Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31637 del 09/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31637 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANGERAMO FRANCESCO N. IL 21/01/1971
avverso la sentenza n. 1311/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
08/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 09/05/2013

La difesa di Francesco Angerano propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari
dell’08 marzo 2012 che ha confermato la sua affermazione di responsabilità in relazione al reato di
cui all’art. 385 cod. pen.
Nel ricorso si lamenta vizi di motivazione sia quanto all’accertamento di responsabilità che al
trattamento sanzionatorio ed all’esclusione delle sanzioni sostitutive.
La difesa ha depositato memoria che ha reiterato le istanze assumendone la proponibilità nel
presente giudizio.
I rilievi svolti risultano manifestamente infondati poiché a fronte della pronuncia che richiama gli
accertamenti svolti deduce difetto di motivazione senza richiamare elementi di segno contrario,
emergenti dagli atti, idonei ad escludere la logicità e la completezza della motivazione, sollecitando
conseguentemente una nuova valutazione dei fatti, preclusa in questa fase.
Analogamente deve concludersi quanto alla misura e natura della pena, poiché la Corte di merito ha
argomentato con specifico richiamo a circostanze di fatto l’infondatezza delle richieste sul punto,
adempiendo in maniera completa e coerente all’onere del motivazione.
Per l’effetto il ricorso è manifestazione inammissibile, circostanza che conduce ad escludere
l’effetto estintivo della pena conseguente al decorso del tempo successivo alla pronuncia
impugnata, in ragione della mancata instaurazione di un valido rapporto processuale per effetto
dell’impugnazione.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 9 maggio 2013

Il

Vista la memoria depositata daLdifesa, con la quale si contesta la manifesta infondatezza del
ricorso, richiamandone le deduziodi;

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