Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31673 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31673 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MILZI GIAMPAOLO N. IL 14/06/1963
GAMBESCIA PAOLO N. IL 13/08/1945
avverso la sentenza n. 5742/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/05/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Alberto Cardino, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Per la parte civile è presente l’Avvocato Misiti, il quale conclude chiedendo
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Deposita nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1.

Milzi Giampaolo e Gambescia Paolo propongono ricorso per

riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non luogo a procedere
in ordine al reato di cui all’articolo 595 del codice penale per intervenuta
prescrizione, confermando le statuizioni di carattere civile. Gli imputati
erano stati condannati dal tribunale di Roma alla pena di euro 500 di
multa, oltre al risarcimento dei danni, per diffamazione nei confronti di
Misiti Giuseppe.
2.

Contro la sentenza di appello propongono ricorso entrambi gli

imputati lamentando mancanza o manifesta illogicità della motivazione
con riferimento alla interpretazione dell’articolo di giornale; secondo i
ricorrenti, i giudici di appello sarebbero andati oltre il contenuto
oggettivo dello scritto, traendone affermazioni e illazioni inesistenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile non solo a cagione dalla genericità (e
scarsa comprensibilità) del ricorso, ma altresì perché contesta una
valutazione di merito che la corte d’appello ha condotto in assenza di vizi
logici manifesti. Inoltre, la sentenza non si limita a motivare con
riferimento alla pronuncia di primo grado, ma affronta anche
direttamente il problema del contenuto diffamatorio, nonché quello della
sostanziale non verità del fatto narrato. La valutazione del contenuto
dell’articolo e del significato delle espressioni ivi contenute costituisce
attività valutativa di merito non censurabile in cassazione se, come nel
caso di specie, adeguatamente motivata.
2. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
con riferimento ad entrambi gli imputati; alla declaratoria di
inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di
causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal

1

cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Roma che, in

ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 – dep. 24/09/2007,
Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in
Euro 1.000,00.
3. Va, inoltre, disposta la condanna alla rifusione delle spese
sostenute dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione in solido di quelle
sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi C 1.800,00, oltre
accessori come per legge.
Così deciso il 6/05/2015

p.q.m.

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