Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31684 del 11/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31684 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

II

e

a

• I

SEGHETTI DORIANO N. IL 09/11/1953
avverso la sentenza n. 1385/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
12/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA, UDIENZA del 11/06/2015 la relazione fatta,dal..,
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Proctuatore Generale in persona del Dott.

che ha concluso per

Udito, per I

arte civile, l’Avv

Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 11/06/2015

3

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gabriele Mazzotta,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso di Seghetti
Donano.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Cofanelli, anche in sost. Avv.
Giulianelli, il quale insiste per l’accoglimento dei ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Seghetti Donano è stato condannato dal tribunale di Ancona alla

pena di anni 7 di reclusione ed euro 1000 di multa in quanto ritenuto
responsabile dei reati ascritti ai capi A ed F della rubrica e cioè per aver
costituito in concorso con altri un’organizzazione di tipo mafioso e per il
reato fine di cui agli articoli 629, comma 2, c.p. e 7 della legge 203-91
per avere costretto, con implicita minaccia di gravi azioni ritorsive,
Giuggiolone Luciano a versare somme di denaro pari a lire 800.000
settimanali a titolo di protezione.
2.

La Corte d’appello di Ancona ha ridotto la pena ad anni 6 e mesi 9

di reclusione ed euro 1000 di multa.
3.

Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione

l’imputato eccependo violazione di legge con riferimento agli articoli 178
e 179 del codice di rito, per mancato avviso al difensore di fiducia della
fissazione dell’udienza in appello; rileva come al difensore avvocato
Cofanelli non sia stato comunicato l’avviso dell’udienza per il giorno 12
aprile 2013, essendosi proceduto alla nomina di un avvocato d’ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre premettere che è stata stralciata la posizione del
coimputato Nabissi per l’acquisizione degli atti dell’intero procedimento,
al fine di verificare l’esistenza o meno di atti interruttivi con riferimento
al reato di cui all’art. 416bis c,p., in ordine alla sollevata eccezione di
prescrizione.
2. Quanto al ricorso del Seghetti, che ha posto un’unica questione, lo
stesso è inammissibile. Innanzitutto, occorre rilevare che il difensore
ricorrente non allega la nomina a difensore, né indica dove si trovi negli
atti, limitandosi ad allegare l’avviso ex articolo 157, comma 8 bis, del 4
novembre 2009 (mentre il giudizio di appello è del 2013).

1.

3. Va ulteriormente osservato che il decreto di citazione a giudizio per
l’appello è stato notificato all’altro difensore avv. Ballarini; pertanto, non
è invocabile la sentenza 6682-12, che si riferisce al diverso caso in cui la
notifica sia stata fatta al difensore di ufficio, la cui mancata tempestiva
eccezione non sana – secondo la difesa (ma, conti-a, v. Sez. U, Sentenza
n. 39060 del 16/07/2009, Rv. 244187) – il difetto di notifica al difensore
di fiducia.
4. Non corrisponde, poi, a verità, che al Seghetti è stato nominato un

udienza del 12.04.2013, davanti alla Corte territoriale, era presente
l’avv. Ballarini, che viene indicato a verbale come difensore di fiducia di
Seghetti ed egli nulla ha eccepito in merito a tale indicazione; anzi, ha
poi concluso come difensore di fiducia per il Seghetti.
5. Va ulteriormente rilevato che l’avv. Ballarini ha egli stesso
ricevuto, in precedenza, notifiche per il Segheti ex art. 157, co. 8bis,
c.p.p. e che l’atto di appello, pur essendo sottoscritto dall’avv. Cofanelli,
reca nell’intestazione il nominativo dell’avv. Ballarini (i cui recapiti,
peraltro, sono identici a quelli dell’avv. Cofanelli).
6. Ciò premesso, va ricordato che il Cofanelli non produce, né
richiama alcun atto di nomina, quindi o si ritiene inammissibile il ricorso
per mancanza di legittimazione del difensore, mancando la prova della
sua nomina da parte del Seghetti, ovvero, se si vuol prestare fede agli
atti processuali (ed in particolare alla notifiche effettuate ai sensi dell’art.
157, co.8bis), allora si deve prestare la medesima fede laddove gli atti
sono notificati all’avv. Ballarini, quale difensore di fiducia, e soprattutto
al verbale del giudizio di appello, ove il predetto avvocato, presente,
viene espressamente definito difensore di fiducia del Seghetti dalla
Corte, senza che egli nulla osservi. Peraltro, anche nella sentenza di
primo grado Ballarini è indicato come difensore del Seghetti.
7. Dunque, in mancanza di allegazione della nomina, o si ritiene che il
Cofanelli non sia legittimato al ricorso, con sua declaratoria di
inammissibilità (e inammissibilità anche del motivo, per manifesta
infondatezza), ovvero si ritiene che dagli atti emerga la sua qualità di
difensore di fiducia del Seghetti, ed allora anche il Ballarini – per i motivi
esposti in precedenza – va ritenuto difensore di fiducia dell’imputato.
8. Ma, se così è, ne consegue la manifesta infondatezza della
violazione di legge lamentata, sulla base dei principi più volte affermati

3

difensore d’ufficio davanti alla Corte d’appello. Al contrario, alla prima

da questa Corte; tra le molte, si vedano: Sez. U, Sentenza n. 39060 del
16/07/2009, Rv. 244187: La nullità a regime intermedio, derivante
dall’omesso avviso dell’udienza a uno dei due difensori dell’imputato, è
sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera
dell’altro difensore comparso, pur quando l’imputato non sia presente.
(In motivazione la Corte ha precisato che è onere del difensore presente,
anche se nominato d’ufficio in sostituzione di quello di fiducia
regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato

comparizione, eventualmente interpellando il giudice); Sez. 3, Sentenza
n. 38021 del 12/06/2013, Rv. 256980: In materia di omessa
notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello ad uno dei
due difensori di fiducia dell’imputato, si configura una nullità a regime
intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente,
anche quando si tratti del sostituto d’ufficio del difensore di fiducia
regolarmente avvisato e poi revocato dall’imputato, con la conseguenza
che la mancata eccezione sana la nullità, già nel grado d’appello, ai sensi
dell’art. 184, comma primo, cod. proc. pen., a prescindere dal fatto che
l’imputato, regolarmente citato, abbia presenziato all’udienza o sia
rimasto contumace; Sez. 2, Sentenza n. 41729 del 18/07/2014, Rv.
260685: La nullità della richiesta di rinvio a giudizio derivante
dall’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari
ad uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita a opera
dell’altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari;
Sez. 6, Sentenza n. 17881 del 13/02/2008, Rv. 240351 L’omissione
dell’avviso ad uno dei due difensori dell’imputato della data fissata per
l’udienza (nel caso di specie, per il giudizio di appello) dà luogo ad una
nullità “a regime intermedio”, la quale resta sanata, ai sensi dell’art. 182
comma secondo dello stesso codice, se un difensore presenzia
all’udienza e nulla eccepisce al proposito
9. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 – dep.
24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 1.000,00.

4

anche l’altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata

10. L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità
sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod.
proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in
data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non
dedotta né rilevata da quel giudice (Sez. U, n. 23428 del
22/03/2005, Bracale, Rv. 231164).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/06/2015

p.q.m.

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