Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3165 del 18/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3165 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRUNETTI SALVATORE N. IL 09/03/1963
ACANFORA PASQUALE N. IL 13/10/1935
avverso la sentenza n. 362/2010 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 27/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
:
c I e ha concluso per

Data Udienza: 18/09/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Oscar
Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato

inammissibile.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27.9.2012, la Corte d’Appello di Campobasso, in
riforma della decisione di primo grado, rideterminava la pena per il reato di
rapina sub b) nei confronti di Brunetti Salvatore e nei confronti di Acanfora
Pasquale, non appellante, e in considerazione dell’effetto estensivo
dell’impugnazione, in anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 1000,00 di
multa.
Ricorre per cassazione l’imputato Brunetti Salvatore, deducendo: 1) la
violazione dell’art.606 lett.c) c.p.p., in relazione agli artt.484, 420 ter e 179
c.p.p., non essendo stata accolta l’istanza di rinvio del difensore ricoverato in
centro clinico per sottoporsi ad intervento chirurgico; 2) la violazione
dell’art.606 lett.e) c.p.p., mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in
relazione al giudizio di responsabilità per il reato di rapina aggravato
dall’uso delle armi, in quanto la Corte ha ritenuto credibili le dichiarazioni di
Natola Francesco, il quale però non ha mai dichiarato di aver visto armi.
Ricorre per cassazione Acanfora Pasquale, deducendo: 1) la violazione
dell’art.606 lett.b) c.p.p. errata interpretazione della legge penale in
riferimento alla qualificazione giuridica del reato sub b) avendo la Corte
d’Appello erroneamente dato credibilità alle dichiarazioni del Natola circa
l’uso di una pistola da parte del Brunetti e di aver subito un sequestro di
persona, dovendosi ritenere invece tale versione inattendibile e diretta
unicamente a non ammettere il proprio coinvolgimento, come dimostrato
dalle circostanze oggettive del caso concreto ; 2) la violazione dell’art.606 lett.

1

e) per mancanza, illogicità e contraddittorietà delle motivazioni in relazione
alla determinazione della pena in quanto il reato di rapina non era voluto
dall’imputato né ricollegabile alla sua azione, giacchè egli sapeva che gli
autisti del camion erano d’accordo a “vendersi” il carico della merce, e non
era a conoscenza di cosa stesse effettivamente accadendo con il Natola e il
Sibilio che si trovavano su un camion diverso.

Entrambi chiedono pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

1.1 H primo motivo del ricorso di Brunetti Salvatore è manifestamente
infondato, in quanto la nullità eccepita infatti non sussiste.
Le istanze di rinvio del 24 e del 27.9.2012 sono state entrambe inviate
per fax, e la giurisprudenza prevalente ha affermato che, in tema di
notificazioni, per i privati e i difensori non c’è alternativa alla adozione delle
forme espressamente previste dalla normativa processuale, costituita dall’art.
121 cpp, che stabilisce che le memorie e le richieste delle parti devono essere
presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria, con la
conseguenza che il mezzo in questione non può essere utilizzato per chiedere
il rinvio dell’udienza (v. Cass.Sez.VI, Sent.n. 28244/2013 Rv.256894; Sez.V,
Sent. n. 11787/2010 Rv. 249829; Sez.V, Sent. n. 46954/2009 Rv. 245397; Sez.V,
Sent. n. 38968/2005 Rv. 232555; Sez.II, sent.n.789/ 03, rv. 227806; Sez.V,
sent.n.3313/ 00, rv. 215579. In senso contrario, per l’ammissibilità di tale
mezzo v. Sez.V, Sent.n.21987/ 2012 rv 252954; Sez.F., Ord.n.32941/ 2011
rv.251089; Sez.V, Sent.n.43514/ 2010 rv 249280). La nullità non è peraltro
sussistente, anche nel caso si ritenga ammissibile l’istanza di rinvio trasmessa
dal difensore a mezzo fax, dal momento che il rigetto dell’istanza è stato
congruamente e logicamente motivato dalla Corte, la quale ha rilevato che il
procedimento coinvolgeva più imputati, che alcuni di essi (Schetter Antonio
e Acanfora Pasquale) erano entrambi detenuti per questo processo e che per
il legame esistente tra le posizioni processuali dei quattro imputati non era
possibile procedere ad uno stralcio degli atti relativi all’imputato Brunetti
2

Trattasi, a ben vedere, di considerazioni immuni da vizi logici e ampiamente
giustificative del diniego, che le censure del ricorrente non valgono
minimamente a scalfire, tanto più che dalla stessa documentazione riportata
in ricorso non è dato sapere i tempi dell’intervento, né quelli prevedibili del
post operatorio, e pertanto l’affermazione del ricorrente che “il rinvio
dell’udienza di un paio di settimane non avrebbe comportato nessun

pregiudizio alle altre parti” appare meramente assertiva e priva di
fondamento alcuno.
1.2 Con il secondo motivo, il ricorrente, pur avendo formalmente
denunciato il vizio di difetto di motivazione (fondandolo sull’asserita omessa
individuazione da parte dei Giudici del merito dell’elemento oggettivo
dell’aggravante dell’uso delle armi) ha, tuttavia, nella sostanza, svolto
ragioni che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove
fatto dal giudice di appello con la finalità di ottenere una nuova valutazione
delle prove stesse; e ciò non è consentito in questa sede. È il caso di
aggiungere che la sentenza impugnata va necessariamente integrata con
quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, derivandone
che i giudici di merito hanno spiegato in maniera adeguata e logica, le
risultanze confluenti nella certezza della responsabilità dell’imputato per il
reato di rapina aggravata come allo stesso contestato, in quanto nel secondo
episodio “i soggetti dissenzienti, cioè quanto meno il Natola Francesco
furono costretti con la forza, anche delle armi, non presenti nella prima
occasione, a restare immobilizzati nel retro del camion, fino ad essere
abbandonati nel Comune di Grottaminarda dopo otto ore circa” (v.pag.9
della sentenza impugnata).
2.1 Con il primo motivo di ricorso, Acanfora Pasquale censura la
sentenza nella parte in cui non ha accolto il motivo di impugnazione
proposto dagli appellanti Brunetti, Manganaro ed Esposito, estensibile anche
a lui, volto ad una diversa qualificazione (simulazione di rapina e furto) del
reato di cui al capo b) della rubrica, con declaratoria della sua prescrizione,
rilevando che è la stessa Corte ad evidenziare che il secondo episodio (del
16.11.1994) non è altro che uno sviluppo naturale del primo (del 9.11.1994).
3

Il motivo è del tutto generico, non tenendo conto delle argomentazioni
esposte dalla sentenza impugnata, e prospettando una semplice rilettura del
compendio probatorio, secondo un iter tipicamente inammissibile nel
giudizio di legittimità. Mentre la Corte con logica ed esauriente motivazione
ha spiegato le ragioni della diversa qualificazione giuridica dei fatti di cui ai
due episodi criminosi, riportandosi alle attendibili dichiarazioni di Natola

secondo episodio venne fatto uso delle armi, come già rilevato al punto 1.2.
2.2 L’imputato Acanfora non ha proposto appello nei confronti della
sentenza di primo grado del Tribunale di Larino del 28.10.2009, e pertanto la
censura di cui al secondo motivo circa la non applicazione della diminuente
di cui al secondo comma dell’art.116 c.p., non essendo il reato di rapina
voluto dall’imputato e non essendo lo stesso eziologicamente ricollegabile
alla sua azione, è inammissibile, sussistendo il divieto di “novum” in
Cassazione.
Entrambi i ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono
essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa (v.Corte Cost. sent.n.186/ 2000), nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro ciascuno, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille ciascuno alla Cassa delle
ammende.
Così/d liberato, i118.9.2013. DEO STA1 O

m CANCELLERIA

Francesco, figlio del titolare della ditta di trasporti, e alla circostanza che nel

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