Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31667 del 31/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31667 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SALERNO
nei confronti di:
VERNINO GERARDO N. IL 16/01/1978
avverso la sentenza n. 124/2010 GIUDICE DI PACE di
MONTECORVINO ROVELLA, del 08/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere
Dott. ANGELO CAPUTO
. .
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Data Udienza: 31/03/2015

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. M. Fraticelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza deliberata in data 08/10/2012, il Giudice di pace di
Montecorvino Rovella ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di
Vernino Gerardo per i reati di ingiuria e minaccia, perché estinti per remissione

Avverso l’indicata sentenza del Giudice di pace di Montecorvino Rovella ha
proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello
di Salerno denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.
173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – inosservanza o erronea applicazione
dell’art. 531, comma 2, cod. proc. pen. Erroneamente il giudicante ha ritenuto
integrato il dubbio sull’estinzione dei reati sulla base della dichiarazione della
moglie superstite della persona offesa deceduta, circa la volontà di questa di
voler rimettere la querela; tale impostazione circa la supposta volontà della
persona offesa di rimettere la querela proposta sostanzia un’attività

post

delictum non riconducibile direttamente alla persona offesa, laddove il dubbio
deve riguardare l’incertezza sugli elementi fattuali.
Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha rilevato che la moglie del
querelante ha dichiarato e per deduzione dimostrato la volontà del defunto di
rimettere la querela, remissione accettata dal querelato presente. Nei termini
indicati, la sentenza non ha dato atto dell’intervenuta remissione della querela ex
art. 156 cod. pen., come manipolato dalla sentenza n. 151 del 1975, con la
quale la Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui non
attribuisce l’esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della
persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano. Pertanto, la sentenza
impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice di Salerno, competente a
seguito della soppressione dell’ufficio del giudice di pace di Montecorvino Rovella.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Salerno per il
giudizio.
Così deciso il 31/03/2015.

di querela.

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