Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31680 del 22/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31680 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANTORO ROCCO N. IL 03/10/1949
avverso la sentenza n. 990/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 04/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 22/05/2015

Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, dott.ssa Paola
Filippi, ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per intervenuta
prescrizione;
il difensore dell’imputato, avv. Salvatore Maggio, anche in sostituzione
dell’avv. Gaetano Centonze, ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31 maggio 2007, a seguito di rito abbreviato, il G.U.P.
del Tribunale di Taranto, assolveva Cantoro Rocco dai reati di bancarotta
fraudolenta documentale (capo a), bancarotta societaria impropria (capo b) e
diversi episodi di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (capi da c a
g), commessi quale amministratore unico della s.r.l. CI.erre costruzioni,
dichiarata fallita con sentenza del l° febbraio 2000.
2. La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza
del 4 febbraio 2014, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero,
condannava alla pena di giustizia l’imputato per i reati di bancarotta
documentale, contestato al capo a), e bancarotta fraudolenta patrimoniale,
contestato al capo d) (distrazione di un appartamento mediante una vendita
fittizia effettuata in favore di Cantoro Giuseppe, sulla base di due fatture
riflettenti operazioni in parte inesistenti, perché riportante importi derivanti da
compensazione con costi di forniture mai effettuate dal secondo in favore della
società); inoltre dichiarava non doversi procedere per i fatti di cui ai capi e), f) e
g), qualificati come unico episodio di bancarotta preferenziale e confermava
l’assoluzione per i capi b) e c).
3. Contro tale sentenza propone ricorso il difensore dell’imputato, avv.
Gaetano Centonze, con atto affidato a sei motivi.
3.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell’articolo 606, lettere b), c)
ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’articolo 442, comma 2, cod. proc. pen.
e 29, comma 1, cod. pen., per aver omesso di operare la riduzione di un terzo
per il rito abbreviato su quella finale di sei anni di reclusione.
3.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell’articolo 606, lettere b)
ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 157 e 159 cod. pen., perché i
reati erano già prescritti al momento della pronuncia di appello, considerando il
termine di 12 anni e sei mesi ed il periodo di sospensione di complessivi 392
giorni, per cui la causa estintiva è maturata il 28 agosto 2013, oppure,
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ricorso.

considerando anche i due rinvii del 29 novembre 2010 ed 8 maggio 2012, è
maturata il 27 maggio 2014.
Erroneamente la Corte determina in due anni, due mesi e cinque giorni il
periodo di sospensione maturato nei due gradi di giudizio.
3.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell’articolo 606, lettere b), c)
ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 216 e 223 della legge

responsabilità per la bancarotta patrimoniale, poiché una volta che la difesa
aveva dimostrato, mediante la produzione di 52 fatture, un credito per forniture
per lire 199.655.444, la Corte territoriale ha ritenuto sussistere la distrazione in
relazione all’altra parte del prezzo, per lire 250.000.000, avvenuto mediante
l’accollo del mutuo ipotecario insistente sull’immobile. In tal modo è stato violato
il diritto di difesa dell’imputato, poiché la contestazione si limitava alla parte del
prezzo pagato a mezzo di compensazione dei crediti per le pregresse forniture.
L’omessa contestazione della distrazione riguardante la fittizietà dell’accollo del
mutuo ha indotto il consulente della difesa a non svolgere osservazioni sul punto,
pur in presenza di prova documentale che smentiva le osservazioni del
consulente del pubblico ministero.
3.4 Con il quarto motivo si deduce violazione dell’articolo 606, lettere b) ed
e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 216 e 223 della legge fallimentare,
27 della costituzione, 40 e 43 cod. pen., in relazione al difetto di prova del nesso
di causalità tra la condotta distrattiva ed il relativo elemento psicologico.
3.5 Con il quinto motivo si deduce violazione dell’articolo 606, lettere b) ed
e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 216 e 223 della legge fallimentare,
in relazione alla condanna per bancarotta fraudolenta documentale, poiché il
reato deve escludersi allorché la genericità delle annotazioni contenute in alcune
scritture possa essere agevolmente superata grazie all’ausilio delle altre scritture
contabili o della documentazione regolarmente tenuta dalla società, come anche
nel caso in cui la carenza di indicazioni e la presenza di errori contabili, ai quali si
è posto prontamente rimedio, è circoscritta a periodi di tempo limitati e risalenti
rispetto alla dichiarazione di fallimento, per difetto dell’elemento soggettivo.
Nello specifico l’indicazione in contabilità di un prezzo più basso della
compravendita dell’immobile serviva a ridurre gli oneri fiscali; l’annotazione in
entrata di 160 milioni di lire servì a porre rimedio ad un precedente errore
contabile riguardante un contratto preliminare relativo alla compravendita di
altro immobile; le registrazioni contabili del 15 e del 20 dicembre 1993,
riguardanti la vendita a Cantoro Giuseppe dell’appartamento, furono frutto di un
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fallimentare e 521-522 cod. proc. pen., in relazione all’affermazione di

errore contabile, che non cambia la sostanza delle cose dal punto di vista della
ricostruzione del patrimonio sociale; l’annotazione nel conto debiti diversi
dell’importo di 1.100.000.000 di lire per prestiti da terzi, senza indicazione del
soggetto erogante e delle modalità di versamento, poteva agevolmente essere
integrata ricorrendo al libro giornale ed agli estratti conto bancari; lo stesso è da
dirsi rispetto agli acconti percepiti dalla società in relazione al preliminare di

società, alle indicazioni contenute nel conto crediti diversi. Frutto di errore
materiale (lo scambio tra un 6 ed un 9) è stata l’indicazione in contabilità dì un
valore delle rimanenze finali inferiore rispetto a quello indicato in bilancio.
3.6 Con il sesto motivo si deduce violazione dell’articolo 606, lettere b), c)
ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 216 e 223 della legge
fallimentare e 521-522 cod. proc. pen., in relazione all’unificazione in un’unica
fattispecie di bancarotta preferenziale dei capi e), f) e g), in presenza di
contestazioni, nei capi e) ed f), di fatti diversi di distrazione; pur essendo
intervenuta dichiarazione di estinzione per prescrizione, la violazione di legge
processuale assume rilevanza agli effetti civili.
Con riferimento al capo g), riguardante il pagamento di 400 milioni di lire in
favore del Banco di Roma, derivanti dal mutuo erogato dalla stessa banca, a
danno di altri creditori, la difesa aveva dimostrato che la somma costituiva in
realtà la restituzione di un’anticipazione concessa dalla banca dopo la stipula del
mutuo, in attesa della relativa erogazione e che una volta accreditato avvenne
l’automatica compensazione delle partite dare avere del conto corrente bancario,
per cui non vi furono atti dispositivi di pagamento.
In relazione al capo e), infine, la difesa aveva dimostrato che all’epoca della
stipula del mutuo fondiario e della relativa iscrizione ipotecaria la società non era
in stato di decozione, poiché le difficoltà ebbero inizio solo allorquando i venditori
del palazzo di via Bettolo misero all’incasso prima dei termini concordati gli
assegni loro rilasciati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai fini penali,
come richiesto con il secondo motivo di ricorso, per essere i reati estinti per
prescrizione.
Dalla data di commissione dei fatti (1 febbraio 2000) è integralmente
decorso il termine di 12 anni e 6 mesi per i delitti di cui ai capi a) e d), per i quali
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vendita di un immobile ad altra società, ai finanziamenti infruttiferi a favore della

era intervenuta condanna in appello, anche seguendo il calcolo meno favorevole
operato dalla Corte territoriale (il 6 ottobre 2014, considerando 2 anni, 2 mesi e
5 giorni di sospensione), attesa la fondatezza del primo e del terzo motivo di
ricorso.
1.1 Non sussistono, peraltro, neppure elementi per pervenire al
proscioglimento degli imputati con formula più favorevole ex art. 129, comma 2,

merito, precluso dalla intervenuta prescrizione del reato.
1.2 La dichiarazione di estinzione del reato determina peraltro carenza di
interesse in relazione al primo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio,
ma non anche rispetto agli altri motivi, attesa la condanna civile al risarcimento
dei danni in favore della curatela del fallimento e di Carlucci Carlo e Loperfido
Nunzia.
2. Il secondo motivo di ricorso, riguardante l’affermazione di responsabilità
in relazione al capo d), è fondato.
All’imputato era contestata una bancarotta per distrazione, in concorso con
Cantoro Giuseppe, in relazione all’appartamento occupante l’intero quarto piano
del fabbricato di piazza Bettolo n. 4 mediante una vendita fittizia effettuata dal
primo in favore del secondo sulla base delle fatture n. 11 e 40 del 1993,
riflettenti operazioni in parte inesistenti, perché riportanti importi derivanti da
compensazione con costi di forniture mai effettuate dal secondo in favore della
S.r.l. Ci.erre. Costruzioni.
La Corte territoriale osserva che il rogito notarne prevedeva il pagamento
per 200 milioni di lire in contanti e per 250 milioni di lire mediante l’accollo di un
mutuo ipotecario contratto dalla società con la Banca di Roma; a fronte della
produzione documentale di 52 fatture relative ai lavori effettuati dalla ditta di
Cantoro Giuseppe in favore della S.r.l. Ci.erre. Costruzioni, in grado di
giustificare una compensazione per parte del prezzo di acquisto, il giudice del
gravame ha comunque ritenuto di fondare l’affermazione di responsabilità in
relazione alla quota del prezzo “pagata” mediante il fittizio accollo di una parte
del mutuo fondiario, sottolineando il “sintomatico silenzio” del consulente della
difesa sul punto.
2.1 Il ricorrente censura la decisione sotto il profilo della correlazione tra
accusa e sentenza, poiché quel silenzio giudicato “sintomatico” era invece
giustificato dal fatto che non vi era accusa penale sul punto.
2.2 In via generale va ricordato che, poiché il principio di correlazione tra
sentenza ed accusa è posto a tutela del diritto di difesa, per il rispetto del
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cod. proc. pen., comportando i vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice di

precetto occorre verificare che l’imputato possa avere chiara cognizione, ai fini
della sua difesa, di ciò che gli viene contestato (Sez. 6, n. 40283 del
28/09/2012, Diaji, Rv. 253776; Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv.
242027).
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ribadita in più
occasioni dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv.

mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi
essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta
prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto
dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne
consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto
non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra
contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la
violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del
processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine
all’oggetto dell’imputazione.
2.3 In applicazione di tale principio, si è affermato che, ai fini della
valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione, deve tenersi
conto, non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori
risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato
oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di
esercitare le sue difese sull’intero materiale probatorio posto a fondamento della
decisione (tra le ultime, Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmo, Rv.
257278; Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera, Rv. 254419).
Insomma, la violazione del principio di corrispondenza tra l’imputazione e la
sentenza è ravvisabile quando la modifica dell’imputazione pregiudichi le
possibilità di difesa dell’imputato (Sez. 3, n. 36817 del 14/06/2011, T.D.M., Rv.
251081).
2.4 Nel caso concreto è proprio il ragionamento della Corte che induce a
ritenere violato il principio in parola, laddove evidenzia l’assenza di una
spiegazione nella consulenza del Cantoro o comunque di una difesa in
riferimento al fittizio accollo di una parte del mutuo fondiario, senza però
chiarire, a fronte di una sostanziale modifica del tema d’accusa (quanto
all’oggetto della distrazione) in che modo l’imputato abbia avuto modo di
esercitare le proprie difese.
2.5 Per le ragioni anzidette la sentenza deve essere annullata, agli effetti
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248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619) per aversi

civili, con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello,
limitatamente al capo d), per nuovo esame sul punto.
3. Il quarto motivo, riguardante la motivazione in ordine al nesso di
causalità ed all’elemento soggettivo della distrazione contestata al capo d), è
assorbito, anche se va ricordato che la giurisprudenza successiva alla pronuncia
invocata (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493) è ferma nel

a dolo generico, per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l’agente
abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né che abbia agito
allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012 dep. 22/01/2013, Rossetto, Rv. 253932; Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012 – dep.
07/01/2013, Sistro, Rv. 254061), così come è stato ribadito che ai fini della
sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria
l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento
(Sez. 5, n. 27993 del 12/02/2013, Di Grandi, Rv. 255567).
4. Il quinto motivo è inammissibile perché versato in fatto.
Il ricorrente propone una serie di argomentazioni che trovano puntuale e
specifica risposta nella sentenza impugnata, tentando di accreditare la tesi che la
genericità delle annotazioni in alcune scritture poteva essere superata con
l’ausilio delle altre scritture contabili o della documentazione regolarmente
tenuta dalla società, e che la ridotta incidenza delle indicazioni carenti o degli
errori contabili doveva portare ad escludere l’elemento soggettivo del reato,
senza evidenziare vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
della decisione (in particolare il §5, riguardante la bancarotta fraudolenta sub b)
nella quale vengono indicate le numerose falsità e l’evidente dolo dell’imputato a
discapito dei creditori), ma solamente invocando una diversa lettura degli atti
processuali ed interpretazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di
legittimità.
Va a tal proposito ribadito che la Corte di cassazione non ha il compito di
trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si
può addentrare nell’esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se
riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto
di parte, poiché in sede di legittimità è l’argomentazione critica che si fonda sugli
elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato
che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di
verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e
all’esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012,
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ritenere che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo

Bonavota, Rv. 253227).
5. Il sesto motivo segue la stessa sorte, in relazione alle specifiche doglianze
riguardanti i capi e) e g), con la precisazione che la riqualificazione come
bancarotta preferenziale di diversi fatti di distrazione non viola il principio della
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
5.1 Deve infatti osservarsi che nel passaggio da una imputazione per un

art. 216 o dall’art. 217, non necessariamente e non sempre si determina
l’impasse paventata dai difensori. Non necessariamente, in primo luogo,
nell’ottica dell’art. 6 CEDU, come interpretato nella nota sentenza Drassich e
Italia del 2007, che ha sanzionato il fatto che il mutamento di addebito fosse
avvenuto “a sorpresa” e senza apposito, nonché dichiarato e preventivato
contraddittorio.
Tale situazione non si verifica quando – come sottolineato da una parte della
giurisprudenza di questa Corte – sia il giudice d’appello a provvedere alla
riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, pur senza preventiva
interlocuzione sul punto, in quanto l’imputato può comunque pienamente
esercitare il diritto di difesa proponendo ricorso per cassazione ai sensi dell’art.
606, cod. proc. pen., lett. b), trattandosi di questione di diritto la cui trattazione
non incontra limiti nel giudizio di legittimità (Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012 dep. 17/01/2013, Manara, Rv. 254135; Sez. 2 n. 17782 del 11/04/2014, Salsi,
Rv. 259564; Sez. 2, n. 12612 del 04/03/2015, Bu, Rv. 262778).
5.2 Ciò posto quanto alla inoperatività, nel caso di specie, dell’art. 6 CEDU,
torna a porsi la questione illustrata dalla difesa se sia fondata alla luce dell’art.
521 cod. proc. pen.: ossia, più precisamente, se la statuizione del giudice
dell’appello rientrasse nel legittimo potere, attribuitogli dall’art. 597 cod. proc.
pen., comma 2, lett. a) e b), di dare al fatto – immutato – una definizione
giuridica anche più grave ovvero se quella statuizione si sia risolta in una
violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., comma 2.
Tale norma infatti prevede, quando in discussione non è la cornice giuridica
diversa ma un fatto-reato diverso, il regresso del processo alla fase delle indagini
preliminari, dovendosi, in tal caso, reinvestire il PM per quanto di sua
competenza in ordine alla modifica del capo di imputazione – di suo esclusivo
dominio riguardo alla identificazione del fatto di rilievo penale – ovviamente
passando per l’annullamento della sentenza di primo grado.
5.3 È da osservare sul punto che, secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte, vi sono ipotesi di accertamento di fatto diverso da quello
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reato di bancarotta fraudolenta ad altro previsto dalla stessa legge fallimentare,

contestato che, pure, non cadono nella procedura del regresso al titolare della
azione penale perché le diversità accertate ed addebitate non sono tali da avere
snaturato la essenzialità della originaria contestazione e non hanno dato luogo
ad una situazione di incertezza sul tema in ordine al quale la difesa è stata
chiamata ad esercitare, in tutte le sfumature, il proprio mandato. Verrebbe da
aggiungere che una simile conclusione è confortata dal rilievo che la violazione

sensi degli artt. 178 e 180 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 12620 del 25/03/2010,
Tommasi, Rv. 246740): con la conseguenza che l’accettazione del contraddittorio
su temi di prova capaci di supportare anche la modifica della imputazione da
parte dell’imputato e dei difensori presenti, può prestarsi ad essere considerata
come causa di preclusione alla successiva deducibilità o causa di sanatoria della
nullità secondo il disposto degli artt. 182 e 183 cod. proc. pen..
5.4 Proprio in relazione al passaggio dalla contestazione di bancarotta
fraudolenta per distrazione a quella, meno grave, di bancarotta preferenziale
questa Sezione ha recentemente osservato (Sez. 5, n. 9347 del 30/01/2013,
Baj, Rv. 255230) che possa presentarsi, in concreto, se non una parziale
coincidenza riconducibile alla nozione di “continenza”, quantomeno una non
sostanziale immutazione del tema accusatorio, poichè “il più” può contenere “il
meno”, e ove, pur con le opportune cautele che devono contrassegnare
l’accertamento dell’elemento psicologico diverso che caratterizza ciascuna delle
due fattispecie, può non determinarsi alcuna sostanziale lesione dei diritti
difensivi se le prove dichiarative, ad esempio, oppure quelle documentali
ammesse al contraddittorio, abbiano avuto ad oggetto, in maniera esplicita e
chiara, anche lo specifico tema qualificante e specializzante della figura di reato
meno grave, poi addebitato, come accaduto nel caso di specie.
Ed infatti, è indubbio che la fattispecie di bancarotta per distrazione rimanga
integrata da un atto di sottrazione di risorse dal patrimonio della società, atto
che, in sè, quando in ipotesi posto in essere in una situazione di dissesto
conclamato, rappresenta un genus, rispetto a quello dispositivo in favore di un
creditore della società, costituente una species del primo, quantomeno dal punto
di vista oggettivo. Ed a nulla rilevando, in senso contrario (e cioè per negare la
rilevanza della sostanziale coincidenza del fatto-reato), ai fini che qui ci
occupano, la diversità dell'”oggetto giuridico” della rispettiva tutela, non ritenuta
decisiva dalle Sezioni unite, neppure ai fini dell’accertamento del rapporto di
specialità fra due norme (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010 – dep. 19/01/2011,
Giordano, Rv. 248865).
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dell’art. 521 cod. proc. pen. è considerata motivo di nullità di ordine generale ai

6. In conclusione la sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto, deve essere annullata senza rinvio, agli effetti penali, per
essere i reati estinti per prescrizione ed agli effetti civili, limitatamente al capo
d), con rinvio per nuovo esame sul punto al giudice civile competente per valore
in grado di appello. Il ricorso dell’imputato va rigettato nel resto agli effetti civili.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere i
reati estinti per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili,
limitatamente al capo d), con rinvio per nuovo esame sul punto al giudice civile
competente per valore in grado di appello. Rigetta nel resto del ricorso agli
effetti civili.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2015
Il consigliere estensore

Il presidente

P.Q.M.

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