Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31647 del 18/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31647 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Stefano Giorgio, nato a Roma 1’11/3/1954

avverso l’ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Frosinone in data 2-3/10/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del
provvedimento, con restituzione degli atti;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2-3/10/2014, emessa ai sensi dell’art. 410, comma 2,
cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone
dichiarava infondata l’opposizione proposta da Giorgio Stefano alla richiesta di
archiviazione avanzata dal Procuratore della Repubblica in sede nel procedimento
a carico di Giuseppina Tenga.

Data Udienza: 18/06/2015

2. Propone ricorso per cassazione il Giorgio, a mezzo del proprio difensore,
deducendo – con unico motivo – la violazione degli artt. 127, 410, comma 2,
cod. proc. pen.. Il G.i.p. di Frosinone avrebbe rigettato l’opposizione – formulata
in modo articolato e completo, con chiara indicazione dell’oggetto delle
investigazioni suppletive – con una motivazione del tutto apparente e redatta su
modello prestampato.
3. Con requisitoria scritta del 12/1/2015, il Procuratore generale presso
questa Corte ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza, aderendo al

4. Con memoria depositata il 16/6/2015, l’indagata Tenga ha chiesto il
rigetto del ricorso, assumendo che l’opposizione sarebbe priva della necessaria
indicazione di indagini suppletive

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso è fondato.
Costante indirizzo di questa Corte afferma che, ai fini del giudizio
sull’ammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di
archiviazione, il Giudice deve valutare la pertinenza e la rilevanza degli elementi
di prova su cui l’opposizione si fonda, e, quindi, l’idoneità delle prove richieste ad
incidere sulle risultanze delle indagini preliminari, senza, tuttavia, effettuare
alcun giudizio prognostico sull’esito della investigazione suppletiva richiesta,
possibile solo dopo la celebrazione dell’udienza camerale (tra le altre, Sez. 5, n.
7437 del 27/9/2013, Ricciardi, Rv. 259511; Sez. 6, n. 35787 del 10/7/2012,
Settembre, Rv. 253349; Sez. 3, n. 9184 del 14/1/2009, Ascolese, Rv. 243010).
In particolare, l’art. 410, commi 1 e 2, cod. proc. pen., prevede un
meccanismo volto ad impedire istanze di prosecuzione di indagini pretestuose o
dilatorie, offrendo al Giudice lo strumento per adottare immediatamente il
provvedimento di archiviazione; qualora, invece, l’opposizione contenga richieste
di investigazione suppletiva pertinenti e specifiche, il Giudice non può impedire
l’instaurazione del contraddittorio e, pertanto, deve fissare l’udienza camerale di
cui all’art. 410, comma 3, cod. proc. pen..
Di tutto ciò e, per quel che qui occupa, dell’archiviazione de plano, occorre
che il provvedimento fornisca adeguata motivazione; ed invero, per costante
indirizzo di legittimità, nell’archiviare de plano nonostante l’opposizione proposta
dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell’art. 410 cod. proc. pen., il
Giudice deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia
di reato sia all’inammissibilità dell’opposizione, che può essere dichiarata per
omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive o dei relativi

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ricorso del Giorgio.

elementi di prova, ovvero – come già affermato – per difetto di pertinenza o di
rilevanza degli elementi indicati, in quanto inidonei ad incidere sulle risultanze
delle indagini preliminari; ove invece difettino tali condizioni, l’archiviazione de
plano determina una violazione del contraddittorio censurabile con ricorso per
cassazione (Sez. 6, n. 53433 del 6/11/2014, P., Rv. 262079; Sez. 4, n. 167 del
24/11/2010, Ortu, Rv. 249236).
Ciò premesso in termini generali, osserva la Corte che il Tribunale di
Frosinone ha del tutto disatteso questo obbligo motivazionale, utilizzando un

proposta dal Giorgio (sulla quale non è spesa alcuna considerazione specifica) e,
soprattutto, negando il benché minimo giudizio – nei termini appena richiamati quanto alle investigazioni difensive analiticamente dedotte nel medesimo atto di
opposizione.
Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento senza rinvio, con
trasmissione degli atti al Tribunale di Frosinone.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, disponendo la
trasmissione degli gli atti al Tribunale di Frosinone.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

generico modello prestampato, obliterando del tutto l’oggetto dell’opposizione

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