Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31649 del 09/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31649 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPRIA GIOVANNI N. IL 19/12/1989
avverso la sentenza n. 1706/2012 TRIBUNALE di MESSINA, del
03/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 09/05/2013
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di E 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2013
Il
Ritenuto che il ricorrente, cui è stata applicata una pena a seguito di patteggiamento, lamenta
violazione di legge, quanto alla mancata valutazione di elementi che avrebbero consentito il
proscioglimento dell’interessato, oltre l’omessa motivazione della sentenza in riferimento
all’applicabilità dell’art. 129 c.p.p.;
considerato che, sotto il primo profilo il motivo è generico, poiché non sono stati indicati elementi
emergenti dagli atti, ingiustamente ignorati dal giudicante, che avrebbero potuto giustificare una
pronuncia di proscioglimento; rilevato, quanto al secondo profilo che trattandosi di sentenza di
applicazione di pena concordata, il ricorrente non ha interesse a far valere pretesi vizi di
motivazione, una volta che, come nella specie, la pena sia stata applicata nella misura oggetto
dell’accordo;
che quindi il ricorso è inammissibile per genericità e per difetto di interesse;
che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di € 1500,00.