Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3166 del 18/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3166 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FONTANELLO LUIGI ALFONSO N. IL 03/09/1957
avverso la sentenza n. 1762/2006 CORTE APPELLO di BARI, del
29/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
c e ha concluso per

Data Udienza: 18/09/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Oscar
Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della

Svolgimento del processo

Con sentenza del 29 giugno 2012, la Corte d’Appello di Bari,
diversamente qualificato il fatto nel reato di truffa, confermava la decisione
del Tribunale di Lucera che aveva condannato Fontanello Luigi Alfonso alla
pena di mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa.
Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo la violazione dell’art.606
lett.b)ed e) c.p.p., per errata interpretazione della legge penale e mancanza di
motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, non essendo
certa ed inequivocabile la presunta “ipotesi” delittuosa, atteso che era stata
contestata e ritenuta la fattispecie delittuosa dell’appropriazione indebita ex
art.646 c.p. e potendosi ravvisare anche l’ipotesi di cui all’art.641 c.p. Né vi è
prova certa che sia stato proprio il Fontanello a versare gli assegni bancari
rimasti insoluti per l’acquisto dell’autovettura Audi 4. Il reato, commesso in
data 4.8.2004, al momento della decisione era estinto per intervenuta
prescrizione.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso circa la qualificazione giuridica del fatto e

“la presunta ipotesi delittuosa” incerta ed equivoca, è privo della specificità,
prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte
delle motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da

sentenza, per essere il reato estinto per prescrizione.

.,
illogicità manifeste sia in ordine al giudizio di responsabilità che alla
qualificazione giuridica del fatto.
Il secondo motivo di ricorso è fondato, e va accolto. La Corte, nel
riqualificare il fatto come truffa, ha rilevato che la vendita del veicolo si è
perfezionata il 4.8.2004 con la consegna del veicolo e la dazione da parte del
Fontanello di due assegni postdatati, privi di copertura e protestati il 6 e 18
ottobre 2004. Considerato che il reato di truffa si prescrive nel termine
massimo di anni sette e mesi sei e che la prescrizione risulta altresì sospesa
per mesi uno e giorni nove, appare evidente che alla data della decisione
della Corte d’Appello (29.6.2012) il reato era estinto essendo spirato in data
27.5.2012 il termine massimo di prescrizione.
La sentenza va pertanto annullata senza rinvio per essere il reato estinto
per prescrizione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.
Co

liberato, il 18.9.2013.

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