Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31651 del 26/01/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31651 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
TUDORAN ROMICA N. IL 13/05/1986
avverso la sentenza n. 5/2013 GIUDICE DI PACE di SEZZE, del
29/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO
Udito il Procuratore enerale in persona del DO.
eiLUL-222
che ha concluso per
.X.; b:0 UJ

Udito, per la parte civile, l’Avv

cf–(14~- 43‘..

Uditi difensor Avv. iptí…,…„2″~-0,-:

AftA.

Data Udienza: 26/01/2015

FATTO E DIRITTO

Sezze dichiarava non doversi procedere nei confronti di Tudorana
Romica, imputato dei delitti ex artt. 594 e 612, c.p., commessi in
danno di Scripcaru Marcela, per intervenuta remissione della
querela, dedotta dal giudice procedente sulla base della
irreperibilità della persona offesa, che non presenziava a nessuna
udienza anche dopo che lo stesso giudice di pace aveva disposto
la notificazione degli atti del procedimento, per la persona offesa,
presso la cancelleria, e per l’imputato, contumace, presso lo
studio del difensore d’ufficio, interpretando, altresì, l’assenza
dell’imputato come accettazione tacita della remissione.
2.

Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha

proposto tempestivo ricorso per cassazione il procuratore
generale della Repubblica presso la corte di appello di Roma,
lamentando violazione di legge, in quanto dall’assenza della
persona offesa non può desumersi inequivocabilmente la volontà
di quest’ultima di rimettere la querela.
3. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, essendo incorso il
giudice di pace di Sezze in una evidente erronea applicazione della
legge penale.
Ed invero, come è noto, da tempo la Suprema Corte, nella sua
espressione più autorevole, ha affermato il principio secondo cui
nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di
citazione disposta dal pubblico ministero ex art. 20 d.lgs. n. 274
del 2000, la mancata comparizione in udienza del querelante, pur
previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta

1. Con sentenza pronunciata il 29.10.2013 il giudice di pace di

concludente nel senso della remissione tacita della querela, al di
fuori dell’ipotesi prevista dagli artt. 21, 28 e 30 del menzionato
d.lgs. n. 274 del 2000, non costituisce fatto incompatibile con la
volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione

incontrastato, che, sul punto, costituisce ormai “diritto vivente”
(cfr. Cass., sez. u., 30.10.2008, n. 46088, p.m. in proc. Viele, rv.
241357; Cass., sez. VI, 25.2.2010, n. 11142, p.g. in proc.
Lombardi, rv. 247014; Cass., sez. H, 29.10.2009, n. 44709, p.g.
in proc. Santomaggio, rv. 245632).
A tali principi, come si è detto, non si è adeguato il giudice di pace
di Sezze, che, nel provvedimento oggetto di ricorso, ha
pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti
dell’imputato, ritenendo intervenuta la remissione tacita di querela
da parte della persona offesa, in base alla circostanza che
quest’ultima non è mai stata presente in udienza.
Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va, dunque,
accolto, disponendosi l’annullamento dell’impugnata sentenza con
rinvio per il giudizio al giudice di pace di Latina.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al per nuovo esame al
giudice di pace di Latina per il giudizio
Così deciso in Roma il 26.1.2015

tacita, ai sensi dell’art. 152, comma secondo, c.p., orientamento

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