Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31646 del 18/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 31646 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Trani Francesco, nato ad Ischia il 18/7/1933

avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Ischia, in data 21/7/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21/7/2014, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di
Napoli, sezione distaccata di Ischia, revocava nei confronti di Francesco Trani il
beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con sentenza del
Tribunale medesimo in data 30/6/2009, confermata dalla Corte di appello di
Napoli il 15/6/2010, irrevocabile il 30/9/2011; in particolare, il provvedimento
evidenziava che non era stata eseguita la demolizione dell’abuso edilizio oggetto
del processo, cui era subordinato il beneficio, e che le documentate condizioni di

Data Udienza: 18/06/2015

salute del Trani non potevano costituire impedimento alla realizzazione della
demolizione stessa.
2. Propone ricorso per cassazione l’interessato, personalmente, deducendo
due motivi:
– violazione di norma processuale in relazione all’art. 127, comma 4, cod.
proc. pen.. Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la produzione del
certificato medico, invero volto soltanto a giustificare l’assenza del Trani ad
un’udienza – quella in cui si sarebbe discusso della revoca della sospensione

riguardo, possa aver rilievo la mancata esplicitazione a verbale dell’istanza
medesima, di fatto implicita nella produzione della documentazione sanitaria;
– manifesta illogicità della motivazione. Fermo restando quanto precede, il
Tribunale avrebbe poi errato nel valutare in modo superficiale le gravi condizioni
di salute del Trani, in ordine alle quali ben avrebbe potuto disporre anche una
perizia; condizioni che, peraltro, ben giustificherebbero la mancata ottemperanza
all’ordine di demolizione.
3. Con requisitoria scritta del 3-4/2/2015, il Procuratore generale presso
questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza. In particolare,
quanto al primo motivo, ha sottolineato che la richiesta di esser sentito
personalmente in udienza camerale – che l’interessato può avanzare – può esser
proposta anche dal difensore, nell’ambito dei poteri ad esso riservati; ancora, ha
evidenziato che la stessa domanda non richiede formule sacramentali, sì che il
Giudice di Napoli avrebbe dovuto ravvisarla nella produzione del certificato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.
Come correttamente affermato dal Procuratore generale, la prima questione
da esaminare è relativa all’istanza di comparizione all’udienza camerale di cui
all’art. 127, comma 3, cod. proc. pen., ovvero se la stessa debba esser
presentata personalmente dall’interessato oppure possa esser proposta per il
tramite del difensore; orbene, ritiene il Collegio che debba essere accolta la
seconda opzione ermeneutica. In particolare, come già affermato in questa sede
di legittimità, in base all’art. 99 cod. proc. pen. al difensore competono le facoltà
e i diritti che la legge riconosce all’imputato, “a meno che essi siano riservati
personalmente a quest’ultimo”; tra questi non figura la facoltà di richiedere di
essere sentito all’udienza camerale, ai sensi dell’art. 127, comma 3, cod. proc.
pen., atteso che questa norma nulla prevede in tal senso (Sez. 4, 39878 del

2

condizionale – alla quale lo stesso intendeva partecipare; e senza che, al

3/10/2007, Sambito, Rv. 237839; Sez. 1, n. 2494 del 9/1/2004, Castaldi, Rv.
227114).
Ciò premesso, ritiene poi la Corte che l’istanza in oggetto non richieda
formule sacramentali o di stile, essendo sufficiente che, dal tenore della stessa,
emerga in modo chiaro l’esplicitazione della volontà di comparire; in tal senso,
dunque, risulta corretta l’impostazione difensiva, a mente della quale la
produzione del certificato era finalizzata proprio ad evidenziare l’assenza
giustificata del Trani in una udienza alla quale, invece, lo stesso aveva interesse

dell’udienza, immediatamente successiva alla produzione medesima, come da
verbale del 10/7/2014, allegato all’istanza.
In forza di ciò, dunque, deve concludersi che il Tribunale di Napoli ha errato
nel ritenere che il certificato inerisse soltanto al merito della vicenda, quale
giustificazione alla mancata demolizione dell’immobile, anziché alla volontà del
Trani di esser presente all’udienza.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2015

Il

nsigliere estensore

Il Presidente

a partecipare. Come peraltro appare confermato dalla richiesta di rinvio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA