Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31677 del 19/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31677 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VULPIO CARLO N. IL 28/07/1960
avverso la sentenza n. 3338/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
28/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 19/05/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Eduardo Vittorio
Scardaccione, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Per la parte civile è presente l’Avvocato Piccioni, il quale conclude
chiedendo il rigetto del ricorso o dichiararsi l’inammissibilità dello stesso.
Deposita nota spese.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Gerací in sost. Avv. Malavenda, il
quale insiste per l’accoglimento del ricorso e chiede, in subordine,

RITENUTO IN FATTO

1.

Vulpio Carlo è imputato del reato di cui all’articolo 595 del codice

penale per avere offeso la reputazione di Cascini Giuseppe, segretario
della ANM, comunicando con più persone tramite la rete informatica
“internet” e pubblicando sul proprio sito www.carlovulpio.it un articolo
nel quale si attribuivano falsamente al Cascini fatti determinati, atti a
screditarne l’immagine pubblica. In particolare, si affermava: -che il
Cascini, quale segretario dell’associazione nazionale magistrati, non
aveva preso posizione sulla vicenda relativa al Dott. Luigi de Magistris, in
quanto indotto a tacere dalla circostanza che il de Magistris aveva
indagato sulla “casa di cura Cascini”, gestita da un parente abbastanza
stretto del magistrato; -che il Cascini aveva fatto il suo voto di silenzio in
dipendenza di incarichi in ruoli di vertice, conferiti a sé ed al proprio
fratello dal ministro della giustizia.
2.

Il giudice monocratico del tribunale di Bari, sezione distaccata di

Altamura, ad esito di giudizio immediato, dichiarava l’imputato
responsabile del reato ascritto e lo condannava alla pena di mesi 2 di
reclusione, oltre ad una provvisionale di euro 3000.
3.

Proposto appello, la corte territoriale di Bari, in parziale riforma

della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta
all’imputato nella misura di euro 600 di multa ed ha determinato il
risarcimento in euro 600 a titolo di danno patrimoniale ed in euro 15.000
a titolo di danno morale.
4.

Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione, a

mezzo del proprio difensore, l’imputato, esponendo i seguenti motivi di
doglianza:
a. con un primo motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo
9 del codice di procedura penale in relazione alla ritenuta
1

l’applicazione dell’art. 131 bis del codice penale.

competenza territoriale del tribunale di Bari, sezione
distaccata di Altamura, in luogo di quella dell’autorità
giudiziaria di Torino, nonché manifesta contraddittorietà e\o
illogicità della motivazione sul punto. Sotto tale profilo si
osserva che, non essendo noto il luogo di consumazione del
reato, avrebbe dovuto darsi ingresso al primo criterio
suppletivo previsto dall’articolo nove del codice di procedura,
che individua la competenza presso il giudice dell’ultimo luogo

luogo dovrebbe individuarsi in quello in cui si trovano i server
sui quali è stato caricato l’articolo diffamatorio e cioè Torino,
come da dichiarazioni rese dal teste Colavecchi.
b.

Con un secondo motivo di ricorso deduce violazione
dell’articolo 521 del codice di procedura penale, nonché
difetto, contraddittorietà e\o illogicità della motivazione con
cui l’eccezione è stata rigettata dal giudice a quo.

c.

Violazione degli articoli 595 e 51 e\o 59 del codice penale, in
relazione all’articolo 21 della costituzione, nonché 192 del
codice di procedura penale. Mancanza e\o contraddittorietà
e\o manifesta illogicità della sentenza impugnata con
riferimento ai fatti oggetto dell’articolo pubblicato sul sito
Internet.

d. Totale difetto di motivazione afferente la riforma in pejus del
capo della sentenza che aveva liquidato, a titolo di
provvisionale, la somma di euro 3000, mentre la sentenza di
appello ha liquidato, invece, il danno morale e patrimoniale in
misura esorbitante rispetto alla provvisionale inizialmente
liquidata.
Con memoria depositata il 4 maggio 2015, il difensore della parte
civile ha interloquito sulla questione delle incompetenza,
ritenendola inammissibile perché già decisa dal tribunale con
ordinanza del 20 maggio 2010 e non riproponibile a seguito
dell’esame testimoniale dibattimentale. Con riferimento alla
violazione dell’articolo 521 del codice di procedura penale,
richiama la giurisprudenza di questa corte, secondo cui il richiamo
esemplificativo a parti dell’articolo non esclude che la
diffannatorietà dello stesso debba essere valutata con riferimento
al suo contenuto complessivo.

2

in cui si è verificata una parte della condotta criminosa. Tale

Con riferimento alle statuizioni di carattere civile, rileva che si
tratta di questioni di merito adeguatamente motivate dal giudice
di appello e pertanto non censurabili in Cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato; innanzitutto va rilevato che
non vi è contestazione in merito alla tempestività del rilievo, svolto

2.

In secondo luogo va ribadito, e anche su questo non pare esserci
discussione, che “La valutazione della competenza territoriale deve
essere svolta con riferimento al momento della proposizione della
relativa eccezione e cioè al più tardi nella fase di cui all’art. 491
comma primo cod.proc.pen., vale a dire subito dopo l’accertamento,
per la prima volta, della costituzione delle parti. Detta norma non
pone solo una preclusione all’eccezione di incompetenza in fase
ulteriore – con l’implicazione che non è possibile proporla in corso di
giudizio per acquisizioni sopravvenute, persino se queste significhino
una diversità del fatto contestato – ma anche sotto il profilo
dell’irrilevanza dell’analisi di fondatezza dell’eccezione, intanto
respinta, alla luce delle sopravvenienze, perché la competenza
territoriale si fonda sul rispetto della regola del giudice naturale al
momento della costituzione delle parti in giudizio, potendo il
legislatore limitare il rilievo d’incompetenza a questa fase a vantaggio
dell’interesse all’ordine ed alla speditezza del processo” (Sez. 5,
Sentenza n. 7826 del 18/06/1997, Rv. 208317).

3.

Fatte queste due premesse, occorre valutare se sia determinabile la
competenza in base al primo criterio suppletivo, ex art. 9, co.I, c.p.p.
e, in caso di soluzione positiva, dove debba ritenersi realizzata
l’ultima fase della condotta in caso di diffusione della notizia tramite
internet.

4.

La prima questione non può che ricevere risposta positiva; dice
chiaramente il codice che, in caso di impossibilità di determinare il
luogo in cui il reato è stato consumato, è competente il giudice
dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o
dell’omissione.

3

all’udienza predibattinnentale del 7 maggio 2010.

5.

Che per i reati di diffamazione commessi a mezzo internet sia
normalmente impossibile stabilire 1.1 luogo del commesso reato è
intuibile da chiunque; in quanto reato di evento, la diffamazione si
consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono la
espressione ingiuriosa, ma non è sempre possibile l’individuazione
del soggetto che per secondo (così integrando il requisito della
comunicazione con più persone) legge l’articolo diffamatorio (giacchè
non è sufficiente la connessione al sito internet che ospita il blog,

percezione della comunicazione offensiva).
6.

Ne consegue che, procedendo a cascata, viene in esame il primo dei
momenti di collegamento suppletivi, sopra richiamato. Se è
individuabile il luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione (l’ultima
individuabile), è colà che si determina la competenza territoriale per
il giudizio.

7.

Nel caso di specie, non è seriamente contestabile (e non risulta
contestato) che l’ultima parte dell’azione materiale che ha concorso
all’integrazione della fattispecie di reato – perfezionatasi, come si è
detto, con la effettiva lettura da parte dei terzi dell’articolo
asseritamente diffamatorio – sia stato il caricamento sul server che
ospita il blog di Carlo Vulpio.

8.

A tal proposito, per l’individuazione del luogo in cui tale azione deve
ritenersi verificata, dato che la rete internet è in un certo senso
ubiqua, una recente pronuncia delle sezioni unite di questa Corte ha
tracciato un importante punto di riferimento, affermando che quando
un soggetto accede ad un sistema informatico, il luogo del fatto deve
individuarsi non nella allocazione fisica del server host, bensì laddove
il soggetto, dotato di un hardware in grado di collegarsi con la rete,
effettui l’accesso in remoto (Sez. U, n. 17325 del 26/03/2015, Rocco,
Rv. 263020).

9.

I criteri enunciati dal supremo Collegio ben possono essere mutuati
per il caso di upload di un articolo a contenuto diffamatorio, che
pertanto deve ritenersi effettuato non nel luogo dove si trova
l’elaboratore elettronico che conserva e rende disponibili i dati per
l’accesso degli utenti, bensì nel luogo in cui il caricamento del dato
“informatico” viene effettivamente eseguito.

4

dovendosi verificare un fatto puramente soggettivo e cioè l’effettiva

10.Tornando al caso di specie, al momento in cui fu presentata
l’eccezione di incompetenza territoriale l’unica informazione
disponibile con riferimento al luogo di caricamento in rete erano le
dichiarazioni predibattimentali di Raffaele Colavecchi, il quale aveva
affermato di essere il materiale autore dell’inserimento sul blog di
Carlo Vulpio dell’articolo incriminato. Sul punto, le considerazioni
svolte dal giudice di primo grado sono da ritenersi del tutto
inconferenti, in quanto relative ad un accertamento delle reali

predibattimentale di individuazione del giudice competente, quanto
piuttosto alla fase del successivo giudizio. Peraltro, senza voler
anticipare, sul punto, alcuna decisione di merito, pare evidente che il
ruolo del Colavecchi fu di semplice operatore tecnico, longa manus
del Vulpio, al quale ultimo restano attribuibili le eventuali
responsabilità per l’accertando (dal giudice competente) contenuto
diffamatorio. In ogni caso, sarà il giudice del dibattimento,
previamente individuato secondo le regole di competenza, o il P.M.
nell’ambito delle sue funzioni accusatorie, a valutare le eventuali
(cor)responsabilità di terzi.
11. Ciò detto, occorre ancora valutare se al momento di proposizione
dell’eccezione erano disponibili elementi che consentissero di
desumere, quantomeno a livello di gravità indiziaria, il luogo di
effettivo caricamento dell’articolo redatto dal Vulpio. Orbene, dal
verbale di dichiarazioni rilasciate dal Colavecchi emergono almeno tre
circostanze idonee all’individuazione del luogo di uploading. In primo
luogo, il soggetto risulta dall’intestazione del verbale residente in
Ferrara; in secondo luogo, non risulta agli atti un comune luogo di
lavoro del Vulpio e del blogger (la circostanza è verosimile,
trattandosi di giornalista freelance). In terzo luogo, il Colavecchi ha
dichiarato di aver usato per il caricamento dei dati una connessione
Alice, di Telecom italia, che è notoriamente una connessione via
modem, perciò utilizzabile solo da abitazione e da presa “fissa”.
Escludendo, allo stato (di allora) quelle che possono definirsi
semplicemente delle mere congetture (ad esempio il fatto che il
Colavecchi potesse collegarsi dall’abitazione della madre, circostanza
non deducibile da alcuno degli atti disponibili in sede
predibattimentale) e dovendosi escludere connessioni in mobilità o in
Wi-fi, per quanto emergente dalle dichiarazioni del Colavecchi, non
rimane che una sola ragionevole conclusione e cioè che il

5

responsabilità per il reato contestato che non attiene certo alla fase

caricamento dei dati è avvenuto dall’abitazione del teste. Conclusione
non modificabile a seguito delle eventuali diverse dichiarazioni
dibattimentali, considerato che, come si è detto in apertura, le
questioni sulla competenza vanno decise allo stato degli atti e sono
insensibili alle successive emergenze processuali (cfr. Sez. 4,
Sentenza n. 41991 del 15/05/2003, Rv. 226402).
12.

La Corte enuncia, di conseguenza, il seguente principio di

diritto: “Nei reati di diffamazione commessi a mezzo della rete internet,

invece possibile individuare il luogo in remoto in cui il contenuto
diffamatorio è stato caricato, tale criterio di collegamento, in quanto
prioritario rispetto a quello di cui al comma II dell’art. 9 cod. proc. pen.,
deve prevalere su quest’ultimo, cosicchè la competenza risulta
individuabile con riferimento al luogo fisico ove viene effettuato l’accesso
alla rete per il caricamento dei dati sul server”.
13.

Il ricorso, dunque, merita accoglimento nel senso precisato,

con il conseguente annullamento sia della sentenza d’appello impugnata
che di quella di primo grado, restando assorbito l’esame degli altri motivi
d’impugnazione.
14.

Gli atti vanno altresì trasmessi alla Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Ferrara per l’ulteriore corso.

p.q.m.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e
dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Ferrara per il corso ulteriore.
Così deciso il 19/05/2015

ove sia impossibile individuare il luogo di consumazione del reato e sia

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA