Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31661 del 13/02/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31661 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TURCHI GABRIELE N. IL 13/06/1975
avverso la sentenza n. 1715/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 16/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 13/02/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Umberto DE AUGUSTINIS, ha concluso
chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso,
Per il ricorrente, l’avv. Giuseppe CICCARELLI conclude per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22 gennaio 2014 la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la pronunzia
resa in primo grado dal Tribunale di Vasto, con la quale Gabriele TURCHI era stato condannato
per i reati di cui agli artt. 582, 610 e 635 cod. pen..
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore, ha proposto ricorso l’imputato deducendo violazione

Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale ha provveduto ad integrare la motivazione
carente della sentenza di primo grado in relazione ai reati di lesioni e violenza privata, mentre
ha omesso qualsiasi motivazione in ordine al reato di danneggiamento.
Ha poi, con un secondo motivo, dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge in
relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di violenza privata.
Con l’ultimo motivo il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione in ordine alla
determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
E’ pur vero che la Corte territoriale non abbia fatto alcun riferimento nella motivazione al reato
di danneggiamento ma è anche vero che in ordine alla affermazione di responsabilità per tale
delitto non risulta avanzata con l’atto di appello alcuna specifica doglianza, essendosi limitato il
ricorrente a enunciare che “alcuna prova seria ed attendibile può essere infine ravvisata in
relazione al supposto danneggiamento” (pag. 6 dell’atto di appello).
A tal proposito giova ricordare che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a
motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di
ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria
anche quando la decisione del giudice dell’impugnazione non pronuncia in concreto tale
sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv. 262700).
2. Infondato è il motivo con il quale è stato dedotto il vizio di motivazione e la violazione di
legge in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di violenza privata.
I fatti sono stati ricostruiti nel modo seguente:

“De Masi Franco e la moglie hanno

compitamente descritto la dinamica dell’aggressione: l’imputato è entrato nel bar all’orario di
chiusura e si è trattenuto nel locale nonostante l’invito ad uscire da parte dei titolari, dopodiché
ha iniziato ad inveire contro i titolari ed ha colpito con uno schiaffo il De Masi. Alla fine, alcuni
amici lo hanno portato fuori e i titolari del bar sono stati costretti a chiudersi dentro per evitare
altre aggressioni fino all’arrivo dei carabinieri” (pag. 1 e 2 della sentenza d’appello).
E’ evidente che ricorra nel caso di specie il reato di violenza privata, giacché la condotta
violenta del TURCHI ha certamente comportato la perdita o, comunque, la significativa
2

di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di danneggiamento.

riduzione della libertà psichica di autodeterminazione dei soggetti passivi, costretti a non
allontanarsi dal loro bar sino all’arrivo dei carabinieri.
3. Manifestamente infondato è l’ultimo motivo con il quale il ricorrente ha lamentato il vizio di

motivazione in ordine alla determinazione della pena.
Tale motivo risulta del tutto generico, come generiche erano le doglianze avanzate con l’atto di
appello.
Peraltro, i giudici di merito nel determinare la pena e nel negare le attenuanti generiche hanno
fatto specifico riferimento ai precedenti penali che risultano a carico dell’imputato e al

Va evidenziato in proposito che nel determinare la pena e nel motivare il diniego della
concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione
tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo
tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule,
Rv. 259899).
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2015
nsigli

estensore

Il pre dente

“disvalore dei fatti”.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA