Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31662 del 16/02/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31662 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: POSITANO GABRIELE

Data Udienza: 16/02/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CHIA VARI
nei confronti di:
RODRIQUEZ GIUSEPPE N. IL 07/12/1965
avverso la sentenza n. 928/2011 GIUDICE DI PACE di RAPALLO, del
10/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Av
Uditi difensor Avv.

4a–)Ì

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Mario Pinelli, conclude chiedendo
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chiavari propone ricorso
per cassazione contro la sentenza emessa dal Giudice di pace di Rapallo, in data 10
luglio 2012, con la quale veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti di

querela. La contestazione riguardava l’offesa espressa nei confronti di Nicolò Artemisia,
comunicando con più persone, nel mese di giugno dell’anno 2011.
2. Con l’unico motivo di ricorso il Pubblico Ministero lamenta la violazione degli articoli 129
e 336 del codice di rito, per avere il primo giudice ritenuto non sufficienti, a manifestare
la volontà di punire la persona offesa, quale condizione di procedibilità, le espressioni
contenute nel verbale del 16 settembre 2011.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata merita censura.
1. Ciin T’unic-o rficitivo di r- iCorso si censura la valutazione espressa dal Giudice di pace
secondo cui, in nessuna parte del verbale del 16 settembre 2011, la persona offesa
avrebbe fatto riferimento alla volontà di instaurare un procedimento penale, rilevando
che, al contrario, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, non è
necessaria alcuna formula sacramentale, dovendosi ritenere sufficienti le espressioni,
ricorrenti anche nel caso di specie ed evincibili dal contenuto del verbale di querela
_
orale.
2. Come è noto, ai fini della validità di una querela, non è necessario l’uso di formule
sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della
vCilontà –della parte offesa – di voleF—pérseguire penalmente i fatti denunciati.
L’apprezzamento della volontà di querelarsi o meno costituisce giudizio di merito
insindacabile in sede di legittimità, sempreché l’interpretazione di tale volontà, in tutti i
suoi _elementi, sia compiuta dal giudice di merito in conformità al canoni logico-giuridici
di ermeneutica (Sez. 5, n. 8034 del 25/05/1999 – dep. 18/06/1999, Carta, Rv.
213806).
3.

La valutazione operata dal primo giudice appare carente e quindi, in quanto tale è
censurabile poiché soltanto parziale. Infatti, dal complessivo tenore letterale del verbale
emerge l’esposizione di un fatto illecito (azione diffamatoria nei confronti della persona
offesa), l’intenzione della persona offesa di depositare la lista dei soggetti che
potrebbero confermare tale circostanza, l’indicazione specifica di essere vittima di

Rodriguez Giuseppe, imputato del reato previsto all’articolo 595 c.p, per difetto di

diffamazione, con indicazione della collocazione temporale della condotta, la volontà di
sporgere formale querela nei confronti dei responsabili dei reati e la riserva di
costituzione di parte civile; profili questi ultimi che, secondo la giurisprudenza
consolidata, sono ritenuti, anche singolarmente, idonei indici di manifestazione della
volontà punitiva.
4. In conclusione la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Giudice diT pace
competente (attesa l’intervenuta soppressione della sede di Rapallo) per il nuovo

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Chiavari per il giudizio.
Così deciso il 16/02/2015

giudizio.

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