Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3166 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3166 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
DI GIANVITTORIO ERNESTO nato il 29/07/1969, awerso la
sentenza del 14/02/2012 della Corte di Appello di Ancona;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale Dott. Edoardo Scardaccione che ha
concluso per l’inammissibilità;
FATTO
1. Con sentenza del 14/02/2012, la Corte di Appello di Ancona
confermava la sentenza con la quale, in data 21/06/2011, il Tribunale
di Ascoli Piceno — sezione distaccata di San Benedetto del Tronto —
aveva ritenuto DI GIANVITTORIO Ernesto colpevole dei reati di
tentata rapina e lesioni ai danni di Andolfi Massimiliano.

Data Udienza: 11/12/2012

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del
difensore di fiducia, proponeva ricorso per cassazione deducendo i
seguenti motivi:
2.1. ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE per avere la Corte territoriale
appello:

«in particolare, alcuna attenzione è stata spesa

relativamente al reato di tentata rapina: il mero richiamo agli atti
confluiti all’interno de/fascicolo del giudice non integra, difatti, idonea
motivazione dal momento che non vengono puntualmente e
compiutamente indicati i singoli momenti esplicativi del ragionamento
del Giudice di appello, ineliminabili nel rapporto tra i temi sui quali
doveva esercitare il proprio giudizio ed il contenuto di quest’ultimo»;
2.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 99/4 COD. PEN. per avere la Corte
territoriale omesso di motivare sulle ragioni che l’avevano indotta a
confermare la sentenza di primo grado in ordine al trattamento
sanzionatorio e, segnatamente, in ordine all’operatività della recidiva
specifica, reiterata ed infraquinquennale.
DIRITTO
1. ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE: la Corte territoriale, nel
richiamare il verbale di arresto e la certificazione medica delle lesioni
subite dalla parte offesa, ha ritenuto pacifico che l’imputato si fosse
reso responsabile del reato di tentata rapina impropria.
In questa sede, il ricorrente ha dedotto la censura illustrata in
parte narrativa, la quale, però, nei testuali termini in cui è stata
argomentata, va ritenuta generica e, quindi, inammissibile, non
essendo stato spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto il reato
addebitato non sarebbe configurabile.

2

omesso di motivare rispetto a tutte le doglianze sollevate con l’atto di

2. VIOLAZIONE DELL’ART. 99/4 COD. PEN.: la Corte territoriale —
dopo aver premesso che la pena era stata inflitta, in pratica, entro i
minimi edittali — ha ritenuto di confermare la sentenza in quanto «i
precedenti penali dell’imputato sono ostativi al riconoscimento delle
delinquere».
In questa sede, il ricorrente ha dedotto la doglianza illustrata la
quale, però, deve ritenersi manifestamente infondata atteso che, a
fronte della contestata recidiva, la Corte non aveva alcun obbligo di
motivare sulle ragioni per le quali riteneva corretto l’aumento di pena
per la recidiva: l’obbligo di motivazione, invece, sarebbe sussistito
nel caso inverso: ex plurimis Cass. 36915/2009 riv 244987.
3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’ari. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una
somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in E 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali
E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 11/12/2012

della somma di

attenuanti generiche poiché rivelano una cospicua capacità a

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