Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31679 del 22/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31679 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OLARU GEORGE AURELIAN N. IL 13/12/1987
avverso la sentenza n. 456/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
17/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 22/05/2015

Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, dott.ssa Paola
Filippi, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio, limitatamente al terzo
motivo;
il difensore dell’imputato, avv. Nadia Saccoccio, ha concluso riportandosi ai
motivi di ricorso.

1. Con sentenza del 6 luglio 2012, Olaru George Aurelian era condannato
alla pena ritenuta di giustizia per tentato furto aggravato in danno di Maurizio
Bracciali e furto aggravato in danno di Cipriani Giuseppe, nonché ricettazione di
un flessibile e di tre pezzi di scala a filo, provento di furto commesso in danno di
Rossi Emanuele; la sentenza era confermata dalla Corte d’appello di Firenze, in
data 17 gennaio 2014.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, con atto sottoscritto dal
difensore, avvocato Nadia Saccoccio, affidato a cinque motivi.
a) violazione dell’articolo 606, lettera d), in relazione all’articolo 493 cod.
proc. pen., per mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata dalla
consulenza di parte o da una perizia avente ad oggetto l’individuazione della
collocazione delle celle telefoniche agganciate dal telefono dell’imputato al
momento dei due furti. Infatti il Tribunale aveva escluso l’esame del consulente
tecnico dott. Fiorenzi, per tardività della lista testi, calcolando anche il periodo di
sospensione feriale e dunque fissando al 31 luglio il termine di deposito, per
l’udienza del 21 settembre (in luogo del 13 settembre; così operando il Tribunale
non ha debitamente considerato che solamente il 30 agosto la difesa fu messa
materialmente in grado di visionare i tabulati delle attività di intercettazione
telefonica ed ambientale riguardante l’imputato ed i suoi concorrenti, pur avendo
fin dal

10 luglio 2011 chiesto di essere autorizzata a visionare i supporti

magnetici, che non erano materialmente disponibili. Di conseguenza la tardività
era stata determinata da causa non imputabile alla difesa, che andava rimessa in
termini, ai sensi dell’articolo 493, comma 2, cod. proc. pen.. Per giunta
l’imputato, allora detenuto, aveva rinunciato ai termini nel procedimento
cautelare, per cui tale rinuncia non poteva non valere anche nel procedimento
principale.
Il ricorrente sottolinea la decisività della prova richiesta, poiché in grado di
escludere la presenza dell’imputato sul luogo dei reati e dunque la sua
responsabilità per i delitti contestati ai capi a) e b) (furto e tentato furto).
2

RITENUTO IN FATTO

b) violazione dell’articolo 606, lettera e), cod. proc. pen., in relazione alla
presenza dell’imputato a bordo dell’auto guidata dal Tolstolic, nel corso del
controllo di PG del 21 gennaio 2011, fondata sulle dichiarazioni dell’operante
Puglisi, inattendibile, poiché non ricordava che i vetri erano scuri, al pari
dell’altra operante Torzini;
c) violazione dell’articolo 606, lettera e), cod. proc. pen., in relazione ai

Maurizio Bracciali ed alla deposizione del maresciallo Piccarozzi, che non provano
la presenza dell’imputato;
d) violazione dell’articolo 606, lettera e), cod. proc. pen., in relazione alla
dichiarazione del teste Frondaroli, il quale ha descritto caratteristiche somatiche
dell’acquirente dei passamontagna rinvenuti nell’auto di Tolstolic assolutamente
diverse da quelle dell’imputato;
e) violazione dell’articolo 606, lettera e), cod. proc. pen., in relazione alle
intercettazioni telefoniche, poiché tutte le conversazioni sono successive ai fatti
contestati e dunque idonee, al più, a contestare una condotta di
favoreggiamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è infondato.
1.1 La decisione di escludere per tardività la prova orale della difesa è del
tutto in linea con le prescrizioni normative e con la recente concorde
giurisprudenza di questa Corte sul punto (Sez. 3, n. 28371 del 28/05/2013,
Tomassini, Rv. 256903; Sez. 6, n. 683 del 02/11/2004 – dep. 17/01/2005,
Taurino, Rv. 230653). In particolare, la prima delle richiamate decisioni ha
osservato che “nel computo del termine per il deposito della lista testimoniale
deve essere applicata la disciplina generale relativa alla sospensione dei termini
durante il periodo feriale, per cui se il processo non rientra tra quelli che
vengono comunque trattati in tale periodo, anche il termine per la presentazione
della lista deve ritenersi sospeso”. Il fatto che sia stato trattato il distinto
procedimento riguardante la misura cautelare non toglie valore a tale
affermazione, poiché quel che conta è che non sia stato trattato nel periodo
feriale il procedimento di cognizione.
1.2 D’altro canto dalla motivazione della sentenza impugnata (pagina 8)
emerge che la relazione del consulente dott. Alessandro Lorenzi “è in atti” e
dunque è stata presa in esame, il che sposta la questione, caso mai, sul
3

fotogrammi posti a fondamento della condanna per il tentato furto in danno di

travisamento della prova, che comunque il ricorrente non deduce.
Per come formulata, invece, la doglianza difensiva (paragrafi 1.10 – 1.11 del
ricorso) implica una rivalutazione degli elementi probatori, come noto
inammissibile in sede di legittimità.
2. è necessario ricordare, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità
sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati

modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che questo non concerne nè la
ricostruzione dei fatti, nè l’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto
alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo
rendono insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative
che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza
delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
2.1 Sul punto va ancora precisato che l’illogicità della motivazione
censurabile può essere solo quella “evidente”, cioè di spessore tale da risultare
percepibile ictu ocull, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo
della decisione ha un orizzonte circoscritto. Infatti il sindacato demandato alla
Corte di Cassazione si limita al riscontro dell’esistenza di un logico apparato
argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione
alle acquisizioni processuali. Deve inoltre aggiungersi che il vizio della “manifesta
illogicità”

della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento

impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando
che la sentenza deve essere logica “rispetto a sè stessa”, cioè rispetto agli atti
processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal
giudice di merito, che si presta a censura soltanto se manifestamente
contrastante e incompatibile con i principi della logica.
2.2 Sintetizzando sul punto, si è detto che il sindacato del giudice di
legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a
verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia “effettiva” e non meramente
apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha
posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, in
quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate
da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia
internamente “contraddittoria”, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze
tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa
contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo”
(indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso
4

dall’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., come vigente a seguito delle

per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata
sotto il profilo logico.
2.3 Alla Corte di Cassazione non è quindi consentito di procedere ad una
rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente,
ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal
giudice del merito (Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez.

all’annullamento della sentenza le minime incongruenze argomentative o
l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da
determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti
di un chiaro carattere di decisività), posto che non costituisce vizio della
motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati
dal contesto. Al contrario, è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale
ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la
decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della
compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n.
9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008,
Ferdico, Rv. 239789).
2.4 Alla luce di queste premesse va dichiarato inammissibile il secondo
motivo, perché le doglianze del ricorrente in ordine alla presenza dell’imputato
nella Mercedes guidata dal Tolstolic si risolvono in una valutazione di
inattendibilità del teste Puglisi, a fronte del consolidato principio secondo cui non
può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti
testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e
l’indagine sull’attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e
logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella fattispecie,
appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362);
infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto
insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere
al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni
elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità
degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o
illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.
Nel caso di specie non è illogica la valutazione di attendibilità del giudice
d’appello in ordine alle dichiarazioni dell’isp. Puglisi, teste di polizia giudiziaria,
anche in considerazione del fatto che egli conosceva personalmente Tolstolic per
motivi di ufficio (pagina 9 della sentenza).
5

6, n. 25255 del 14/02/2012, Minerviní, Rv. 253099) e non possono dar luogo

3. Il terzo motivo è infondato, poiché deve escludersi il vizio motivazionale,
come sopra precisato, in relazione alla valutazione che la Corte fa sulle
videoregistrazioni di sorveglianza: la motivazione ha espressamente dato atto
che l’affermazione del Picarozzi, secondo la quale in ogni fotogramma non erano
ritratte più di due persone, non contraddiceva l’altra dichiarazione, secondo la
quale gli uomini che tentarono di introdursi all’interno del laboratorio di oreficeria

4. Anche il quarto motivo va rigettato, perché le doglianze del ricorrente
riguardanti la descrizione dell’imputato fatta dal teste Frondaroli, titolare del
negozio presso il quale tre giovani di nazionalità romena acquistarono tre
passamontagna, attengono ad un elemento che non appare inequivocabilmente
munito di un chiaro carattere di decisività, e non possono, pertanto, dar luogo
all’annullamento della sentenza impugnata.
D’altra parte la decisione impugnata dà atto che la scelta dell’imputato di
non presenziare al dibattimento il giorno in cui è stato sentito il teste Frondaroli
non può costituire un elemento di valutazione sotto il profilo probatorio, sicché
correttamente è stata ricondotta nella categoria generale del comportamento
processuale.
5. Il quinto motivo è manifestamente infondato, poiché deve ricordarsi
innanzi tutto che gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di
conversazioni, indipendentemente dal fatto che l’imputato sia il conversante,
costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del
libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall’art. 192, comma
primo, cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno
(Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842; Sez. 1, Sentenza n.
40006 del 11/04/2013, Vetro, Rv. 257398); qualora, tuttavia, tali elementi
abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità,
precisione e concordanza in conformità del disposto dell’art. 192, comma
secondo, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011 – dep. 31/01/2012,
Annunziata, Rv. 251527). Caratteri che i giudizi di merito (soprattutto il
Tribunale) riconoscono nel caso di specie, rappresentando i risultati delle
intercettazioni l’elemento più significativo a carico dell’Olaru (pagina 2 della
decisione di primo grado) come emerge dal dettaglio dei colloqui descritto in
entrambe le sentenze di merito.
La censura del ricorrente sul punto, allora, non coglie nel segno, proprio per
la riconosciuta valenza indiziaria dei dialoghi, dai quali, in considerazione dei
caratteri di gravità, precisione e concordanza, viene desunta la partecipazione
6

furono almeno tre, confermata anche dalla moglie del titolare.

dell’imputato ai reati contestati.
Né può dimenticarsi che, in materia di intercettazioni telefoniche,
l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce
questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al
sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle
massime di esperienza (Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439;

ricorrente non formò alcuna censura specifica su questo aspetto.
6. In conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2015
Il consigliere stensore

Il presidente

Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724); nel caso di specie il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA