Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31683 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31683 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Xerra Salvatore, nato a Licata il 03/01/1946

avverso la sentenza del 12/03/2014 della Corte d’Appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto
Cardino, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla
distrazione e per il rigetto del ricorso nel resto;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di
Agrigento del 07/12/2011, con la quale Salvatore Xerra era ritenuto responsabile
del reato di cui all’art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, commesso quale
tenutario delle scritture contabili della ditta Sorriso, dichiarata fallita in Palermo il

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Data Udienza: 26/05/2015

01/12/2003, concorrendo con il titolare Leopoldo Sorriso nella distrazione della
somma di C. 5.317.242,31, oggetto di prelievi ingiustificati del Sorriso dalle
casse sociali, mediante la sostituzione, in una situazione contabile allegata
all’atto di cessione dell’azienda della fallita alla Costruzioni Generali Europee s.r.l.
del 12/11/2013, della voce di conto «titolare contro prelevamenti» con quella
«avviamento commerciale», e nella distrazione di immobili del valore di C
286.814, ceduti con l’azienda per il prezzo di 100; e condannato alla pena di
anni tre di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

1.

violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di

responsabilità per la distrazione delle somme di denaro; non sarebbe stata isTZI
valutata la natura straordinaria della situazione contabile redatta dall’imputato,
diretta a rappresentare in sede di cessione solo le attività suscettibili di realizzo,
quale non era il conto prelevamenti, rappresentativo di un credito verso il Sorriso
di impossibile riscossione; l’appostazione della voce relativa all’avviamento
sarebbe stata erroneamente ritenuta sostitutiva di quella riguardante il conto
prelevamenti, nonostante la prima riportasse il diverso valore di C 5.842.745, e
non iscrivibile nel bilancio di cessione; l’idoneità a cagionare l’evento distrattivo
non sussisterebbe né per la cessione dell’azienda, non essendone il cedente
liberato dai debiti ai sensi dell’art. 2560 cod. civ., né per la situazione contabile,
risultando dalla stessa sentenza impugnata che l’occultamento della distrazione
veniva cagionato dalla sottrazione delle scritture contabili dell’impresa, dalla
quale lo Xerra era stato assolto in primo grado;
2.

violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di

responsabilità per la distrazione degli immobili; difetterebbe la motivazione sulle
censure proposte con l’appello sul punto, non ricavabile da quanto esposto nella
sentenza sulla posizione del coimputato Terranova, il cui appello era di diverso
contenuto; non sarebbe stata indicata la condotta concorsuale dello Xerra, che
non era parte del contratto di cessione, risultando anzi contraddittoriamente
dalla stessa sentenza impugnata che la presenza degli immobili emergeva solo
dalla situazione contabile redatta dall’imputato;
3. violazione di legge e vizio di motivazione sull’aggravante della pluralità
dei fatti di bancarotta e sul diniego della prevalenza sulla stessa delle attenuanti
generiche; i relativi motivi di appello sarebbero stati ritenuti infondati senza
alcuna motivazione.

2

L’imputato ricorrente deduce:

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi dedotti sull’affermazione di responsabilità dell’imputato per la
distrazione delle somme di denaro sono fondati.
Posto che la condotta oggettivamente contestata riguarda i prelievi delle
somme effettuati dal coimputato Sorriso, e non la successiva cessione
dell’azienda alla quale afferiva la situazione contabile redatta dall’imputato, la
responsabilità di quest’ultimo era ritenuta, e altrimenti del resto non si sarebbe

distrattiva con l’occultamento dei prelievi nella situazione contabile, che avrebbe
impedito di rilevare in quella sede la distrazione delle somme.
Orbene, la ravvisabilità di tale occultamento è fondata in termini espliciti e
determinanti, nell’argomentazione dei giudici di merito, sulla considerazione per
la quale la somma distratta sarebbe stata falsamente indicata, nella situazione
contabile, in un’appostazione intitolata all’avviamento commerciale dell’azienda.
In questo passaggio essenziale, la sentenza impugnata omette tuttavia di
valutare il rilievo specificamente posto dalla difesa con l’atto di appello, per il
quale l’avviamento era appostato in un importo, pari ad C 5.842.745, che
differiva in misura non esigua da quello dei prelievi effettuati dal Sorriso per C.
5.317.242,31; dato, quest’ultimo, risultante anche dalla sentenza di primo
grado.
Per effetto di ciò, la motivazione su punto risulta carente; né a tale lacuna
può sopperire l’attribuibilità di rilevanza concorsuale alla mancata esposizione dei
prelievi, in quanto tale, nella situazione contabile. Detta omissione sarebbe stata
sicuramente rilevante nelle scritture contabili della società, in ordine alla cui
tenuta lo Xerra, come osservato dal ricorrente, veniva tuttavia assolto dagli
addebiti; ma, a fronte delle considerazione del ricorrente sul carattere non
necessario della rappresentazione dei prelievi nella situazione contabile in
esame, tenuto conto della natura straordinaria e della stretta afferenza della
stessa alla cessione dell’azienda, il punto avrebbe richiesto un specifica
motivazione, anch’essa invece assente nella sentenza impugnata. Della quale
deve pertanto essere disposto l’annullamento con rinvio.

2. Anche i motivi dedotti sull’affermazione di responsabilità dell’imputato per
la distrazione degli immobili sono fondati.
E’ determinante sul punto la considerazione per la quale la sentenza
impugnata difetta di motivazione sulla definizione dell’apporto concorsuale
dell’imputato alla condotta distrattiva. E’ inadeguato, per questo aspetto, il mero
riferimento, presente negli stessi limitati termini anche nella sentenza di primo
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potuto concludere, per l’apporto concorsuale dato alla predetta condotta

grado, alla situazione contabile redatta dall’imputato. Posto che in questo caso al
documento non veniva attribuita neppure la funzione manipolativa della realtà
ritenuta per la distrazione delle somme di denaro, avendovi anzi lo Xerra
evidenziato il valore, in tesi incongruo, per il quale gli immobili erano ceduti,
sarebbe stata necessaria una puntale indicazione delle ragioni per le quali
dovesse concludersi che l’imputato, con la redazione del documento o con altri
comportamenti, alla realizzazione della distrazione.
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata anche per questo

esame sulle carenze motivazionali su questo punto e su quello precedente,
rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello
di Palermo per nuovo esame.
Così deciso il 26/05/2015

aspetto, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Palermo per nuovo

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