Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31649 del 18/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31649 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Sedran Guido, nato a Spilimbergo (Pn) il 16/6/1954

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Udine in data 2/5/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2/5/2013, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen., il Tribunale di Udine applicava a Guido Sedran la pena di due mesi e venti
giorni di reclusione in ordine al delitto di cui all’art. 10-ter, d. Igs. 10 marzo
2000, n. 74; all’imputato era contestato l’omesso versamento dell’i.v.a. – anno
di imposta 2008 – per l’importo di 57.800,00 euro.
2. Propone ricorso per cassazione il Sedran, a mezzo del proprio difensore,
deducendo la nullità della pronuncia per avvenuta abolitio criminis, ai sensi della
sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2014; con ogni effetto di legge.

Data Udienza: 18/06/2015

<3 3. Con requisitoria scritta del 27/11/2014, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso, facendo proprie le deduzioni del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato. La Corte costituzionale, con la sentenza 7-8 aprile 2014, n. 80 (Gazz. Uff. 16 costituzionale dell'art. 10-ter, d. Igs. n. 74 del 2000, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, a 103.291,38 euro. Orbene, poiché la contestazione mossa al Sedran riguarda l'omissione di un versamento i.v.a. - anno di imposta 2008 - di importo inferiore a quello sopra indicato (57.800,00), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto. Formula, peraltro, da preferirsi a quella "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato". Ed invero, quest'ultima va adottata là dove il fatto non corrisponda ad una fattispecie incriminatrice in ragione o di un'assenza di previsione normativa o di una successiva abrogazione della norma o di un'intervenuta dichiarazione d'incostituzionalità (integrale e non parziale, come nel caso di specie), permanendo in tutti tali casi la possibile rilevanza del fatto in sede civile; la formula "il fatto non sussiste", che esclude ogni possibile rilevanza anche in sede diversa da quella penale, va invece adottata quando difetti un elemento costitutivo del reato, come nel caso in esame (v., sul punto: Sez. 3, n. 13810 del 12/02/2008, Diop, Rv. 239949). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 18 giugno 2015 Il Con igliere estensore aprile 2014, n. 17 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità

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