Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31667 del 09/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31667 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRUCCOLERI GIUSEPPE N. IL 20/06/1991
avverso la sentenza n. 924/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
25/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 09/05/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
BRUCCOLERI Giuseppe ricorre contro la sentenza d’appello speci-
ficata in epigrafe, che confermava la condanna per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, previsti dagli artt. 337 e 582-585 cod.pen., e denuncia erronea applicazione
dell’aggravante del nesso teleologico tra il reato di lesioni personali e quello di resistenza a pubblico ufficiale, assumendo che detta aggravante sarebbe incompatibile con
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato. Per giurisprudenza consoli-
data (v. per tutte Cass., Sez. 1, 3.11.2004, Dellagaren, rv 230188) non esiste incompatibilità logico-giuridica tra la continuazione e l’aggravante del nesso teleologico perché i due nessi hanno natura diversa, il primo trovando la sua ragion d’essere nell’unicità del disegno criminoso che conduce al cumulo giuridico della pene, il secondo prefigurando la strumentalità di un reato rispetto ad un altro, giustifica l’aggravamento della pena per la maggiore capacità a delinquere palesata dal reo.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 maggio 2013.
la disciplina del reato continuato.