Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3165 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3165 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
ZAGAMI ANTONINO nato il 06/09/1973, avverso la sentenza del
13/01/2012 della Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale Dott. Edoardo Scardaccione che ha
concluso per l’inammissibilità;
FATTO
1. Con sentenza del 13/01/2012, la Corte di Appello di Roma
confermava la sentenza con la quale, in data 21/02/2011, il Tribunale
della medesima città aveva ritenuto ZAGAMI Antonino colpevole – in
concorso con Lo Prete Massimo, non ricorrente – del delitto di rapina
aggravata ai danni di Cesidio Lucilla e porto non autorizzato di un
taglierino.

1

Data Udienza: 11/12/2012

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha
proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1.

VIOLAZIONE DELL’ART.

62

BIS COD. PEN.

per non avere la

Corte territoriale concesso le attenuanti generiche, pur avendo
del danno, che esso ricorrente aveva tenuto un buon comportamento
processuale e che conduceva una vita disagiata anche a causa delle
sue condizioni di tossicodipendente;
2.2.

ECCESSIVITÀ DELLA PENA,

per avere la Corte territoriale

affermato che l’aumento per la continuazione per il porto del
taglierino era stato solo di due mesi laddove, invece, il primo giudice
aveva ritenuto una continuazione pari a quattro mesi di reclusione
ossia «di quattro volte superiore al minimo edittale previsto dalla
legge armi per quel reato come reato autonomo».
DIRITTO
1. VIOLAZIONE DELL’ART.

62

BIS COD. PEN.:

la censura è

manifestamente infondata.
La Corte, nel recepire quanto stabilito dal primo giudice, ha
respinto la medesima doglianza, rilevando che: a) le attenuanti
generiche erano state negate in considerazione dei numerosi e
specifici precedenti penali «indice sicuro di una sua effettiva capacità
a delinquere e di elevata pericolosità sociale»; b) l’attenuante del
risarcimento del danno era stata concessa, perché, appunto, prima
del giudizio, l’imputato aveva risarcito interamente il danno alla
vittima della rapina.
Come si può notare si tratta di due motivazione del tutto
autonome che non configgono in alcun modo.

2

affermato, nel concedere la circostanza attenuante del risarcimento

In realtà, í giudici di merito hanno preso in considerazione il
buon comportamento processuale, le condizioni sociali e di vita
dell’imputato al solo fine di ritenere l’equivalenza della concessa
attenuante con le aggravanti: il che risponde perfettamente ai criteri
a che vedere con le ragioni per le quali le attenuanti non erano state
concesse.
2.

ECCESSIVITA DELLA PENA:

anche la suddetta doglianza è

manifestamente infondata atteso che la Corte ha speso oltre una
pagina di motivazione per spiegare le ragioni per le quali la pena
(compreso l’aumento per la continuazione) doveva ritenersi equa.
Si tratta di un giudizio di merito, che, in quanto ampiamente e
congruamente motivato alla stregua degli evidenziati elementi
fattuali, si sottrae al giudizio di legittimità dovendosi ritenere il potere
discrezionale concesso dalla legge al giudice esercitato
correttamente.
3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una
somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA

3

di cui all’art. 132-133 cod. pen., criteri, che, nella specie, nulla hanno

Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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