Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31674 del 11/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31674 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BORDELLINI PATRIZIA N. IL 23/04/1947
avverso la sentenza n. 47/2011 TRIBUNALE di PERUGIA, del
09/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 11/05/2015

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr. Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito, per la ricorrente, l’avv. Guglielmo Santarelli, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

ritenuto Bordellini Patrizia responsabile di diffamazione in danno dell’avv.
Francesco Pierri e l’ha condannata a pena di giustizia, oltre al risarcimento dei
danni in favore della persona offesa, costituitasi costituita parte civile.
L’imputata aveva inviato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia un
esposto in cui accusava l’avv. Pierri di avere, in una richiesta di decreto
ingiuntivo, “indicato documenti diversi da quelli effettivamente prodotti con la
palese intenzione di trarre in inganno il giudice, il quale, in effetti, ha addirittura
concesso la provvisoria esecuzione del D.I. senza che sussistessero i requisiti di
legge”.

2. Ha presentato ricorso per Cassazione, nell’interesse dell’imputata, l’avv.
Guglielmo Santarelli lamentando la violazione dell’art. 51 cod. pen., in quanto
Bordellini Patrizia, destinataria del decreto ingiuntivo, aveva segnalato un fatto
vero (l’allegazione al ricorso per decreto ingiuntivo di un documento diverso da
quello indicato in calce al ricorso stesso), sicché la sua condotta doveva ritenersi
scriminata dall’esercizio del diritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
1. E’ fuori discussione che Bordellini Patrizia avesse il diritto di criticare – ai sensi
dell’art. 51 cod. pen. – l’operato del legale di controparte e che tale diritto poteva
esercitare con un esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, che ha
competenza disciplinare – avente rilevanza pubblicistica – sugli iscritti all’Ordine.
La professione legale è, infatti, disciplinata dalla legge, che ne richiede l’esercizio
“con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza,
tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i princìpi della corretta
e leale concorrenza”, nonché uniformandosi ai princìpi del codice deontologico,
anche nei rapporti “con la controparte” (art. 3 della legge 31 dicembre 2012, n.
247 – Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense). Non a caso, il

2

1. Il Giudice di pace di Perugia, con sentenza confermata dal locale Tribunale, ha

codice deontologico forense, approvato nella seduta del Consiglio Nazionale
Forense del 31/1/2014, prevede, all’art. 14, un “dovere di verità” a carico
dell’avvocato, che investe le dichiarazioni rese in giudizio e “relative alla
esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un
provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza”, le
quali “devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore”.
Tali previsioni fondano il diritto di ogni parte processuale a criticare, anche
dinanzi agli organi della giustizia disciplinare, il comportamento del legale che

principi posti, espressamente, a tutela di tutti i protagonisti del processo.

2. Facendo applicazione di tali principi al caso specifico, consegue che Bordellini
Patrizia aveva il diritto di criticare il legale della controparte, ove questi non si
fosse attenuto ai principi di verità e di lealtà sopra esposti, in quanto
pregiudicata dalla loro inosservanza. L’esame di tale problematica risulta del
tutto pretermessa nel provvedimento impugnato, il quale, rifacendosi
integralmente alla motivazione del primo grado, ha rilevato che <>. Da ciò si
arguisce che la responsabilità di Bordellini deriva – secondo il Tribunale e il
Giudice di pace – dall’aver espresso il convincimento che l’avv. Pierri avesse agito
fraudolentemente in suo danno. L’espressione di tale giudizio non può, però,
fondare – per sé solo – una responsabilità penale dell’imputata, trattandosi,
all’evidenza, del giudizio su un fatto che, per sua natura, non è obbiettivo, ma
riflette l’opinione del soggetto che lo esprime. In realtà, l’indagine andava
focalizzata sul dato di fatto rappresentato dalla denunciante, ovverossia se nella
richiesta di decreto ingiuntivo fossero stati indicati, dall’istante, “documenti
diversi da quelli effettivamente prodotti”, che abbiano consentito alla parte di
ottenere un provvedimento giudiziale che, altrimenti non avrebbe potuto
ottenere. E’ l’accertamento della realtà di fatto che è idoneo ad influenzare il
giudizio sulla condotta dell’imputata, giacché, se effettivamente l’avv. Pierri
avesse fatto quanto denunciato, nessuna censura potrebbe essere mossa alla
denunciante, poiché l’esercizio del diritto è incompatibile – anche a livello
putativo – con la responsabilità, sia essa penale o civile, purché l’errore in cui -s+e.
il legale sia incorso sia stato effettivamente all’origine delle rimostranze

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non si uniformi al principio di probità e di verità sopra enunciato, trattandosi di

dell’imputata e purché il rilevamento di un siffatto errore non sia stato solo un
pretesto per aggredire la sfera morale del denunciato.
Consegue a quanto sopra che la sentenza impugnata va annullata con rinvio
al Tribunale di Perugia per nuovo esame, da condurre alla luce dei criteri sopra
esposti.

P.Q.M.

Perugia.
Così deciso l’11/5/2015

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di

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