Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31651 del 09/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31651 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PALERMO ANGELO N. IL 08/10/1951
avverso la sentenza n. 3189/2011 GIP TRIBUNALE di CATANZARO,
del 28/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 09/05/2013
Ritenuto che il ricorrente, cui è stata applicata una pena a seguito di patteggiamento, lamenta
l’omessa motivazione della sentenza in riferimento all’applicabilità dell’art.129 c.p.p.;
considerato che, trattandosi di sentenza di applicazione di pena concordata, il ricorrente non ha
interesse a far valere pretesi vizi di motivazione, una volta che, come nella specie, la pena sia stata
applicata nella misura oggetto dell’accordo;
che quindi il ricorso è inammissibile per difetto di interesse;
che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di E 1500,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di 1500, 00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2013
onsiglie relatore
P.Q.M.