Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31636 del 09/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31636 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMBROSINI ROBERTO N. IL 28/10/1961
avverso la sentenza n. 2011/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
04/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 09/05/2013

La difesa di Roberto Ambrosini propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di
Genova del 04/07/2012 che ha confermato la sua condanna per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n.
309/90.
Nel ricorso si lamenta mancanza ed illogicità della motivazione nell’affermazione di responsabilità.
I rilievi svolti sono manifestamente inammissibili in quanto si sostanziano in censure in fatto, svolte
richiamando la propria lettura alternativa delle circostanze accertate, senza individuare
incongruenze ricostruttive nella pronuncia, che in senso contrario risulta aver argomentato in punto
di valutazione delle prove in maniera esauriente e non contraddittoria, sicché con il ricorso si
deduce esclusivamente il mancato accoglimento delle proprie istanze, sollecitando una nuova
inammissibile valutazione di merito.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 9 maggio 2013

Il ikeyr

Vista la memoria depositata dalla difesa in data 24 aprile 2013, con la quale ci si riporta alle
motivazioni espresse in ricorso, sollecitando una valutazione di carenza motivazionale nella
pronuncia di condanna;

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