Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31677 del 09/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31677 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MILITE ADRIANO N. IL 21/03/1969
avverso la sentenza n. 11034/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 09/05/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

MILITE Adriano ricorre contro la sentenza di patteggiamento spe-

cificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni due e mesi
tre di reclusione più la multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n.
309/1990, e denuncia erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine alla pena determinata in misura superiore al minimo edittale nonché in

§2.

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

Il primo, perché la sentenza impugnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di
decisione emessa al termine di un giudizio speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di verificare la congruità della pena richiesta.
Il secondo, perché, avendo il giudice a quo ritenuto che la somma sequestrata costituisse provento del reato contestato, ne ha correttamente disposta la confisca a norma dell’art. 240, comma 1, cod.pen.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto un’eventuale decisione diversa da quella adottata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 maggio 2013.

ordine alla disposta confisca della somma di denaro sequestrata.

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