Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31640 del 16/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 31640 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Crissantu Raimondo, nato 11_21 g ennaio 1970
avverso l’ordinanza del Tribunale di Ca g liari del 27 g ennaio 2015;
visti g li atti, il provvedimento impu g nato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consi g liere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore g enerale Ciro
An g elillis, che ha concluso per il ri g etto del ricorso;
udito il difensore, avv. Gianluca Aste.

1

Data Udienza: 16/04/2015

RITENUTO IN FATTO
1. — Con ordinanza del 27 gennaio 2015, il Tribunale di Cagliari ha rigettato
l’appello proposto dall’indagato avverso l’ordinanza del Gip dello stesso Tribunale del
23 dicembre 2014, con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della
misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, in
relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 74, secondo comma, del d.P.R. n. 309
del 1990, nonché 110 e 629 cod. pen., in relazione alla partecipazione ad

patrimonio e contro la persona, nonché al traffico di sostanze stupefacenti, con
funzione di ausiliario del capo dell’associazione stessa, nonché in relazione ad
un’estorsione commessa in concorso con gli altri associati ai danni di un soggetto per
il pagamento della fornitura di stupefacenti; con la recidiva di cui all’art. 99, quarto
comma, cod. pen.
2. — Avverso l’ordinanza l’indagato proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la mancanza, la
contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonché l’erronea
applicazione degli artt. 275 299 cod. proc. pen. Non si sarebbero considerati: il lungo
tempo trascorso dai fatti, l’ottimo comportamento del detenuto, nonché la durata di
oltre tre anni del regime custodfale in atto. Il Tribunale avrebbe affermato che la
personalità dell’indagato, alla luce dei suoi precedenti, è tale da indurre un giudizio
prognostico sfavorevole circa la possibilità che egli possa conformarsi alle prescrizioni
connesse a una misura diversa dalla custodia in carcere, stante la sua inclinazione a
commettere delitti. Per la difesa, tali considerazioni costituiscono un’inammissibile
anticipazione degli esiti del giudizio di merito, perché non si sarebbe tenuto conto
della proporzionalità della misura in essere con i fatti oggetto dell’imputazione,
presumendo indebitamente il pericolo di reiterazione sulla sola base della gravità di
tali fatti.
CONI- IDERATO IN DIRITTO
3. —Il ricorso è inammissibile, perché sostanzialmente diretto ad ottenere da
questa Corte una valutazione di merito circa la scelta della misura coercitiva da
applicare. Dalla stessa prospettazione del ricorrente non emergono, comunque, rilievi
critici idonei a scardinare o anche solo ad intaccare il costrutto logico-argomentativo
dell’ordinanza impugnata.
Quest’ultima, del resto, risulta coerentemente e correttamente motivata in
ordine al grado delle esigenze cautelari e alle ragioni della idoneità di misure meno
2

un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il

afflittive della custodia cautelare in carcere a contenere il pericolo di reiterazione dei
reati, perché prende le mosse dai dati che emergono dagli atti di causa circa l’estrema
gravità dei fatti contestati e circa l’allarmante personalità dell’imputato. Come
evidenziato dal Tribunale, si tratta, infatti, di un soggetto gravato da numerosi
precedenti penali, in materia di armi, delitti contro il patrimonio e stupefacenti, che
delineano la figura di un soggetto concretamente incline a commettere delitti e del
tutto privo di freni inibitori. Il fatto, poi, che alcuni dei precedenti penali siano risalenti

risulta che l’indagato non ha mai smesso di delinquere — più di recente nell’ambito di
un contesto associativo -‘che conferma il suo attuale e profondo radicamento in
ambienti criminali legati al narcotraffico e alle armi — ed è stato anche sottoposto per
tre anni alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, da lui più volte violata.
4. – Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale

e rilevato
che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del

■-

versamento della somma, in fa tore della Cassa delle ammende, equitativamente
fissata in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2015.

nel tempo non ha alcun significato, perché dal certificato del casellario giudiziario

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA