Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31672 del 16/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31672 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
QUARTA SALVATORE N. IL 03/01/1952
avverso la sentenza n. 25/2012 TRIBUNALE di LECCE, del
22/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO

Data Udienza: 16/04/2015

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. O. Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità per
rinuncia al ricorso. Udito altresì per il ricorrente l’avv. P. P. Spalluto, che che si è
riportato all’atto di rinuncia depositato.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza deliberata il 22/10/2013, il Tribunale di Lecce ha confermato

Salvatore Quarta colpevole del reato di ingiuria in danno di Bruno Perrone e lo ha
condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte
civile.
Avverso l’indicata sentenza del Tribunale di Lecce ha proposto ricorso per
cassazione Salvatore Quarta, attraverso il difensore avv. P. Spalluto, articolando
quattro motivi: il primo denuncia vizio di motivazione in riferimento
all’esclusione, operata dal giudice di primo grado, della testimonianza della teste
Giuliana Paladini; il secondo denuncia vizio di motivazione in riferimento
all’acquisizione del fax indirizzato dallo studio dell’avv. D’Arpa a Perrone; – il terzo
denuncia vizi di motivazione in ordine al significato attribuito a quanto affermato
dall’imputato e dalla parte civile; il quarto denuncia erronea applicazione dell’art.
594 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile, essendo intervenuto rituale atto di rinuncia allo
stesso a firma di Salvatore Quarta. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso,
consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro
500.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 16/04/2015.

la sentenza del 12/06/2012 con la quale il Giudice di pace di Lecce ha dichiarato

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