Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3165 del 18/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3165 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CACCIATORE ENRICO N. IL 22/03/1960
avverso l’ordinanza n. 8468/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 12/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Data Udienza: 18/11/2015
Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza del 12 febbraio 2015 il Tribunale di sorveglianza di Roma
rigettava per carenza dei requisiti l’istanza del detenuto Enrico Cacciatore, volta ad
ottenere il beneficio penitenziario della detenzione domiciliare ordinaria o per
ragioni di salute.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione
Considerato in diritto
Il ricorrente, dopo avere formulato la dichiarazione d’impugnazione, inoltrata
a mezzo della direzione dell’istituto penitenziario ove è ristretto, con la quale ha
riservato la presentazione dei relativi motivi ad un momento successivo ad opera
del proprio difensore, non ha poi fatto pervenire detti motivi; pertanto, la
riscontrata carenza determina, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen.,
l’inammissibilità del ricorso, cui segue la sua condanna al pagamento delle spese
processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione
di tale tenore, della somma che si stima equo determinare in euro 500,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015.
l’interessato personalmente, per chiederne l’annullamento.