Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31671 del 16/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31671 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RINALDI GIUSEPPE GIOVANNI N. IL 21/02/1972
avverso la sentenza n. 501/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
04/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO

Data Udienza: 16/04/2015

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. O. Cedrangolo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
in ordine alla concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6),
cod. pen. e il rigetto nel resto. Udito altresì per il ricorrente l’avv. P. Nicolò, in
sostituzione dell’avv. D. Mancusi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

confermato la sentenza del 09/12/2013 con la quale il Tribunale di Bergamo ha
dichiarato Giuseppe Rinaldi colpevole – in concorso con Domenico Campisi
Antonio Campisi, nei cui confronti si è proceduto separatamente – del reato di
lesioni personali aggravate dall’uso di un’arma in danno di Francesco Pulcini,
condannandolo alla pena di giustizia.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto
ricorso per cassazione Giuseppe Rinaldi, attraverso il difensore avv. D. Mancusi,
articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1,
disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo denuncia inosservanza della legge penale sostanziale e vizi
di motivazione. Il teste El Majrouf ha dichiarato di non aver visto l’imputato
picchiare Pulcini, ma solo i due l’uno avvinghiato all’altro a terra, il che conferma
la tesi difensiva secondo cui l’aggressione da parte dei Campisi era autonoma
rispetto a quella di Rinaldi, che non aveva alcun motivo per aggredire la persona
offesa, potendosi limitare a non pagarlo. Una volta ricevuta la quietanza di
pagamento Rinaldi si è rivolto a Pulcini affinché questi chiarisse con i Campisi la
questione esistente tra loro, ma Pulcini ha afferrato il ricorrente per la giacca ed
entrambi sono caduti a terra; solo a questo punto sono intervenuti i Campisi.
Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge penale sostanziale e
vizi di motivazione. Correttamente la Corte di appello, in considerazione
dell’intervenuta remissione della querela, ha escluso qualsiasi riferimento al
secondo momento della vicenda (quando Rinaldi ha investito Pulcini nel tentativo
di fuggire), ma, pur esaminando solo la condotta procedibile d’ufficio, ossia le
lesioni aggravate dall’uso dell’arma impropria (una catena), ha omesso di
valutare se le lesioni causate a Pulcini siano state causate dall’investimento con
l’auto o dall’aggressione con l’uso della catena, dovendosi, per il

favor rei,

propendere per la prima soluzione con conseguente improcedibilità dell’azione
per remissione di querela.
Il terzo motivo denuncia inosservanza della legge penale sostanziale e vizi di
motivazione. La Corte di appello ha erroneamente escluso la sussistenza della

Con sentenza deliberata il 04/06/2014, la Corte di appello di Brescia ha

circostanza attenuante di cui all’art. 61, primo comma, n. 6 cod. pen., alla luce
della revoca della costituzione di parte civile prima dell’apertura del dibattimento
e della copia dell’atto di transazione con allegati gli assegni consegnati a Pulcini
per il pagamento di quanto concordato.
Con memoria depositata il 21/03/2015, il difensore dell’imputato ha
depositato due comunicazioni di una banca relative alla data di incasso – il
25/05/2011 – di due assegni emessi da Ediltrova s.r.l. (società dell’imputato) e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto solo con riguardo al terzo motivo.
Il primo motivo, infatti, è inammissibile: in linea con la concorde pronuncia
di primo grado, la sentenza di appello ha ricostruito la vicenda muovendo dalla
premeditata organizzazione dell’aggressione e mettendo in rilievo – alla luce
delle dichiarazioni della persona offesa e del teste El Majrouf – l’attiva
partecipazione di Rinaldi all’aggressione stessa. A fronte della motivazione resa
dalla Corte distrettuale, le doglianze del ricorrente (svincolate dalla specifica
deduzioni di travisamenti probatori), sostanzialmente, deducono questioni di
merito, sollecitando una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di
legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte di appello ha
operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati
ed immune da vizi logici.
Il secondo motivo, che deduce sostanzialmente un’omessa motivazione da
parte della Corte di appello, non merita accoglimento, in quanto, pur essendo la
remissione della querela intervenuta prima della sentenza di primo grado, la
questione non era stata dedotta con i motivi di appello: deve dunque ribadirsi
che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali
il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non
devolute alla sua cognizione (Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013 – dep.
02/07/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577).
Il terzo motivo è, invece, fondato. L’avvenuta revoca della costituzione di
parte civile (di cui dà atto la sentenza impugnata) in uno con l’atto di transazione
depositato all’udienza del 04/06/2014 consente di ritenere provato il
presupposto della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6),
cod. pen. Pertanto, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza
impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di
appello di Brescia, mentre, nel resto, il ricorso deve essere rigettato.

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da Ilaria Ghilardini (moglie dell’imputato).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio
con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Brescia;
rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 16/04/2015.

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