Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31669 del 14/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31669 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARCIALIS EMMA DOMENICA N. IL 23/05/1956
avverso la sentenza n. 201/2012 TRIB.SEZ.DIST. di SORGONO, del
24/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
custA\ 0.2
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per (ik

Udito, per la parte civile, l’Avv .S\-45CLue, Q) 532A
Uditi difensor Avv.

ceL

Data Udienza: 14/04/2015

Il ricorso merita accoglimento in quanto la sentenza del giudice di appello omette di esaminare
elementi fattuali , che erano stati esposti nella missiva di revoca dell’incarico professionale e
nell’atto di impugnazione, a dimostrazione delle carenze tecniche e professionali della persona
offesa, manifestate nella redazione di un progetto per la realizzazione di un locale di servizio in un
immobile di proprietà della .Marcialis.
Nel gravame , la ricorrente aveva specificamente rilevato che nella lettera incriminata erano stati
evidenziati, a giustificazione della revoca dell’incarico professionale all’ingegnere Carta, i seguenti
elementi negativi :
– la prestazione dell’ingegnere “era stata bloccata dall’ufficio tecnico del comune del comune e
solo l’intervento puntuale della Marcialis presso l’ufficio tecnico medesimo e presso la ASL
competente ne ha impedito la bocciatura, ottenendo la sospensione del procedimento! Il comune di
Sorgono difatti ha dichiarato il progetto non conforme alle disposizioni vigenti e contenente
parecchie anomalie esecutive. Inoltre l’ing. Carta ,all’epoca dei fatti dipendente a contratto del
comune di Sorgono, aveva svolto il duplice ruolo di controllore/controllato e quindi la pratica
oggetto di contestazione era viziata di “conflitto di competenza amministrativa”, ossia di
“incompetenza”.
A fronte di questi dati storici, contenuti nella missiva suindicata e nell’atto di appello a
giustificazione della revoca dell’incarico alla Carta e dell’implicito ed esplicito giudizio negativo
sulle sue capacità professionali , il tribunale ha omesso qualsiasi accertamento sulla sussistenza o
meno di eventuali carenze tecniche – manifestate dalla professionista nel corso dell’incarico —
mentre si è limitato a prendere atto che la Carta aveva omesso di depositare il progetto redatto per
conto della Marcialis presso la camera di commercio , a causa di un ostacolo tecnico facilmente
superabile (“problemi con la stampante”). Il tribunale è giunto così direttamente, senza alcuna
analisi e valutazione della condotta criticata dall’imputata, alla conclusione che sussiste l’elemento
oggettivo del reato e che ” le espressioni utilizzate volte ad evidenziare l’incapacità professionale
dell’ing.Carta nello svolgimento del suo incarico superano indubbiamente in maniera netta e precisa
i confini del diritto di critica”.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 24.5.2013 ,i1 tribunale di Oristano, sezione di Sorgono ha confermato la sentenza
18.4.2012, con la quale il giudice di pace di Sorgono aveva condannato MARCIALIS EMMA
DOMENICA alla pena di giustizia per il reato di diffamazione, in danno dell’ingegnere Carta
Laura, avendo inviato al sindaco e all’ufficio tecnico del comune di Sorgono una missiva, il cui
contenuto, ritenuto offensivo, conteneva tra l’altro le seguenti affermazioni “la professionista da
informazioni assunte risulta non sia in grado di fornire alla ASL competente una relazione adeguata
all’informativa richiesta, non solo non ha consegnato alla camera di commercio copia del progetto,
giustificando il fatto che lo avrebbe fatto successivamente in quanto si era guastata la stampante e
comunque non vi sarebbero stati problemi in quanto a Sorgono vigeva il silenzio assenso di 30
giorni”
Nell’interesse dell’imputata è stato presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. violazione di legge in relazione all’art. 596 c.p. : dall’esame del contenuto della missiva non
emerge alcuna offesa alla reputazione della Carta ;
2. vizio di motivazione : il tribunale ha fondato la responsabilità non sull’espressione
contestata nel capo di imputazione, ma su altra espressione, con la quale l’imputata avrebbe
attribuito alla Carta “incompetenza”. Questo termine , riferito ad un addetto all’ ufficio
tecnico aveva un significato di tutt’altra valenza rispetto a quella diffamatoria di “incapacità
professionale” che si vuole attribuire in sentenza.

PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Oristano per nuovo esame.
Roma, 14.4.2015.

Al di là del “gioco di parole” contenuto nel ricorso , è indubbio che la professionista è stata accusata
dall’imputata di aver mostrato carente capacità tecnica nello svolgimento dell’incarico . Il silenzio
del giudice di appello sulla correttezza tecnica della professionista rende del tutto priva di
giustificazione la tesi del superamento della continenza, del superamento cioè dei doverosi limiti
formali, che devono caratterizzare qualsiasi manifestazione di critica dell’altrui pensiero e
dell’altrui azione. La nozione di continenza ,significa moderazione, misura e postula quindi una
forma espositiva corretta. Non possono essere quindi vietati quei termini oggettivamente offensivi,
ma insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, in quanto non hanno equivalenti anodini,
incolori,inespressivi. L’autore delle critica è solo tenuto ad utilizzare espressioni strettamente
funzionali alla finalità critica e all’intento polemico , senza riversarsi nella gratuita, immotivata
aggressione all’altrui reputazione.
Il giudice di merito deve quindi esaminare il campo, il tema, la cornice storica in cui è nato il
conflitto e in cui sono nate le affermazioni critiche e solo all’esito di tale analisi può concludere se
sia stata o meno impiegata una forma espositiva corretta.
Nel caso in esame, quindi, il tribunale deve ricostruire origini e contenuto dell’incarico dato dalla
Marcialis alla Carta, modalità di esecuzione, esito favorevole o sfavorevole della committente.
Solo all’esito di tale rievocazione storico-valutativa, il giudice di merito potrà stabilire se la
qualifica di incompetente e comunque le censure sul livello professionale dell’ingegnere
trovino le loro radici in decisive carenze tecniche della Carta e siano strettamente
funzionali, proporzionate ,indispensabili per manifestare in maniera formalmente corretta la
critica all’operato di quest’ultima;
non abbiano radici in rilevanti carenze, tecniche e siano quindi del tutto estranee,
sproporzionate, sostituibili nell’espressione del dissenso verso l’operato della Carta.
La sentenza va quindi annullata con rinvio al tribunale di Oristano per nuovo esame.
La decisione sulle spese avverrà all’esito definitivo del processo.

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