della
diffidenza manifestata dai presunti associati nei confronti del La Pietra; c) del
limitato tempo in cui La Pietra risultò collegato con i ritenuti vertici
dell’associazione; d) dei tentativi messi in atto dall’indagato per depistare i suoi
interlocutori, documentati nelle conversazioni intercettate.
2. Il Tribunale di Reggio Calabria, all’esito del nuovo esame, con ordinanza del
23.6.2014, riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti del La
Pietra in ordine al reato di cui all’art. 74, ma in riforma dell’ordinanza impugnata
sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti
domiciliari, ritenendo tale misura adeguata ad assicurare le persistenti esigenze
cautela ri .
3.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il La Pietra con il ministero del
proprio difensore di fiducia, affidato a due motivi con i quali lamenta:
-con il primo motivo, l’illegittimità dell’ordinanza impugnata, stante la
ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., in

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aggravato ai sensi dell’art. 7 L. 203/1991 e per i reati di cui agli artt. 73 e 74

relazione all’art. 627 comma 3 c.p.p., art. 74 d.p.r.309/90, atteso che il
provvedimento adottato dal tribunale in sede di rinvio non fa che reiterare il vizio
di legge già rilevato dalla Suprema Corte; infatti, nonostante si riconosca che gli
episodi di cessione evincibili dagli atti sono semplicemente due, il Tribunale
giunge a conclusioni opposte in diritto rispetto al principio fissato dalla
Cassazione, anzi, l’avere allargato l’esame ai mesi che vanno da maggio in poi,
non fa che esaltare l’assenza di episodi specifici in un arco temporale maggiore,
proprio a dimostrazione della occasionalità dei fatti sussumibili al di sotto dell’art.

in esame tutti gli elementi a carico dell’indagato ed è giunta alla conclusione in
merito alla loro insufficienza a fondare un giudizio di intraneità all’associazione
(capo D), ma non ha tenuto in considerazione quanto i giudici legittimità hanno
sottolineato in relazione alla posizione del ricorrente La Pietra, avendo, anzi,
esaltato l’assenza dei presupposti per parlare di una stabilità del vincolo; in
particolare, il Tribunale, dopo l’analisi di tutte le conversazioni, alla fine
concentra la soluzione della questione sulle cessioni a terzi di cui alle
contestazioni già effettuate di cui ai capi D 19) (del 22.12.2007) e D28)
(episodio del 24.10.2007), ma la Corte aveva già evidenziato che l’esiguo
numero delle cessioni non è dimostrativo dell’adesione ad un programma
associativo, né tanto meno della stabilità del rapporto clientelare, occorrendo
verificare anche gli altri elementi, tra i quali quello della conflittualità anche di
natura economica tra i presunti associati, che mal si concilia con una ritenuta
affectio societatis; il Tribunale non considera, inoltre, i toni più che minacciosi
delle conversazioni intercettate tra il Cento ed il ricorrente, sicchè l’assenza di
una cassa comune del sodalizio criminoso, l’esistenza di un sentimento di
diffidenza nei confronti del ricorrente (che non godeva nemmeno della fiducia
del Cannizzaro) ed il fatto che la prova dell’acquisto dello stupefacente non
coincide con la prova della partecipazione, ossia dell’esistenza di un vincolo
associativo tra venditore e acquirente, danno conto dell’assenza di elementi a
carico del deducente circa la sua adesione al programma associativo; in ogni
caso, anche a volere prescindere dalle liti e dalla interruzione del rapporto nel
gennaio 2008, interruzione non contestata anzi affermata e riconosciuta dallo
stesso Tribunale, l’esiguità degli episodi, comunque, avrebbe dovuto ostare al
riconoscimento della intraneità; inoltre, l’unico rapporto meno saltuario
riguarda quello intercorso con Leone, dovuto però al fatto che quest’ultimo ed il
ricorrente erano compagni di scuola e ciò è segno, evidentemente, dell’assenza
della condotta di partecipazione (stabile ruolo dinamico-funzionale) e della c.d.
“affectio societatis”, i cui elementi sono ormai per consolidata giurisprudenza di
legittimità (Cass. 22.10.2003 n.2725) identificati: nella conoscenza da parte del

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73 D.P.R. 309/90 di cui ai capi contestati; la sentenza di annullamento, ha preso

soggetto dei partecipi all’associazione, nel caso di specie, invece, limitata ad
alcuni soltanto dei presunti partecipi, nella stabilità dell’adesione (dunque il
riferimento è ancora una volta alla durata della condotta criminosa
evidentemente limitata nel caso di cui si tratta), nella peculiarità del ruolo
concretamente svolto, chiaramente nell’ottica dell’accrescimento delle dinamiche
organizzative ed operative, nonché un sicuro rapporto fiduciario con gli altri
compartecipi che siano tali da evidenziare con certezza la sussistenza del
vincolo; nel caso di specie è evidente che così non è, atteso il trasferimento del

rapporti con il Leone, già ampiamente allentati in seguito al conseguimento del
diploma; all’uopo, con riferimento alla condotta di partecipazione, assumono
rilevanza proprio i tentativi messi in atto dall’indagato per depistare i suoi
interlocutori ed il fatto che in ben 12 occasioni, nell’ambito dei contatti
telefonici, risulta evidente il disinteresse del ricorrente a rapportarsi con altri
presunti sodali;
-con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p.,
in relazione all’art. 274 lett. c) c.p.p., atteso che il Tribunale, nonostante
riconosca che i fatti risalgono al 2007 e che da allora il la Pietra ha cambiato vita
e si è spostato a Bergamo ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, seppur
soddisfacibili attraverso gli arresti domiciliari, anzi, lo stesso Tribunale riconosce
che a Bergamo da anni il La Pietra ha intrapreso un’attività lavorativa lecita”; tali
circostanze escludono chiaramente escludono l’attuale pericolosità ed il Tribunale
avrebbe dovuto dire per quale ragione ritiene esistenti esigenze cautelari,
motivazione questa del tutto omessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
1.Va premesso che più volte questa Corte, ha evidenziato che i a seguito di
annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a
compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio, con i medesimi
poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che
egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve
fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame
(Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Rv. 261760; Sez. 2, n. 47060
del 25/09/2013, Rv. 257490).
2.Tuttavia, è stato anche precisato che la Corte di Cassazione, risolve una
questione di diritto pure quando giudica sull’adempimento dell’obbligo di
motivazione, con la conseguenza che il giudice di rinvio è tenuto a giustificare il
proprio convincimento secondo lo schema, esplicitamente o implicitamente
enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato, tra

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La Pietra nel territorio di Bergamo con conseguente totale interruzione dei

l’altro, a una determinata valutazione delle risultanze processuali, ovvero al
compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di
determinante rilevanza ai fini della decisione, o ancora all’esame, non effettuato,
di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo, con l’unico limite
di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata (cfr.
Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012; Sez. 1, n. 7963 del 15/01/2007; Sez. 1,
7.5.1998 – 13.6.1998, n. 2591, Sez. 4, 14.10.2003, n. 43720, rv. 226418;
Cass., 18.1.1998, Munari, rv. 213118; Cass., 11.11.1998, Graviano, 213072;

3. In proposito questa Corte, come già evidenziato, aveva messo in risalto
l’assoluta inadeguatezza del compendio indiziario in ordine al reato di cui all’art.
74 d.p.r. 309/90 a carico del La Pietra, non solo per l’esiguo numero di episodi di
acquisto non dimostrativi dell’adesione al programma associativo, ma anche per
la sussistenza di elementi di segno contrario ~i dall’adesione medesima
e ciò in applicazione del principio, secondo cul i se è pur vero che in materia di
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la partecipazione dell’imputato
al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli
episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in
grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di
comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all’associazione
e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con
l’immanente coscienza e volontà dell’autore di fare parte dell’organizzazione
particolare la configurabilità della

(Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014). In

condotta di partecipazione richiede la prova della stabile adesione dell’agente ad
un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990,
ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due
persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa
strutturata

e

finalizzata

secondo

lo

schema

legale

(Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013).
4. Orbene, a fronte delle precise indicazioni di questa Corte, non si ritiene che
il Tribunale abbia dato compiuta risposta, in termini di adeguata rimodulazione
della motivazione, alle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento.
Innanzitutto, con una tecnica redazionale che sfugge al doveroso onere
motivazionale dell’ ordinanza assunta -che è consistita nel riportare in essa il
testo integrale o parziale delle conversazioni telefoniche oggetto di
intercettazione, senza una valutazione complessiva di esse, in relazione alle
indicazioni fornite nella sentenza di annullamento- il Tribunale, all’esito del
nuovo esame compiuto, ha messo in risalto come da tali conversazioni emerga
un notevole “attivismo” del La Pietra nella commissione di delitti di traffico di
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Sez. 6, 29.3.2000, n. 552, Grisorio).

stupefacenti e l’azione concertata del medesimo con i personaggi chiave
dell’associazione. Tale valutazione -priva, come detto, di un’analisi ragionata
con indicazione del punto nodale e della significatività del complesso degli
elementi acquisiti in termini di gravità indiziaria circa la partecipazione del La
Pietra al sodalizio- ha portato, poi, il Tribunale a ritenere che l’attività illecita del
La Pietra non si è limitata agli episodi del 24.10.2007 e del 22.12.2007, essendo
stata più ampia, ma tale valutazione, in assenza della specifica descrizione di
quali e quante sarebbero state le ulteriori “attività” poste in essere dall’indagato,

evidenziato da questa Corte, secondo cui dai soli due episodi di acquisto di
sostanza stupefacente di cui ai capi D19 e D28 non è possibile ricavare un grave
quadro indiziario a carico dell’indagato per il reato associativo.
5. D’altra parte, solo un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga e
gli spacciatori acquirenti che in via continuativa la ricevono per immetterla nel
mercato del consumo è idoneo a dar conto del vincolo associativo all’interno
)
dell’unico sodalizio criminale finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti nel
quale essi operano, stante la reciproca consapevolezza che la stabilità del
rapporto instaurato garantisce l’operatività dell’associazione in quanto tale
(Sez. 5, n. 51400 del 26/11/2013). Per quanto concerne, poi, gli elementi di
segno contrario che non farebbero propendere per l’adesione dell’indagato al
sodalizio, l’attività di svilimento degli elementi segnalati dalla difesa dell’indagato
non si presenta corredata da un completo ed esaustivo percorso logico specie
per quanto riguarda i punti evidenziati da questa Corte con la sentenza di
annullamento, circa la diffidenza manifestata nei confronti del La Pietra dai
presunti associati ed i plurimi tentativi di “depistaggio” dei suoi interlocutori posti
in essere dall’indagato, indicati dalla difesa dal La Pietra anche nel presente
ricorso in molteplici, così come le ragioni giustificatrici in tema di conflittualità
economica tra i sodali.
6.L’ordinanza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio al Tribunale di
Reggio Calabria per nuovo esame.
L’esame del secondo motivo di ricorso riguardante la sussistenza delle esigenze
cautelari nei confronti dell’indagato resta assorbito dal nuovo esame che il
Tribunale dovrà compiere in sede di rinvio
p.q.m.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per
nuovo esame.
Così deciso il 9.2.2015

rappresentative della sua adesione al sodalizio, senz’altro non elide il vizio già

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