Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31665 del 09/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31665 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul.ricorso proposto da:
CACCIATORE MICHELE N. IL 02/05/1963
avverso la sentenza n. 930/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
21/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 09/05/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
CACCIATORE Michele ricorre contro la sentenza d’appello specifi-
cata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 3 legge n.
54 del 2006, e denuncia violazione della legge penale per insussistenza del dolo, assumendo che non avrebbe versato l’intero importo dell’assegno di mantenimento perché
§2.
Il motivo dedotto è privo del requisito della specificità, perché rei-
tera pedissequamente le censure – già adeguatamente confutate – proposte con l’appello e non è neppure consentito dalla legge perché chiede a questa Corte di cassazione di compiere una valutazione delle risultanze probatorie riservata in via esclusiva al
giudice di merito, il quale ha logicamente argomentato che la somma in discorso non
poteva essere portata in compensazione con l’obbligazione di mantenimento.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 maggio 2013.
aveva antecedentemente consegnato alla moglie la somma di euro duemila.