Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31659 del 13/02/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31659 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARONE GIACOMO N. IL 26/04/1964
avverso la sentenza n. 2872/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 13/02/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Umberto DE AUGUSTINIS, ha concluso
chiedendo l’annullamento della sentenza senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29 settembre 2014 la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la
pronunzia di primo grado del Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, con la quale
Giacomo BARONE era stato condannato per il reato di falsificazione di carta d’identità.
2. Con atto sottoscritto dal difensore ha proposto ricorso l’imputato, deducendo la violazione di
legge in relazione agli artt. 129 e 649 cod. proc. pen.

Corte d’Appello di Palermo, emessa in data 23 giugno 2014 nell’ambito di un processo nel
quale gli era stato ascritto il reato di cui all’art. 497 bis cod. pen. per essere stato trovato in
possesso della stessa carta di identità in relazione alla quale in questa sede risponde del reato
di cui all’art. 482 – 477 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il BARONE è stato condannato per il “delitto p. e p. dagli artt. 482, in relazione al 477 cod.
pen., per avere formato (o fatto formare da correi rimasti ignoti) la falsa carta d’identità n. AN
4549879, apparentemente rilasciata ad esso prevenuto (ancorchè con indicazioni del luogo e
della data di nascita di quest’ultimo, nonché della residenza anagrafica dello stesso, non
rispondenti a quelle reali) dal competente funzionario del Comune di Alcamo in data 21 luglio
2004. In luogo allo stato ignoto, in epoca antecedente al dicembre 2007”.
Nell’altro processo, richiamato dal ricorrente per invocare l’applicazione dell’art. 649 cod. proc.
pen., il BARONE è stato riconosciuto colpevole, oltre che del reato di truffa aggravata, anche
del delitto “di cui all’art. 497 bis cod. pen., per essere stato trovato in possesso di una falsa
carta di identità a lui intestata rilasciata dal comune di Alcamo e contrassegnata sotto il
numero AN 4549878, documento valido per l’espatrio”, utilizzato in data 11 maggio 2007 per
commettere il suindicato reato di truffa aggravata.
E’ del tutto evidente la diversità delle condotte materiali ascritte al BARONE, sicché non può
operare la preclusione del “ne bis in idem”.
Invero, sono diversi i documenti falsi oggetto delle condotte descritte nei suindicati capi di
imputazione.
Come si evince dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, la carta di identità
oggetto del capo di imputazione per cui si procede in questa sede riporta il numero AN
4548879 ed è datata 21 luglio 2004 (si veda la sentenza di primo grado, pagg. 1 e 2).
Invece, la carta di identità oggetto della condotta di possesso di documento valido per
l’espatrio (art. 497 bis cod. pen.) riporta il numero AN 4548878, è stata utilizzata dal BARONE
in data 11 maggio 2007 mentre non risulta dagli atti la data di rilascio.
Nel richiedere l’applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen. il ricorrente ha genericamente dedotto
che si tratta dello stesso documento (peraltro indicando erroneamente lo stesso numero AN
2

Il ricorrente ha rappresentato che per lo stesso reato era stato giudicato con sentenza della

4548878: pag. 2 del ricorso), non fornendo elementi ulteriori rispetto a quelli sopra riportati,
che -come si è detto- comprovano la diversità della carta di identità falsificata dal BARONE e
quella da lui utilizzata per commettere il reato di truffa.
Va ricordato, in proposito, che, «in tema di “ne bis in idem”, la parte che eccepisce
l’improcedibilità dell’azione penale per precedente giudicato ha l’onere di fornire la prova della
asserita identità del fatto, al fine di permettere al giudice di verificare la sussistenza delle
condizioni necessarie per l’accoglimento dell’eccezione>> (Sez. 3, n. 3217 del 23/10/2014,
Nsib, Rv. 262012; Sez. 4, n. 10097 del 03/05/2006, Cacciani, Rv. 236092).

un concorso materiale dei reati, giacché il documento falsificato è stato utilizzato in epoche
diverse.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2015
Il residente

Va infine detto che, anche se si trattasse della stessa carta di identità, verrebbe a configurarsi

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