Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3168 del 15/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3168 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Antonio,

Bertolazzi

nato a Monteforte D’Alpone (VR) il

14.10.1952, e di

Magagna Bruno,

nato a Soave il

4.2.1955, avverso la sentenza della Corte di
Appello di Venezia, in data 17 ottobre 2012, di
parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Verona – Sezione distaccata di Soave, in data 11
dicembre 2007;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal
consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del

Data Udienza: 15/11/2013

,
.

4
sostituto

procuratore

generale

dott.

Mario

i

,

Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Udito il difensore, avv. Giuseppe Frigotto, che ha
chiesto l’accoglimento dei motivi del ricorso.

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in
data 17 ottobre 2012, riformando la sentenza di
assoluzione pronunciata 1 1 11 dicembre 2007 dal
Tribunale di Verona – Sezione distaccata di Soave
nei confronti di Bertolazzi Antonio e Magagna
Bruno, in relazione al contestato reato di cui agli
artt.110, 81 e 643 c.p., commesso ai danni di
Zampicinini Piero, in esito ad appello del P.M.,
dichiarava non doversi procedere in ordine al reato
ai

predetti

ascritto

perché

estinto

per

prescrizione e condannava il Bertolazzi e il
Magagna al risarcimento dei danni in favore della
parte civile da liquidarsi in separata sede.
Propone ricorso per cassazione il difensore degli
imputati, deducendo i seguenti motivi:
1) inosservanza o erronea applicazione dell’art.

77

c.p.p.
Il ricorrente rileva che all’udienza dell’il luglio
2012 avanti la Corte di Appello,

‘7

il P.G.,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

.

considerata l’intervenuta prescrizione del reato,
dichiarava di essere disponibile a rinunciare al
gravame a condizione che la parte civile
dichiarasse di non avere più interesse
all’accertamento del reato ai fini civilistici. La

a comunicare la persistenza di un interesse ai soli
fini civili “precisando che un silenzio verrà
interpretato nel senso di una perdita di
interesse”. Il verbale veniva notificato alla parte
civile presso il difensore e alla successiva
udienza del 17 ottobre 2012 il Presidente dava atto
che era pervenuta una e-mail e un fax da parte del
difensore dai quali si evinceva l’interesse della
parte civile.
Il

ricorrente

dichiara,

poi,

di

avere

successivamente scoperto che la parte civile era
deceduta il 17 settembre 2012 e che il 4 ottobre
2010 gli era stato nominato un amministratore di
sostegno. Pertanto, ad avviso del ricorrente, la
comunicazione del difensore della parte civile non
aveva alcun valore, poiché non aveva il potere di
compiere l’atto richiesto dal giudice in forza
della vecchia procura rilasciata in calce alla
costituzione di parte civile, e dovrebbe ritenersi

3

Corte invitava, pertanto, la parte civile (assente)

intervenuta revoca tacita della costituzione di
parte civile.
Il ricorrente aggiunge che la questione sollevata
attiene alla capacità processuale ed è rilevabile
d’ufficio.
omessa applicazione dell’art. 82 c.p.p.,

in

quanto la Corte di Appello avrebbe omesso di
considerare che nei due procedimenti civili
promossi dal Bertolazzi nei confronti di Zampicini
e conclusi con sentenza che dichiarava il
Bertolazzi legittimo proprietario degli immobili in
questione, lo Zampicinini aveva svolto domanda
riconvenzionale chiedendo la nullità dei contratti
preliminari per incapacità naturale e tale domanda
comporterebbe la revoca della costituzione di parte
civile.
3) inosservanza o erronea applicazione dell’art.
539 c.p.p., in quanto il giudice civile ha
dichiarato

il

Bertolazzi

proprietario

degli

immobili di cui all’imputazione e lo ha condannato
a versare allo Zampicinini il residuo prezzo di
euro 15.493,71, sicché nulla la parte civile potrà
ottenere di più di quanto stabilito con la sentenza
civile, con la conseguenza che non sussisterebbe
più alcun interesse della parte civile.

4

2)

4) illogicità e mancanza di motivazione.
Il ricorrente afferma che la sentenza impugnata
fonda la propria decisione su tre testimonianze che
appaiono di nessuna rilevanza a fronte di altre
testimonianze non valutate e della consulenza di

offesa non era incapace.
MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso sono infondati e devono essere
rigettati.
La deduzione di inosservanza dell’art. 77 c.p.p. fa
riferimento ad una norma non pertinente nel caso di
specie, poiché alla morte della persona
costituitasi parte civile non conseguono gli
effetti della revoca tacita né quelli interruttivi
del rapporto processuale previsti dall’art. 300
cod. proc. civ. – inapplicabili al processo penale,
ispirato all’impulso d’ufficio in quanto la
ex tunc e gli eredi del

costituzione resta valida

defunto titolare del diritto possono intervenire
nel processo senza effettuare una nuova
costituzione, ma semplicemente spendendo e
dimostrando la loro qualità di eredi (Sez. 5,
Sentenza n. 46200 del 07/10/2003, Palazzese, Rv.
226902; Sez. 5, n. 15308 del 21/01/2009, Picierro,

5

parte dalle quali risulterebbe che la persona

Rv. 243603). Per quanto concerne la possibilità di
interpretare il silenzio della parte civile,
espressamente richiesta di manifestare il suo
persistente interesse alla causa, essa deve essere
esclusa, contrastando con il disposto dell’art. 82,

implicita, i quali devono ritenersi tassativi e non
estensibili al di fuori della espressa previsione,
in applicazione del principio della “immanenza”
della costituzione di parte civile.
I motivi di ricorso con i quali si deduce omessa
applicazione

dell’art.

82

c.p.p.

ed erronea

applicazione dell’art. 539 c.p.p. non possono
essere accolti in applicazione del principio
secondo il quale la revoca della costituzione di
parte civile, prevista per il caso in cui l’azione
venga promossa anche davanti al giudice civile, si
verifica solo quando sussiste coincidenza fra le
due domande, ed è finalizzata ad escludere la
duplicazione dei giudizi (Sez. 2, n. 62 del
16/12/2009 – 05/01/2010, La Spina, Rv. 246266); nel
caso di specie, le deduzioni difensive pongono
questioni di fatto, per di più prive di specifiche
allegazioni a sostegno di quanto affermato.
Il motivo di ricorso con il quale si censura la

6

comma 2, c.p.p., che prevede i casi di revoca

sentenza impugnata per illogicità e mancanza di
motivazione, è manifestamente infondato per la
parte in cui contesta l’esistenza di un apparato
giustificativo della decisione, che invece esiste e
si sviluppa in modo ampio con analitico esame delle

in cui pretende di valutare, o rivalutare, gli
elementi probatori al fine di trarre proprie
conclusioni in contrasto con quelle del giudice del
merito chiedendo alla Corte di legittimità un
giudizio di fatto che non le compete e che, per di
più, dovrebbe basarsi su un semplice stralcio di
dichiarazioni testimoniali riportate nel ricorso,
in assenza di allegazione di specifici atti a
sostegno di quanto sostenuto dalla difesa.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2013.

risultanze processuali; non consentito per la parte

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