Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3164 del 18/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 3164 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei confronti di:
GRANDOLFO ANNALISA N. IL 21/03/1975
avverso la sentenza n. 1670/2009 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
26/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
dito il Procuratore Generale in persona del Dott.
ha concluso per

Udito, per
Ud.

civile, l’Avv
vv.

Data Udienza: 18/09/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Oscar
Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della

Svolgimento del processo

Con sentenza del 26.9.2012, la Corte d’Appello di Venezia confermava la
decisione di primo grado nei confronti di Grandolfo Annalisa per il reato di
appropriazione indebita commesso in Vicenza il 12 febbraio e il 18 marzo 2003.
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello,
deducendo la violazione dell’art.606 lett.b) c.p.p., per errata interpretazione della
legge penale in relazione all’art.157 c.p. Alla data della sentenza il reato era estinto
essendo trascorso il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, e va accolto.
Il reato di appropriazione indebita risulta commesso in Vicenza fra il 12
febbraio ed il 18 marzo 2003, ed essendo il termine di prescrizione di anni sette e
mesi sei, tale termine è spirato prima della pronuncia della Corte d’Appello
nell’agosto-settembre 2010.
La sentenza va pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per
prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
liberato, il 18.9.2013

sentenza, per essere il reato estinto per prescrizione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA