Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31639 del 16/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31639 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano
nei confronti di
Caravaggio Gianpiero, nato il 26 gennaio 1971
avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano dell’8 aprile 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del sostituto
procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

Data Udienza: 16/04/2015

RITENUTO IN FATTO
1. — Con sentenza dell’8 aprile 2014, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il
Tribunale di Lanciano ha applicato all’imputato alla pena, condizionalmente sospesa, di
6 mesi di arresto e euro 2000 di ammenda, da questo richiesta in relazione ai reati di
cui agli artt. 256, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché 6 e 30 della legge
n. 394 del 1991, a lui contestati per avere depositato in modo incontrollato, in un’area
compresa in una riserva naturale, rifiuti speciali pericolosi, utilizzando un veicolo e un

2. — Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, lamentando l’omessa confisca del veicolo e
del rimorchio oggetto di sequestro, solo formalmente intestati alla moglie
dell’imputato, che avrebbe dovuto essere disposta ai sensi dell’art. 259, comma 2, del
d.lgs. n. 152 del 2006,
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. — Il ricorso è infondato.
L’art. 259, comma 2, del d.Igd. n. 152 del 2006 prevede la confisca obbligatoria
del mezzo di trasporto nelle ipotesi di traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1) e di
trasporto illecito di rifiuti (che si articola nelle varie fattispecie punite dagli artt. 256,
commi 1 e 4, e 258, commi 4 e 5). Nella specie non si versa in nessuna di tali ipotesi,
perché l’oggetto dell’imputazione è la realizzazione di una discarica non autorizzata e
non il traffico o il trasporto illecito di rifiuti. Né il giudice ha ritenuto di avvalersi della
confisca facoltativa dei mezzi serviti per la commissione del reato, ai sensi dell’art.
240, primo comma, cod. pen.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2015.

rimorchio di proprietà della moglie.

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