Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31686 del 01/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31686 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUALANDRI GABRIELE N. IL 23/09/1987
avverso la sentenza n. 772/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
08/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte c e, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 01/07/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gabriele Mazzotta,
ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Gualandri Gabriele propone ricorso per cassazione contro la
sentenza della corte d’appello di Bologna che ha dichiarato
l’inammissibilità dell’appello per tardività; sostiene il ricorrente che la

7 settembre 2011 (e non il 7 settembre 2010, come affermato nella
sentenza di appello) e dunque che la sua impugnazione, depositata il 7
dicembre 2010, fosse tempestiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato; risulta sia dall’annotazione in calce alla
sentenza di primo grado, sia dalla notifica dell’avviso di deposito, ex art.
548, comma secondo, cod. proc. pen., rinvenibile nel fascicolo
processuale, che l’avviso è stato dato all’imputato, come affermato dalla
difesa ricorrente, il 7 settembre 2011 (e non 2010), cosícchè l’atto di
appello presentato il 7 dicembre 2010 deve ritenersi tempestivo.
2. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e il processo rinviato
ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna per la celebrazione
del giudizio di secondo grado.

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte
d’appello di Bologna per il giudizio.
Così deciso il 1/07/2015

notifica dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato sia avvenuta il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA