Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31643 del 16/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31643 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOMBARDO MARIA AGATA N. IL 20/02/1958
SCUDERI LUIGI GIUSEPPE N. IL 19/03/1959
avverso l’ordinanza n. 14/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del
19/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dptt. CHIARA GRAZIOSI;
lette/septde le conclusioni del PG Dep!

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 16/06/2015

54537/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 settembre 2014 il Tribunale di Catania, quale giudice di esecuzione,
ha revocato la sospensione provvisoria dell’ordine di demolizione n. 135/2009 d’immobile di
proprietà di Lombardo Maria Agata di cui alla sentenza emessa dallo stesso Tribunale del 26
settembre 2003 e divenuta irrevocabile il 14 ottobre 2009, sospensione disposta con suo

2. Ha presentato ricorso il difensore di Lombardo Maria Agata e di Scuderi Luigi Giuseppe,
denunciando violazione dell’articolo 7, ultimo comma, I. 47/1985 e correlato vizio
motivazionale. Premesso che i suddetti sono stati condannati dalla sentenza cui attiene l’ordine
di demolizione per abuso edilizio alla pena di tre mesi di arresto e C 5000 di ammenda
ciascuno, e che il 19 febbraio 2012 è stato notificato ordine dì demolizione del PM, nonostante
che le opere fossero oggetto di istanza di condono edilizio ai sensi della I. 326/2003, per la
quale già stata versata interamente l’oblazione, pur non essendo ancora stata rilasciata la
concessione edilizia in sanatoria richiesta “in quanto per il completamento dell’iter si attende il
nullaosta paesaggistico della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali”, il motivo adduce
che il provvedimento di revoca della sospensione non ha tenuto conto del fatto che i ricorrenti
hanno chiesto il nullaosta suddetto.
Successivamente i ricorrenti hanno depositato documentazione avente per oggetto la
determinazione in via definitiva, in data 2 marzo 2015, da parte del Comune di Trecastagni
dell’importo dell’oblazione da corrispondere per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria, il versamento conseguentemente effettuato da Maria Agata Lombardo e ulteriore
documentazione, sempre posteriore all’ordinanza impugnata, relativa al procedimento
amministrativo di condono.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono infondati.
Deve rilevarsi che la esecuzione dell’ordine di demolizione non è impedita dalla pendenza di
un procedimento amministrativo di condono dell’abuso edilizio, e quindi neppure dalla
richiesta, nell’ambito di questo, di un nullaosta paesaggistico, occorrendo una prognosi con
esito positivo sulla prossimità temporale della conclusione del procedimento e sul suo esito
positivo di rilascio di titolo abilitativo, prognosi che deve essere effettuata (non certo del
giudice di legittimità) bensì dal giudice dell’esecuzione per sospendere la esecuzione stessa (

precedente provvedimento del 18 ottobre 2012..

Cass. sez. III, 29 gennaio 2013 n. 13746; Cass. sez. III, 21 novembre 2012-23 gennaio 2013
n. 3456; Cass. sez. III, ord. 26 giugno 2012 n. 25212; Cass. sez. III, ord. 18 gennaio 2012 n.
25212; Cass. sez. III, 5 marzo 2009 n. 16686; Cass. sez. III, 17 ottobre 2007 n. 42978; Cass.
sez. III, 30 settembre 2004 n. 43878;).
Peraltro, nel caso in esame, i ricorrenti, al di là della affermazione – di cui si è appena
rimarcata l’irrilevanza – di avere chiesto il nullaosta paesaggistico, supportano la loro pretesa,
nonostante il formale riferimento a violazione di legge e vizio motivazionale per rubricare

per quanto sopra si è osservato alcuna incidenza sulla legittimità dell’ordinanza impugnata posteriori alla pronuncia della ordinanza impugnata, cioè i documenti che si sono premurati di
depositare successivamente al ricorso, tutti risalenti all’anno 2015 tranne un documento
protocollato il 25 novembre 2014, i quali non possono pertanto essere considerati come
fondamento di censura per la stessa. In realtà, detti documenti, anziché essere allegati al
ricorso dinanzi al giudice di legittimità, il cui ambito di cognizione non si estende a effettuare
una verifica di merito sulla evoluzione del procedimento amministrativo, avrebbero dovuto
essere presentati al giudice dell’esecuzione, quali allegati a un’istanza che promuova un
ulteriore incidente di esecuzione chiedendo nuovamente la sospensione dell’esecuzione
dell’ordine di demolizione.
In conclusione, per quanto si è osservato i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per
manifesta infondatezza, con conseguente condanna di ciascun ricorrente, ai sensi dell’art.616
c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della
sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che
non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ogni ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di €1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 16 giugno 2015

Presidente

l’unico motivo in cui è versata, su documenti – a parte quelli allegati al ricorso, che non hanno

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