Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31635 del 09/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31635 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONNI MARCO N. IL 15/08/1980
avverso la sentenza n. 7517/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
22/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 09/05/2013

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 9 maggio 2013

Il Consigliere est.

La difesa di Marco Monni propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del
22/11/2012 che ha confermato la sua condanna per il delitto di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen.
Nel ricorso si lamenta erronea applicazione della legge penale, in merito alla mancata applicazione
dell’esimente dell’atto arbitrario del p.u. e difetto di motivazione nella determinazione della pena.
I rilievi svolti sono manifestamente inammissibili in quanto, in relazione al primo profilo, il ricorso
si limita a richiamare le circostanze di fatto esposte nel giudizio di merito, sollecitandone una
diversa valutazione, senza individuare quale erronea interpretazione normativa contenuta in
sentenza si censuri, mentre in ordine alla pena la sentenza impugnata risulta particolarmente
analitica e con il ricorso si deduce esclusivamente il mancato accoglimento delle proprie istanze.

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