Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31668 del 13/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31668 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
SQUARZOLO DESIREE N. IL 18/04/1979
avverso la sentenza n. 59/2013 GIUDICE DI PACE di TERRACINA,
del 12/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 13/04/2015

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr. Giuseppe Corasaniti, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Ricorre IL Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di
Roma avverso la sentenza del Giudice di pace di Terracina, che dichiara non

ingiuria commessi in danno di Romeo Pasquale.
La decisione è fondata sul rilievo che la persona offesa, ritualmente citata
a dibattimento, non comparve, nonostante fosse stato avvisato che la sua
condotta, in caso di mancata partecipazione all’udienza dibattimentale, sarebbe
stata considerata remissione tacita della querela.
Il Pubblico ministero si rifà all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa
Corte (sentenza del 30 ottobre 2008, rv 241357), le quali hanno escluso che la
mancata comparizione del querelante nel processo, seppur avvisato che la sua
assenza ingiustificata sarebbe stata concludente nel senso della remissione
tacita, non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella
querela.

ùCONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. E infatti jus receptum che “non costituisce remissione tacita
della querela, per assenza di una manifestazione inequivoca di volontà, la
mancata comparizione al processo del querelante, anche nel caso in cui vi sia
stato un espresso invito del giudice a presentarsi e nonostante l’eventuale
avvertimento che l’omissione sarebbe stata considerata rinunzia alla querela”
(Cass. 44709/2009 nel solco della sentenza delle sezioni unite del 30-10-2008,
n. 46088).

L’opposto orientamento condiviso dal primo giudice è del resto contrastato dallo
stesso tenore letterale dell’art. 152 c.p., alla stregua del quale soltanto la
remissione extraprocessuale (quale non è la mancata comparizione al processo)
può essere, oltre che espressa, anche tacita, mentre, laddove il legislatore ha
inteso collegare l’effetto della remissione alla mancata comparizione della
persona offesa, lo ha statuito in modo espresso (D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28,
comma 3, relativo al procedimento dinanzi al giudice di pace, ma non applicabile
nel caso di specie).

doversi procedere nei confronti di Squarzolo Desirée per reati di minacce e

La sentenza va quindi annullata con rinvio al giudice a quo per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Terracina per il
giudizio.

Così deciso il 13/4/2015

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