Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31670 del 09/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31670 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOSSO GIAN LUCA N. IL 09/03/1968 parte offesa nel procedimento
c/
BERTONCELLO GIANDOMENICO N. IL 16/05/1942
avverso il decreto n. 2056/2012 GIP TRIBUNALE di VICENZA, del
04/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 09/05/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
BOSSO Gian Luca ricorre contro l’ordinanza specificata in epigra-
fe, che ha disposto l’archiviazione del procedimento penale avviato nei confronti di
Bertoncello Giandomenico indagato per il delitto di calunnia, e censura la ritenuta infondatezza della notizia di reato, lamentando l’erronea valutazione delle risultanze pro-
§2.
Il ricorso è inammissibile.
Anche in materia di archiviazione vige la regola generale dettata dall’art.
568, comma 1, cod.proc.pen., secondo cui “la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina i mezzi con cui possono
essere impugnati”.
Orbene avverso il provvedimento di archiviazione, per il combinato disposto
degli artt. 127, comma 5, e 409, comma 6, cod.proc.pen. è ammesso il ricorso per
cassazione nel solo caso – qui non ricorrente – in cui la persona offesa dal reato non
sia stata posta in grado di esercitare la facoltà riconosciutale dalla legge di intervenire
in camera di consiglio. Pertanto, allorché sia stato garantito il contraddittorio con la
partecipazione all’udienza in camera di consiglio, la persona offesa dal reato non ha un
mezzo di impugnazione per fare valere violazioni di legge o vizi di motivazione relativi
alle valutazioni poste dal giudice a fondamento della decisione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile a norma dell’art.
591, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento
alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 9 maggio 2013.
cessuali e la mancata assunzione di prove.