Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31676 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31676 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BENZONI GIANCARLO N. IL 28/05/1954
MONTAGNA CLAUDIO N. IL 25/06/1950
avverso la sentenza n. 4743/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, perla parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/05/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Eduardo Vittorio
Scardaccione, ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Per il ricorrente Montagna sono presenti l’Avvocato Bazzoni e Aricò, i quali
insistono per l’accoglimento del ricorso.
Per il ricorrente Benzoni è presente l’Avvocato Brannbilla, il quale insiste
per l’accoglimento del ricorso.

1.

Benzoni Giancarlo e Montagna Claudio sono imputati di bancarotta

fraudolenta patrimoniale per fatti commessi in relazione al fallimento
della Tour Leader Srl, in qualità rispettivamente di amministratore dal 1
ottobre 1993 al 5 luglio 2002 il primo ed il secondo quale amministratore
unico dal 5 luglio 2002 al 18 febbraio 2004.
2.

Il Gup del tribunale di Milano ha dichiarato gli imputati responsabili

dei reati ascritti e, previa concessione delle attenuanti generiche
equivalenti alle contestate aggravanti, applicata la diminuente per il rito,
ha condannato il Benzoni alla pena di anni 3 di reclusione ed il Montagna
alla pena di anni 2 di reclusione.
3.

La corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza di primo

grado, integrando il dispositivo della sentenza nella parte in cui non
indicava l’assoluzione per non aver commesso il fatto del Benzoni per il
delitto di cui al capo B e del Montagna per i delitti di cui ai capi A5 e B.
4.

Contro la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione

entrambi gli imputati per i seguenti motivi.
5.

Benzoni Giancarlo:
a. contraddittorietà della motivazione con riferimento alla
erronea interpretazione degli atti in relazione al ruolo di
amministratore di fatto in capo al ricorrente, nonché
contraddittorietà della motivazione. Osserva il ricorrente come
la corte d’appello avesse affermato che era il fratello Fernando
l’amministratore di fatto della fallita, mentre egli continuò a
ricoprire il ruolo di direttore tecnico dell’agenzia di viaggi. La
corte, dunque, avrebbe confuso la gestione tipica
dell’amministratore di fatto con la funzione svolta ex lege dal
direttore tecnico. Nessuna indicazione specifica sarebbe stata

1

RITENUTO IN FATTO

offerta in merito agli atti tipicamente gestori compiuti
dall’odierno ricorrente. Secondo la difesa, dal capo di
imputazione si deve ritenere che il ricorrente sia imputato ai
sensi dell’articolo 110 del codice penale, quale concorrente
esterno dell’attività illecita posta in essere dall’amministratore
di fatto Fernando Benzoni; la ricostruzione dell’attività del
ricorrente quale propria dell’amministratore di fatto si pone,
poi, in contraddizione con la pronuncia assolutoria per il reato

b. Omessa valutazione e conseguente contraddittorietà della
motivazione con riferimento alla contestata distrazione dei
beni strumentali della fallita Tour Leader Srl; sotto tale profilo
si contesta che la corte d’appello, così come il primo giudice,
abbia omesso di considerare e valutare il contenuto del
contratto di locazione di azienda sottoscritto dalla Holiday
Dream Sas in data 7 marzo 2002; la società atmosphere
viaggi Srl ebbe a concedere in locazione alla Holiday Dream
Sas il ramo d’azienda sito in Milano, via del carroccio numero
3, comprensivo degli arredi e delle attrezzature analiticamente
descritte negli elenchi allo stesso allegato. L’omessa
valutazione di tale essenziale dato ha indotto il giudice del
gravame, nonostante l’espressa indicazione nei motivi di
appello a ritenere che il trasferimento della sede operativa
della Tour Leader Srl presso tale preesistente struttura sia
avvenuto anche attraverso lo spostamento dei relativi arredi e
dei beni strumentali all’attività di agenzia di viaggi.
c.

Omessa valutazione e conseguente contraddittorietà della
motivazione con riferimento alla contestata distrazione di cui
al capo A2 della rubrica; si tratta della fatturazione da parte di
BB Travel srl a Holiday Dream Sas dell’adozione di biglietteria
aerea. Sotto tale profilo si lamenta che il ricorrente non
rivestiva alcun ruolo gestionale e pertanto nessun rilievo può
essere attribuito al fatto che il fratello Fernando, quale
amministratore di fatto, non abbia consegnato al curatore le
schede contabili di Tour Leader Srl relative alla predetta BB
Travel srl, posto che nessuna responsabilità in capo al
ricorrente deve discendere per una condotta negligente di
altri.

di bancarotta documentale di cui al capo B.

d.

Erronea valutazione con

conseguente

illogicità

della

motivazione ed erronea interpretazione di legge penale in
relazione al delitto contestato al capo A3; ci si riferisce al
compenso erogato a favore del Benzoni per l’attività di
direttore tecnico dell’agenzia di viaggi, facendo presente che
non spetta all’assemblea deliberare tale compenso, bensì
all’amministratore e che il compito svolto dal direttore tecnico
non è di natura gestionale, ma esclusivamente tecnica, non

regolarizzazione fiscale.
e. Omessa motivazione in merito alla richiesta di riduzione della
pena base inflitta al ricorrente ed al diniego dell’invocata
concessione della prevalenza delle circostanze attenuanti
generiche; sotto tale profilo si lamenta che al fratello del
ricorrente, signor Fernando Benzoni, ritenuto l’artefice di tutte
le condotte ed amministratore di fatto da sempre della società
fallita, sia stata irrogata una pena minore.
6. Montagna Claudio
a. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli
articoli 40 capoverso del codice penale e 216, 219, 223 della
legge fallimentare con riferimento all’esistenza e consistenza
dei beni di cui al capo di imputazione Al ed alla sussistenza
della condotta distrattiva ai danni della Tour Leader Srl; sotto
tale profilo si lamenta la mancata prova che al momento del
trasferimento della sede della Tour Leader Srl presso la
Holiday Dream Sas vi fossero beni di valore economicamente
apprezzabile (beni che ben potevano essere stati sottratti
prima che il Montagna assumesse l’amministrazione della
società).
b. Mancanza ed illogicità della motivazione, nonché travisamento
del fatto, quanto alla asserita inesistenza delle operazioni
relative alle fatture pagate a Holiday Dream Sas per euro
27.660, iscritte a bilancio al 31 dicembre 2003; la corte dice
che le fatture sono relative ad operazioni inesistenti perché la
Tour Leader Sri non poteva avere interesse ad un’attività
promozionale, dato che stava cessando l’attività, ma tale
affermazione contrasta con quanto contenuto nella relazione
del curatore (pagine 8 e 9), secondo cui l’attività continuò fino

3

essendo imputabile all’odierno ricorrente l’eventuale mancata

al mese di settembre 2004. Se la Tour Leader Sri operava fino
a tale data, l’argomento della corte, secondo cui la società
non poteva avere interesse a farsi fare promozione nel 2003,
diventa contraddittorio. Pure priva di pregio appare
l’affermazione per la quale Holiday Dream Sas non potesse
essere interessata a fare promozione a favore di una società
concorrente, essendo evidente che aziende collegate, perché
guidate dagli stessi soggetti, possano concordare strategie

c.

Nullità della sentenza per mancanza ed illogicità della
motivazione, quanto al concorso del Dott. Montagna nella
condotta di cui al capo A2, e cioè la distrazione a vantaggio di
BB Travel srl per la somma complessiva di € 154.500,00. La
corte avrebbe svilito il valore probatorio della documentazione
prodotta dalla difesa, relativa ai biglietti aerei ed agli elementi
provenienti dalla BB Travel srl, sulla considerazione che la
Tour Leader Sri era stata estromessa dalla IATA dal 2002. La
motivazione

sarebbe

contraddittoria

perché

proprio

quest’ultima circostanza costituiva una ragione logica per
ritenere costretta Tour Leader Sri a rivolgersi ad altro
operatore per ottenere i biglietti per i propri clienti. Sotto altro
profilo, si afferma che il Montagna non può rispondere del
fatto che Benzoni Fernando si è rifiutato di fornire al curatore
le schede contabili di Tour Leader Srl, intestate alla predetta
BB Travel srl e che la corte avrebbe dovuto motivare in ordine
all’asserito consapevole rapporto di asservimento del
Montagna in relazione a questa specifica vicenda, posto che
l’amministratore non può essere chiamato a rispondere di
pagamenti effettuati dal socio, formalmente corretti.
d. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli
articoli 40 capoverso del codice penale e 216, 219, 223 della
legge fallimentare con riferimento alla insussistenza delle
distrazioni di cui ai capi A3 e A6 e in ogni caso alla non
consapevolezza del Montagna del carattere distrattivo di tali
condotte; ci si riferisce agli emolumenti incassati dai fratelli
Benzoni, lamentando che nessun argomento viene addotto
dalla sentenza a sostegno dell’assunto accusatorio.

che prevedono la ripartizione del mercato.

e. Nullità della sentenza in relazione agli articoli 40 capoverso
del codice penale e 216, 219, 223 della legge fallimentare per
assenza del dolo richiesto nella condotta dell’imputato; ricorda
la difesa come il concorso omissivo nella bancarotta
fraudolenta per distrazione richieda la conoscenza da parte
dell’amministratore del fatto pregiudizievole prima del suo
compimento, l’inerzia e la sussistenza di nesso di causalità tra
l’omissione e la realizzazione del reato, nonché la sussistenza

stesso. È dunque necessario dare la prova che l’inerzia
dell’amministratore sia stata dolosamente proiettata alla
verificazione dell’evento distrattivo; la sola negligenza od
imprudenza rileveranno quali elementi costitutivi per un
eventuale addebito di bancarotta semplice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I rico/rsi meritano accoglimento nei termini seguenti, potendosi
ravvisare nella motivazione della sentenza alcune contraddizioni ed
illogicità che devono essere emendate dal giudice di rinvio.
2. Innanzitutto, con riferimento alla doglianza del Benzoni Giancarlo circa il suo ruolo di direttore tecnico dell’agenzia di viaggi, da non
confondersi con il ruolo gestorio di amministratore di fatto,
riconducibile al fratello Fernando – la Corte omette una indicazione
specifica in relazione agli atti tipicamente gestori compiuti
dall’odierno ricorrente e non si interroga sulla compatibilità
dell’assoluzione di Benzoni Giancarlo per il reato di bancarotta
documentale di cui al capo B con il ritenuto ruolo gestionale di
amministratore di fatto. Alla pagina 15 della sentenza si premette
che Benzoni Giancarlo era rimasto in società come direttore tecnico e
poi, senza alcuna spiegazione, si afferma genericamente che lo
stesso aveva mantenuto ruoli di responsabilità e che, di
conseguenza, risulta provato il suo continuo interessamento alle
vicende della fallita. Dunque, da una premessa generica ed
indimostrata, si deducono conseguenze che non possono non
ritenersi apodittiche.
3. Altra carenza motivazionale si ravvisa laddove la Corte omette di
considerare e valutare il contenuto del contratto di locazione di

5

dell’elemento psicologico richiesto per l’integrazione del reato

azienda sottoscritto dalla Holiday Dream Sas in data 7 marzo 2002
(ed asseritamente comprensivo di arredi ed attrezzature), pur
oggetto di una specifica deduzione in appello e non potendo dirsi
circostanza del tutto irrilevante. Sul punto, pertanto, la Corte doveva
dare una risposta, che è mancata del tutto. La questione rileva anche
per il coimputato Montagna, il quale ha dedotto la mancata prova che
al momento del trasferimento della sede della Tour Leader Sri presso
la Holiday Dream Sas vi fossero beni di valore economicamente

il Montagna assumesse l’amministrazione della società e che
comunque non erano necessari per l’attività, proprio in relazione alla
presenza di arredi ed attrezzature nei locali affittati dalla Holiday
Dream). Anche su questo punto, collegato al precedente, è mancata
una idonea risposta da parte del giudice di appello, il quale pure non
sembra aver approfondito (anche solo per dichiararne eventualmente
la irrilevanza) la scansione temporale degli eventi (deliberazione trasferimento della sede – assunzione della funzione di
amministratore del Montagna). La questione, pertanto, merita un
approfondimento motivazionale che non può che essere demandato
al giudice di merito.
4. Quanto al dato relativo alla contestata distrazione di cui al capo A2
della rubrica, relativa alla fatturazione da parte di BB Travel srl a
Holiday Dream Sas dell’emissione di biglietteria aerea, la motivazion
è illogica laddove afferma che non si comprende la ragione di tale
movimentazione di denaro, dal momento che la Tour leader non
contrattava più con la IATA, per essere sospesa la sua licenza,
dall’anno precedente. Orbene, è proprio la esclusione da parte della
IATA che giustifica – al contrario di quello che afferma la Corte di
Milano – la necessità di ricorrere ad agenzie esterne per la emissione
dei biglietti aerei per i propri clienti e che quindi sembra giustificare i
trasferimenti di denaro verso la BB Travel. Sul punto, occorre una
delucidazione da parte del giudice di rinvio, che potrà ben ritenere
sufficienti, al fine di ritenere la sussistenza della distrazione
contestata, gli altri elementi evidenziati alle pagine 19-20 della
sentenza, o altri non citati, con l’unico limite di fornire una
motivazione adeguata e priva di contraddizioni.
5. Infine, non può dirsi appagante la motivazione in relazione alla
asserita inesistenza delle operazioni relative alle fatture pagate a

6

apprezzabile (beni che ben potevano essere stati sottratti prima che

Holiday Dream Sas per euro 27.660, iscritte a bilancio al 31 dicembre
2003; la corte dice che le fatture sono relative ad operazioni
inesistenti perché la Tour Leader Sri non poteva avere interesse ad
un’attività promozionale, dato che stava cessando l’attività, ma tale
affermazione non si confronta con la specifica deduzione difensiva,
secondo cui – per quanto contenuto nella relazione del curatore
(pagine 8 e 9) – l’attività continuò fino al mese di settembre 2004.
Anche l’affermazione per la quale Holiday Dream Sas non potesse

concorrente (cfr. pag. 19) non è immune da censure, essendo ben
possibile – come osservato dalla difesa – che aziende collegate,
perché guidate dagli stessi soggetti, possano concordare strategie
che prevedono la suddivisione di compiti o la ripartizione del
mercato.
6. In conclusione, è l’intera motivazione, anche con riferimento
all’elemento soggettivo, che non risulta appagante, mancando un
idoneo approfondimento motivazionale su vicende così complesse,
con il necessario e specifico riferimento ai precisi elementi probatori
emergenti dagli atti.
7. La sentenza, dunque, evidenziati i plurimi difetti di motivazione, va
annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, che
avrà cura di ovviare non solo alle denunciate aporie, ma di fornire un
nuovo apparato argomentativo che dia conto e giustifichi
complessivamente e in un quadro di coerenza sistematica le decisioni
che vorrà assumere in merito alla responsabilità degli imputati
(rimanendo,

ovviamente,

completamente

libera

nelle

proprie

determinazioni di merito).
8. Le questioni sulla pena rimangono assorbite.

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte
d’appello di Milano per nuovo esame.
Così deciso il 19/05/2015

essere interessata a fare promozione a favore di una società

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