Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31655 del 09/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31655 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PANZIRONI ALBERTO N. IL 08/04/1961
avverso la sentenza n. 5114/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
02/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 09/05/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
PANZIRONI Alberto ricorre contro la sentenza d’appello specifica-
ta in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen.,
affidando al difensore la presentazione dei relativi motivi di censura.
§2.
Il ricorso, non essendo corredato dai prescritti motivi, deve esse-
pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 9 maggio 2013.
re dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 581 e 591, comma 1, lett c), cod.proc.-